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Lotta obbligatoria alla “processionaria del Pino”

Il comunicato

 

IL  SINDACO

nell’intento di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle norme che regolano la lotta obbligatoria alla Processionaria del pino (Thaumetopea pityocampa), ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 1998, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica

RENDE NOTO

che è entrata in vigore l’Ordinanza n. 23 del 23 febbraio 2007 la quale, in particolare, dispone:

– ai proprietari o conduttori di terreni frequentati dall’uomo e dagli animali domestici con piante di conifere (o resinose in genere) infestate da nidi di processionaria del pino (Thaumetopea pityocampa) di provvedere alla immediata asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati ed alla successiva bruciatura degli stessi;

– è fatto divieto di depositare ramaglie con nidi di processionaria nei cassonetti;

– di procedere alla lotta alla processionaria secondo le seguenti modalità:

a) nel periodo inverno/inizio primavera, quando le larve dell’insetto, munite di peli urticanti, si trovano ancora nei nidi, effettuare il taglio dei rami con i nidi e la loro bruciatura;

b) nel periodo estivo asportare i vecchi nidi vuoti contenenti peli urticanti;

c) in autunno, quando le giovani larve sono prive di peli urticanti, i rami con i pre-nidi  devono essere tagliati e bruciati e le chiome delle piante infestate possono essere irrorate con bioinsetticidi a base di Bacillus thuringienisis subsp. kurstaki (larvicida biologico selettivo).

Si ricorda, inoltre, che per eseguire tutte le operazioni sopra descritte è necessario munirsi di tuta, guanti, mascherina ed occhiali protettivi.

I proprietari o conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate con nidi di processionaria sono tenuti a comunicare, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 17.4.1998, la presenza del parassita alla Regione Puglia –Osservatorio regionale per le malattie delle piante –Lungomare N. Sauro –Bari.

AVVERTE

che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni dettate dalla predetta ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla vigente normativa e potrà essere disposta, quale sanzione accessoria, l’esecuzione degli interventi omessi con addebito delle relative spese.

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è il dott. Luigi VAIRA, Responsabile del Servizio Ambiente ubicato presso la sede municipale, Corso L. Fazzini n. 29, telefono 0884-712230