Dopo la dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi.
L’assessorato alle Risorse Agroalimentari ricorda che la Regione ha disciplinato la pratica della bruciatura delle stoppie con legge e con il Decreto del Presidente della Giunta “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, con il quale è stato decretato, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2009, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate.
Le novità relative alla bruciatura delle stoppie sono le seguenti: è stato fatto divieto, dal 15 giugno al 15 settembre 2009, di accendere fuochi nelle aree boschive e di bruciare le stoppie o altri residui colturali nelle aree ad esse immediatamente adiacenti, ovvero nella fascia che dista almeno 100 metri dalle aree in questione (boschi, pascoli ed incolti) inclusa la fascia di protezione; le precese “o fasce protettive” devono essere realizzate lungo il perimetro degli appezzamenti coltivati a cereali, prontamente a conclusione della mietitrebbiatura; dette precese devono essere larghe, ordinariamente, almeno 10 metri.
Tale larghezza deve essere di almeno 15 metri lungo i confini che distano meno di cento metri dalle superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti. I proprietari ed i conduttori, ovvero, le persone che conducono il fondo a seminativo: che vogliono accendere le stoppie sono tenuti a darne comunicazione 7 giorni prima al Comando di Polizia Municipale del Comune in cui ricadono i terreni; è fatto divieto assoluto di bruciare le stoppie nelle aree ZSC (Zone Speciali di Conservazione).
Allo stato attuale nella Regione Puglia sono delimitate unicamente aree SIC e ZPS e non sono delimitate aree Zsc. I proprietari ed i conduttori di terreni incolti (ad eccezione dei pascoli permanenti, che comunque non sono dissodabili) o di terreni a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea ed hanno l’obbligo di realizzare fasce protettive di almeno 10 metri lungo il perimetro del terreno.
A tutt’oggi, permane: 1) la possibilità di bruciare le stoppie dal 1° settembre nelle aree Sic e Zps e dal 1° agosto in tutte le altre aree; 2) la possibilità di bruciare prima del 1° agosto nel caso in cui l’imprenditore agricolo debba realizzare, su superfici irrigabili, una coltura in secondo raccolto, previa autorizzazione del Sindaco del Comune del quale agro ricadono i terreni.
Nel caso di ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie deve essere attuato almeno uno degli interventi alternativi previsti dalla “condizionalità”, ovvero: la letamazione o altro tipo di concimazione organica; la semina su sodo; in alternativa è consentito effettuare un’erpicatura superficiale seguita da semina con seminatrice tradizionale.