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PISCINE, NUOVA NORMATIVA IN PUGLIA PER LA DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA

La Puglia dispone di una normativa regionale specifica per la disciplina igienico-sanitaria delle piscina ad uso natatorio. Si tratta della L.R. n. 35 del 15 dicembre 2008 che, dopo aver classificato le varie tipologie di piscine, fissa i requisiti igienici e ambientali cui la stesse devono rispondere.
Per quel che riguarda quelli strutturali e impiantistici stabilisce che gli stessi saranno stabiliti dello stesso esecutivo entro due anni, con apposite disposizioni tecniche. Ogni piscina deve avere obbligatoriamente un responsabile e disporre di due figure professionali specifiche: l’assistente bagnanti e l’addetto agli impianti tecnologici (obbligatori per gli impianti di categoria A e B ossia ad utenza pubblica e ad uso collettivo in strutture ricettive turistiche ed agrituristiche).
L’esercizio dell’attività di piscina è soggetto alla comunicazione di inizio attività da inoltrare alla ASL e ai Sindaco competenti almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Il responsabile della piscina è tenuto a predisporre un piano di autocontrollo al fine di assicurare il costante rispetto delle necessarie condizioni igienico-ambientali. Sono previsti anche controlli esterni di competenza del Dipartimento di Prevenzione della ASL. La legge prevede anche una serie di sanzioni pecuniarie nel caso delle mancate comunicazioni e di eventuali carenze relative all’autocontrollo e all’utilizzo dei locali. Nel caso del eventuali carenza igienico-sanitarie è prevista anche l’adozione di provvedimenti di chiusura. Previsto, infine, un regime transitorio per le strutture già in attività che dovranno presentare la comunicazione di inizio attività entro 180 giorni dalla entrata in vigore delle legge. Nelle more della definizione, da parte delle Giunta regionale, delle disposizioni tecniche specifiche, saranno i gestori delle piscine già in attività a fissare il numero ammissibile dei frequentatori e del numero degli assistenti bagnanti. L’adeguamento delle piscine esistenti alle disposizioni tecniche regionali, dovranno avere luogo entro il termine massimo di 5 anni dalla data della loro pubblicazione. Nel caso l’adeguamento in questione non dovesse essere completamente realizzabile, il responsabile dell’impianto potrà presentare entro i 180 giorni successivi un piano in deroga alla ASL con i relativi tempi di adeguamento. Qualora l’ASL non si pronunci, il piano si intenderà approvato.