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Diritto dell’Ambiente: le pile scariche si riportano dal venditore

Da l’esperto risponde de"Il sole 24ore" del 26 gennaio 2009.

 

/Domanda:/ Il Le pile esaurite, altamente inquinanti, devono smaltirsi
negli appositi contenitori. È obbligo dei rivenditori averne? Ugo
Finelli — Pompei.

/Risposta:/ ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettere b) e c), del
Dlgs 152/2006, i Comuni hanno l’obbligo di provvedere ad organizzare le
modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, ivi
compresa la raccolta differenziata. Si consideri, peraltro, come la
normativa risulti notevolmente innovata dal recente DLgs 20 novembre
2008, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente
pile, accumulatori e relativi rifiuti» e che abroga la direttiva
91/157/Ce (attuazione della nuova normativa comunitaria), pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 283 del3 dicembre 2008, supplemento ordinario 268/L.

Relativamente al caso in questione rileva soprattutto l’articolo 6
dedicato alla raccolta separata e al ritiro delle pile e accumulatori
portatili, il quale grava i produttori di pile e accumulatori portatili
di gestire (su base individuale o collettiva) sistemi di raccolta
separata dei rifiuti in questione, sostenendone i relativi costi.

In particolare, tali sistemi dovranno essere in grado di consentire agli
utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente di pile e accumulatori
portatili in punti di raccolta loro accessibili nelle vicinanze, senza
alcun onere a carico dell’utilizzatore finale né obbligo di acquisto di
nuovi prodotti. Le menzionate forme di raccolta differenziata dovranno
essere organizzate prevedendo che i distributori che forniscono nuove
pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico
appositi contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e
accumulatori presso i propri punti vendita (articolo 6, comma 4, Dlgs
188/2008).