Con la sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione (a sezioni unite) si chiude, definitivamente, il contenzioso tra il Comune di Vico del Gargano e circa cinquecento proprietari di immobili ubicati a San Menaio i quali avevano ritenuto illegittimo il pagamento (poco meno di mille euro), richiesto dall'amministrazione comunale per l'allaccio alla nuova rete fognante.La Corte di Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi 3600 euro, oltre le spese generali e gli accessori previsti dalla legge. I fatti.L'ex sindaco di Vico del Gargano, Pierino Amicareli, emanò un'ordinanza che subordinava l'allaccio alla fognatura da parte dei proprietari di immobili a San Menaio e a quanti esercitano un'attività commerciale, al pagamento di una somma dovuta per recuperare il cinquanta per cento del costo delle opere della rete fognaria, anticipato dal Comune, e che gli amministratori avevano ritenuto giusto far carico sui beneficiari del servizio. Il pagamento venne effettuato dalla stragrande maggioranza dei proprietari, tant'è che nelle casse comunali entrarono circa un milione e duecentomila euro.Ricorso al Tar.Poco meno di seicento, invece, coloro che scelsero la strada del ricorso, prima al Tar Puglia, poi al Consiglio di Stato, infine, in Cassazione.II Tribunale amministrativo regionale riconobbe che non c'era alcun obbligo da parte dei proprietari del pagamento della quota di allaccio alla nuova rete.Sindaco e maggioranza ricorsero al Consiglio di Stato perchè – spiegarono -la sentenza del Tar è "ingiusta e lesiva degli interessi dei cittadini di Vico del Gargano, ma anche per correggere un'azione amministrativa e contabile ereditata dalla precedente giunta e maggioranza".II Consiglio di Stato -Accolse il ricorso del Comune riconoscendo, così,fobbligo del versamento della quota di euro 973,21 (per i proprietari di abitazioni), mentre per i gestori di esercizi commerciali e ricettivi, stabilimenti balneari, il costo era stato definito secondo altri parametri. Il Consiglio di Stato valutò anche infondata l'eccezione di "improcedibilità -per sopravvenuta carenza di interesse" – presentata dai legali dei proprietari al momento della discussione in sede dibattimentale perchè – scrivevono i magistrati – nel dispositivo della sentenza- ciò "è possibile esclusivamente a seguito di una modificazione della situazione di fatto o di diritto esistente al momento della domanda, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza".
Inoltre, infondata anche quella che i proprietari avevano valutato come "irragionevole differenziazione fra l'ammontare del contributo fissato per le utenze della frazione di San Menaio e il diverso ammontare del contributi fissato per il capoluogo del Comune". Invece, per il Collegio giudicante "Il complesso normativo vigente, non solo fa sì che Comuni possano prevedere legittimamente un contributo per l'allacciamento degli scarichi alla fognatura pubblica", ma anche che possano essere richiesti pagamenti differenziati e diversi, da luogo a luogo". Infine, diversamente da quanto sostenuto dai legali dei proprietari, il "contributo per oneri di urbanizzazione non può – spiegavano i magistrati- conglobare il rimborso delle spese di impianti e lavori, che il Comune, a costruzione ultimata, deve eseguire per collegare il fabbricato alla rete fognaria o agli altri servizi pubblici dei quali il proprietario intende fruire, in quanto tali interventi non sono qualificabili opere di urbanizzazione, non trasformando il territorio, ma si inseriscono successivamente, nell'ambito di un'edificabilità già conseguita, per consentire il godimento delle relative infrastrutture".
Francesco Mastropaolo