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«Il condomino moroso non va diffamato»

La Cassazione si esprime su un caso accaduto a Foggia: rischia una condanna per diffamazione chi affigge nell'androne del proprio condominio nome e cognome dell'inquilino che è in ritardo coi pagamenti.
Rischia una condanna per diffamazione chi affigge nell’androne del proprio condominio, o in un’area qualsiasi del palazzo aperta al pubblico, un avviso con nome e cognome dell’inquilino che è in ritardo con i pagamenti.
E' quanto affermato dalla corte di Cassazione che con la sentenza 13540 di oggi, ha respinto il ricorso di un inquilino che aveva affisso all’interno del palazzo, in un luogo aperto al pubblico, un avviso contenente il nome e cognome di una signora che non voleva pagare la quota dell’acqua da lei consumata. Per questo la donna lo aveva denunciato per diffamazione, ma il giudice di pace di Trinitapoli lo aveva assolto da ogni accusa. Il tribunale di Foggia, invece, lo aveva condannato fra l’altro a risarcire la donna dei danni subiti alla sua reputazione.
Contro questa decisione l’uomo, autore del comunicato, ha fatto ricorso in Cassazione ma senza alcun successo: la quinta sezione penale lo ha respinto precisando che «integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all’esito di un’assemblea condominiale, con cui un condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese qualora esso venga affisso in un luogo accessibile – non già ai soli condomini dell’edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti – ma ad un numero indeterminato di altri soggetti (come potrebbe essere l’androne di un palazzo al quale accedono non soltanto i condomini ma anche chiunque frequenti lo stabile, ndr)».