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Ecco dove e quando si possono ampliare le abitazioni pugliesi

È cominciata la stagione degli incentivi per ampliamenti di immobili già costruiti. La legge regionale pugliese che disciplina la materia (legge regionale 14 del 2009), è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Puglia lo scorso 3 agosto.  Da quella data decorrono i 60 giorni in cui ciascuna amministrazione comunale può provvedere ad adottare propri piani (nel rispetto della legge regionale), contenenti parziali deroghe per comprovate e specifiche necessità. Deroghe, ben inteso, che non necessariamente sono da collegare ad ampliare il campo di applicazione della norma, ma che invece potrebbero renderla più restrittiva. Se in questi 60 giorni i Comuni non si dovessero attrezzare, allora il timone per poter operare con gli ampliamenti di edifici residenziali
(e non residenziali qualora – impattano con un’area di pregio paesaggistico e si decida di delocalizzarli) sarebbe completamente in carico alla legge regionale. Il termine dei 60 giorni è perentorio. Questo vuol dire che sono prorogabili.
A beneficiare della legge che regala il 20% di volumetria in più (per un massimo di 200 metri cubi) a chi allarga casa e il 35% in più a chi demolisce almeno il 75% della casa vecchia sono gli immobili regolarmente accatastati (registrati) entro il 31 marzo 2009, ma anche quelli condonati – e non ancora accatastati purché segnalati all’agenzia del catasto (con dichiarazione idonea all’agenzia del territorio tanto per il primo accatastamento, tanto per la modifica catastale) entro l’entrata in vigore della legge stessa.
I lavori di ampliamento e demolizione con successiva ricostruzione, per poter essere conformati alla legge non devono ricadere in zone nelle quali i piani regolatori (dove esistono, o comunque lo strumento urbanistico vigente) consentono solo interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo. Men che meno sarà possibile ottenere benefici in aumenti di volumetrie se l’immobile interessato è definito, dagli strumenti urbanistici e dagli atti di governo del territorio, di valore storico, culturale, architettonico: esclusi dai benefici gli immobili vincolati, gli immobili che si trovano in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, nei siti della rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale), nelle oasi naturali, nelle zone umide tutelate dalle normative di settore e dalle leggi regionali; nelle zone umide tutelate dalla convenzione di Ramsar; nelle aree che sono sottoposte ad un particole regime di tutela perché ricadenti in ambiti dichiarati ad alta pericolosità idraulica o ad elevata o molto elevata pericolosità geomorfologica vuoi dai piani stralcio dei Piani di bacino vuoi da indagini geologiche allegate agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Nelle zone escluse va comunque valutata di volta in volta la natura dell’intervento in rapporto al fatto che, pur trattandosi di un’area di pregio, la zona non sia, in tempo precedente all’entrata in vigore di normative di tutela paesaggistica e ambientale, divenuta territorio costruito, cioè in qualche maniera territorio già compromesso. Questo, ovviamente, senza che si possa arrivare a violare norme di carattere superiore come, ad esempio, nelle zone di mare, l’obbligo di rimanere ad una distanza non inferiore ai 300 metri dalla linea di battigia.
La legge ha validità 24 mesi.