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Singolare sentanza del TAR di Puglia riguardante il fenomeno del randagismo

Farà molto discutere la sentenza del Tar (n. 583 del 12 marzo 2008),  in quanto la stessa stravolge praticamente tutte le disposizioni emanate con una Legge Regionale Pugliese ( la numero 26 del 9 agosto del 2006).
Il TAR ha dato ragione alla sezione  foggiana  dei Volontari della Protezione degli animali, secondo i quali  l’ordinanza n 38 del 16 settembre 2007 e la n 48 del 16 novembre del 2007, emesse dal Sindaco di Foggia, e  con le quali si disponevano alcune reimmissioni di cani nel territorio, dopo averli regolarmente microchippati e sterilizzati,sono  illegittime.
Il TAR infatti ha ritenuto che la possibilità di reimmissione dei cani nel territorio di provenienza, , disposta con provvedimento Regionale per sopperire parzialmente alle difficoltà di gestione del randagismo, dovuta alle carenze di posti nei canili, si risolve – secondo il TAR pugliese –  in un concreto abbandono dei cani. Sia la Legge Regionale 26|2006 che tutte le ordinanze sindacali che riprendono le disposizioni regionali,sono dunque anti costituzionali e vanno contro tutte le regole emanate con la Legge Nazionale sul randagismo.
A questa sentenza dovrà ora provvedere, in qualche modo, anche l’Amministrazione Comunale di Vieste che, con proprio atto, aveva reiterato in pieno la stessa Legge regionale, disponendo una reimmissione dei cani regolarmente accalappiati, identificati e sterilizzati. Proprio per questo i Volontari della Protezione animali di Foggia,hanno già provveduto ad inviare al Sindaco di Vieste e al Servizio Veterinario una nota con allegata la sentenza del TAR.