Menu Chiudi

S. Menaio, allaccio fogne chiuso il contenzioso con una sentenza della Cassazione

Con la sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione (a sezioni unite) si chiude, definitivamente, il con­tenzioso tra il Comune di Vico del Gargano e circa cinquecento proprietari di immobili ubicati a San Menaio i quali avevano ri­tenuto illegittimo il pagamento (poco meno di mille euro), richiesto dall'amministra­zione comunale per l'allaccio alla nuova rete fognante.La Corte di Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 3600 euro, oltre le spese generali e gli ac­cessori previsti dalla legge. I fatti.L'ex sin­daco di Vico del Gargano, Pierino Ami­careli, emanò un'ordinanza che subordi­nava l'allaccio alla fognatura da parte dei proprietari di immobili a San Menaio e a quanti esercitano un'attività commerciale, al pagamento di una somma dovuta per recuperare il cinquanta per cento del costo delle opere della rete fognaria, anticipato dal Comune, e che gli amministratori ave­vano ritenuto giusto far carico sui bene­ficiari del servizio. Il pagamento venne ef­fettuato dalla stragrande maggioranza dei proprietari, tant'è che nelle casse comunali entrarono circa un milione e duecentomila euro.Ricorso al Tar.Poco meno di seicento, invece, coloro che scelsero la strada del ricorso, prima al Tar Puglia, poi al Con­siglio di Stato, infine, in Cassazione.II Tri­bunale amministrativo regionale riconob­be che non c'era alcun obbligo da parte dei proprietari del pagamento della quota di allaccio alla nuova rete.Sindaco e maggio­ranza ricorsero al Consiglio di Stato perchè – spiegarono -la sentenza del Tar è "ingiusta e lesiva degli interessi dei cittadini di Vico del Gargano, ma anche per correggere un'azione amministrativa e contabile ere­ditata dalla precedente giunta e maggio­ranza".II Consiglio di Stato -Accolse il ri­corso del Comune riconoscendo, così,fob­bligo del versamento della quota di euro 973,21 (per i proprietari di abitazioni), men­tre per i gestori di esercizi commerciali e ricettivi, stabilimenti balneari, il costo era stato definito secondo altri parametri. Il Consiglio di Stato valutò anche infondata l'eccezione di "improcedibilità -per soprav­venuta carenza di interesse" – presentata dai legali dei proprietari al momento della discussione in sede dibattimentale perchè – scrivevono i magistrati – nel dispositivo della sentenza- ciò "è possibile esclusivamente a seguito di una modificazione della situa­zione di fatto o di diritto esistente al mo­mento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza".
Inoltre, infondata anche quella che i pro­prietari avevano valutato come "irragio­nevole differenziazione fra l'ammontare del contributo fissato per le utenze della frazione di San Menaio e il diverso am­montare del contributi fissato per il ca­poluogo del Comune". Invece, per il Collegio giudicante "Il com­plesso normativo vigente, non solo fa sì che Comuni possano prevedere legittimamente un contributo per l'allacciamento degli sca­richi alla fognatura pubblica", ma anche che possano essere richiesti pagamenti dif­ferenziati e diversi, da luogo a luogo". Infine, diversamente da quanto sostenu­to dai legali dei proprietari, il "contributo per oneri di urbanizzazione non può – spie­gavano i magistrati- conglobare il rimborso delle spese di impianti e lavori, che il Co­mune, a costruzione ultimata, deve esegui­re per collegare il fabbricato alla rete fo­gnaria o agli altri servizi pubblici dei quali il proprietario intende fruire, in quanto tali interventi non sono qualificabili opere di urbanizzazione, non trasformando il ter­ritorio, ma si inseriscono successivamente, nell'ambito di un'edificabilità già conse­guita, per consentire il godimento delle re­lative infrastrutture".
Francesco Mastropaolo