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IMPOSTA DI BOLLO SU VAGLIA E ASSEGNI DAL 30 APRILE 2008

 

A decorrere dal 30 aprile 2008, "per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante."

L’imposta di bollo, inoltre, continua ad essere dovuta sugli estratti conto (comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli) inviati dalle banche ai clienti ed agli estratti di conto corrente postale. 

Moduli di assegni bancari o postali in forma libera
In merito agli assegni in forma libera, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che si tratta di quelli richiesti alle banche o a Poste italiane s.p.a e che i soggetti già titolari dell’autorizzazione a pagare l’imposta in modo virtuale devono presentare entro il 30 giugno 2008 una dichiarazione contenente:
– i dati del dichiarante;
– gli estremi dell’autorizzazione ad assolvere l’imposta di bollo in modo virtuale;
– il numero di moduli di assegni bancari o postali che presumibilmente saranno richiesti in forma libera dal 30 aprile fino al 31 dicembre 2008;
– la liquidazione provvisoria delle somme dovute per il periodo compreso tra il 30 aprile ed il 31 dicembre 2008;
– la ripartizione in tante rate uguali quanti sono i bimestri, con scadenza successiva al 30 aprile, compresi nel predetto periodo.
Inoltre, tutti i soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono presentare, entro il mese di gennaio 2009, una dichiarazione definitiva contenente la "indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente distinti per voce di tariffa", indicando anche il numero di assegni in forma libera emessi nel corso dell’anno trascorso con l’indicazione della corrispondente somma dovuta a titolo di imposta di bollo.

Assegni circolari
L’imposta di bollo (che equivale al "6 per mille per ogni anno") deve essere liquidata trimestralmente, in base a denuncia presentata entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, e deve essere versata entro i successivi dieci giorni.
In aggiunta a tale imposta, il contribuente deve corrispondere un importo di 1,50 euro per ogni assegno circolare rilasciato in forma libera ed esso deve essere corrisposto con le stesse modalità previste per il 6 per mille.

Vaglia cambiario
Su essi è dovuta l’imposta di bollo pari al 4 per mille per ogni anno, che deve essere versata con cadenza trimestrale entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare (febbraio, maggio, agosto e novembre).
In aggiunta a tale imposta e con le stesse modalità, deve essere corrisposta la somma di euro 1,50.

Vaglia postale
L’Agenzia ha ricordato che i vaglia postali rilasciati in forma libera a decorrere dal 30 aprile 2008 non godono dell’esenzione dall’imposta di bollo e su essi è dovuta la somma di euro 1,50