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BARI -Ecco le nuove regole (più severe) della Regione per la bruciatura delle stoppie

Dopo la dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

 

L’assessorato alle Risorse Agroalimentari ricorda che la Regione ha disciplinato la pratica della bruciatura delle stoppie con legge e con il Decreto del Presidente della Giunta “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, con il quale è stato decretato, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2009, lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutte le aree boscate, cespugliate o arborate.
Le novità relative alla bruciatura delle stoppie sono le seguenti: è stato fatto divieto, dal 15 giugno al 15 settembre 2009, di accendere fuochi nelle aree boschive e di bruciare le stoppie o altri residui colturali nelle aree ad esse immediatamente adiacenti, ovvero nella fascia che dista almeno 100 metri dalle aree in questione (boschi, pascoli ed incolti) inclusa la fascia di protezione; le precese “o fasce protettive” devono essere realizzate lungo il perimetro degli appezzamenti coltivati a cereali, prontamente a conclusione della mietitrebbiatura; dette precese devono essere larghe, ordinariamente, almeno 10 metri.
Tale larghezza deve essere di almeno 15 metri lungo i confini che distano meno di cento metri dalle superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti. I proprietari ed i conduttori, ovvero, le persone che conducono il fondo a seminativo: che vogliono accendere le stoppie sono tenuti a darne comunicazione 7 giorni prima al Comando di Polizia Municipale del Comune in cui ricadono i terreni; è fatto divieto assoluto di bruciare le stoppie nelle aree ZSC (Zone Speciali di Conservazione).
Allo stato attuale nella Regione Puglia sono delimitate unicamente aree SIC e ZPS e non sono delimitate aree Zsc. I proprietari ed i conduttori di terreni incolti (ad eccezione dei pascoli permanenti, che comunque non sono dissodabili) o di terreni a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea ed hanno l’obbligo di realizzare fasce protettive di almeno 10 metri lungo il perimetro del terreno.
A tutt’oggi, permane: 1) la possibilità di bruciare le stoppie dal 1° settembre nelle aree Sic e Zps e dal 1° agosto in tutte le altre aree; 2) la possibilità di bruciare prima del 1° agosto nel caso in cui l’imprenditore agricolo debba realizzare, su superfici irrigabili, una coltura in secondo raccolto, previa autorizzazione del Sindaco del Comune del quale agro ricadono i terreni.
Nel caso di ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie deve essere attuato almeno uno degli interventi alternativi previsti dalla “condizionalità”, ovvero: la letamazione o altro tipo di concimazione organica; la semina su sodo; in alternativa è consentito effettuare un’erpicatura superficiale seguita da semina con seminatrice tradizionale.