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ECCO COME CAMBIA LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Diventa legge il contratto della P.A.
Di seguito vediamo le principali misure del provvedimento, diventato legge dopo l’approvazione di Palazzo Madama dove è passata oggi con 154 voti a favore e uno contrario (le opposizioni non hanno votato), il cui obiettivo è quello di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e migliorare l’efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. DECORRENZA CONTRATTO: viene regolato il rapporto di successione temporale tra legge e contratto collettivo, al fine di evitare che la presente riforma venga vanificata da un intervento contrattuale successivo.
OBIETTIVI: la riforma si propone la convergenza degli assetti regolativi del lavoro pubblico con quelli del lavoro privato, il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle procedure della contrattazione collettiva, l’introduzione di sistemi interni ed esterni di valutazione del personale e delle strutture amministrative, la valorizzazione del merito e il conseguente riconoscimento di meccanismi premiali, la definizione di un sistema piu’ rigoroso di responsabilita’ dei dipendenti pubblici, l’introduzione di strumenti che assicurino una piu’ efficace organizzazione delle procedure concorsuali su base territoriale, la valorizzazione del requisito della residenza dei partecipanti ai concorsi pubblici, qualora cio’ sia strumentale al migliore svolgimento del servizio.
CONCORSI: I vincitori delle procedure di progressione verticale dovranno permanere per almeno un quinquennio nella sede della prima destinazione e sara’ considerato titolo preferenziale la permanenza nelle sedi carenti di organico.
CONTRATTAZIONE: Saranno i decreti legislativi attuativi a definire i contorni della contrattazione collettiva e integrativa. Verranno precisati gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge, ferma restando la riserva in favore della contrattazione collettiva sulla determinazione dei diritti e delle obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro. Inoltre, saranno riordinate le procedure di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa, in coerenza con il settore privato e nella salvaguardia delle specificita’ sussistenti nel settore pubblico. E’ anche prevista la riforma dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran), con particolare riguardo alle competenze, alla struttura ed agli organi della medesima Agenzia. Sara’ semplificato il procedimento di contrattazione anche attraverso l’eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilita’ dei costi degli accordi collettivi. Inoltre, al fine di ridurre il ricorso a contratti di lavoro a termine, a consulenze e a collaborazioni, i decreti delegati dovranno contenere disposizioni dirette ad agevolare i processi di mobilita’, anche volontaria, finalizzati a garantire lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza da parte delle amministrazioni che presentino carenza di organico.
VALUTAZIONE: ogni amministrazione predisporra’ gli obiettivi da raggiungere per ciascun anno e a consuntivo rilevera’ quanta parte degli obiettivi e’ stata effettivamente conseguita, anche con riferimento alle diverse sedi territoriali. Sara’ data adeguata pubblicita’ alle performance di ciascuna amministrazione e saranno previsti mezzi di tutela giurisdizionale degli interessati nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Nell’ambito del riordino dell’Aran sara’ istituito un organismo centrale di valutazione con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all’esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, assicurare la comparabilita’ e la visibilita’ degli indici di andamento gestionale. Sara’ infine assicurata la totale accessibilita’ dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicita’ e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione. Vengono destinati 4 milioni di euro alla realizzazione di progetti sperimentali ed innovativi volti a diffondere e raccordare le metodologie della valutazione tra le amministrazioni centrali e gli enti territoriali.
CLASS ACTION: In tema di azione collettiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici viene ribadito che si tratta di azione volta al ripristino del servizio e del rispetto degli standard, con esclusione del risarcimento del danno per il quale resta ferma la disciplina vigente. Inoltre saranno introdotti strumenti e procedure al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con le azioni che si possono proporre alle autorita’ indipendenti o agli organismi con funzioni di vigilanza e controllo nel settore.
INCENTIVI E PREMI: Saranno introdotti strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttivita’ e della qualita’ della prestazione lavorativa, secondo le modalita’ attuative stabilite dalla contrattazione collettiva: E’ prevista la destinazione di percentuali minime di risorse al merito e alla produttivita’, previa misurazione secondo criteri oggettivi del contributo e del rendimento del singolo dipendente pubblico.
DIRIGENZA: Per il dirigente che omette di vigilare sulla effettiva produttivita’ delle risorse umane e sull’efficienza della struttura che dirige scatta il divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio. Saranno previsti concorsi per l’accesso alla prima fascia dirigenziale e saranno ridotti gli incarichi conferiti ai dirigenti non appartenenti ai ruoli e ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Verra’ favorita la mobilita’ nazionale e internazionale dei dirigenti. La retribuzione dei dirigenti legata al risultato non dovra’ essere inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. Quest’ultima previsione non si applica alla dirigenza sanitaria. E’ anche previsto che il conferimento dell’incarico dirigenziale generale ai vincitori di concorso e’ subordinato a un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell’Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale.
SANZIONI: E’ prevista la definizione della tipologia delle infrazioni piu’ gravi che comportano la sanzione del licenziamento. Saranno poi razionalizzati i tempi di conclusione dei procedimenti disciplinari e introdotti meccanismi rigorosi per l’esercizio dei controlli medici durante il periodo di assenza per malattia del dipendente. Al fine di favorire la massima conoscibilita’ del codice disciplinare e’ prevista ”l’equipollenza tra la affissione del codice disciplinare all’ingresso della sede di lavoro e la sua pubblicazione nel sito web dell’amministrazione”.
RICONOSCIBILITA’: e’ previsto che il dipendente pubblico, ad eccezione di determinate categorie, in relazione alla specificita’ di compiti ad esse attribuiti, sara’ identificabile tramite un cartellino di riconoscimento per garantire maggiore trasparenza nei rapporti fra amministrazione e cittadino-utente.
VICEDIRIGENZA: La vicedirigenza sara’ istituita e disciplinata esclusivamente dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facolta’ di introdurre una specifica previsione al riguardo e, pertanto, il personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente puo’ essere destinatario della disciplina della vicedirigenza soltanto a seguito della sua avvenuta istituzione.
CNEL: Al Consiglio dell’Economia e del lavoro vengono attribuiti nuovi compiti, tra cui la predisposizione di una Relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualita’ dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini; la messa a punto di una Relazione annuale sulla stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale; la promozione e l’organizzazione di una Conferenza annuale sull’attivita’ compiuta dalle amministrazioni pubbliche.
EFFICIENZA: E’ prevista l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le misure idonee a rafforzare l’autonomia e ad accrescere le capacita’ di analisi conoscitiva e valutativa dei servizi per il controllo interno, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
CORTE CONTI: la magistratura contabile, anche a richiesta delle competenti commissioni parlamentari, potra’ effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarita’ gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Viene modificata la composizione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che possono essere integrate da due componenti designati rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali. Il Consiglio di presidenza della Corte sara’ composto dal Presidente della Corte che lo presiede, dal Presidente aggiunto, dal Procuratore generale e da 4 rappresentanti del Parlamento e da 4 magistrati eletti dai magistrati della Corte medesima.
PERMESSI SINDACALI: Il Governo trasmete annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sull’andamento della spesa relativa all’applicazione degli istituti connessi alle prerogative sindacali in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

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