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Contrassegno per la circolazione invalidi lo stesso per tutta Italia

Gli invalidi, ai quali un comune d'Italia abbia rilasciato il contrassegno per circolare in zone a traffico limitato, possono utilizzare lo stesso per la circolazione e la sosta con qualsiasi veicolo in tutto il territorio nazionale.
Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 gennaio 2008, n. 719. Il solo onere per la persona invalida è quello di esporre tale contrassegno sul veicolo, quale elemento sufficiente per far conoscere la destinazione attuale dello stesso, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto la persona invalida si trova a viaggiare.