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Bruciatura stoppie, le regole regionali per la prevenzione incendi

Dall’incontro è emersa, come sottolineato dal Corpo Forestale dello Stato, una riduzione del 30% degli incendi rispetto agli anni passati, dovuta sicuramente alla maggiore sensibilità nei confronti del rispetto ambientale e all’ampia attività di sensibilizzazione svolta dagli Enti preposti e dalle associazioni di categoria.

 

Si è volto oggi, presso l’Assessorato alle Risorse Agroalimentari, un incontro sulle  problematiche relative alla bruciature delle stoppie. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, del Servizio Protezione Civile, dell’Assessorato all’Ecologia, del Servizio Foreste, del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del Gargano, delle Organizzazioni Professionali Agricole, dell’Associazione Nazionale dei Comuni e delle Province.
Dall’incontro è emersa, come sottolineato dal Corpo Forestale dello Stato, una riduzione del 30% degli incendi rispetto agli anni passati, dovuta sicuramente alla maggiore sensibilità nei confronti del rispetto ambientale e all’ampia attività di sensibilizzazione svolta dagli Enti preposti e dalle associazioni di categoria. Nel contempo, però, è stato rilevato che a tutt’oggi le “precese”(o fasce protettive) non sempre vengono eseguite rispettando le larghezze definite dalle norme.
“ Certamente siamo soddisfatti per la importante riduzione degli incendi registrata– ha commentato l’assessore Dario Stefàno  – ma ancora molto si può e si deve fare per tutelare una delle principali risorse del nostro ecosistema, puntando ad esempio ad una più marcata attività di informazione sulle regole che occorre rispettare in caso di bruciatura delle stoppie”.
Dall’incontro odierno è emersa dunque la necessità di potenziare l’attività informativa mediante il coinvolgimento degli Enti territoriali (Comuni, Comunità montane, Province) che rivestono un ruolo fondamentale nella prevenzione degli incendi boschivi.  Inoltre, gli Enti presenti hanno condiviso la volontà di istituire uno “sportello unico” di coordinamento, finalizzato a fornire informazioni tecniche e amministrative e a snellire le procedure autorizzative in materia.
Considerato che le norme che regolano la bruciatura delle stoppie restano invariate, si ripropongono schematicamente le regole da rispettare:
• è fatto divieto, dal 15 giugno al 15 settembre 2009, di accendere fuochi nelle aree boschive e di bruciare le stoppie o altri residui colturali nelle aree ad esse immediatamente adiacenti (vedere NOTA 1).
• le precese “o fasce protettive” devono essere realizzate lungo il perimetro degli appezzamenti coltivati a cereali, prontamente a conclusione della mietitrebbiatura; dette precese devono essere larghe, ordinariamente, almeno 10 metri. Tale larghezza deve essere di almeno 15 metri lungo i confini che distano meno di cento metri dalle superfici boschive, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea, nonché da terreni incolti.
• I proprietari ed i conduttori (NOTA 2) che vogliono accendere le stoppie sono tenuti a darne comunicazione 7 giorni prima al Comando di Polizia Municipale del Comune in cui ricadono i terreni.
• È fatto divieto assoluto di bruciare le stoppie nelle aree ZSC (Zone Speciali di Conservazione). Allo stato attuale nella Regione Puglia sono designate, ai sensi delle Direttive 79/409 e 92/43 unicamente le aree SIC e ZPS e le stesse non sono ancora designate come aree ZSC, ai sensi delle direttive citate e del D.M. 17/10/07. A chiarimento di tale divieto va specificato che nelle aree SIC e ZPS permangono le prescrizioni contenute nelle norme della condizionalità (DGR n. 2460 del 16/12/2008) e nel Regolamento regionale recante le misure di conservazione delle Aree Natura 2000 (Regolamento n 28 del 22/12 /2008).
• I proprietari ed i conduttori (NOTA 2) di terreni incolti (ad eccezione dei pascoli permanenti, che comunque non sono dissodabili) o di terreni a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea ed hanno l’obbligo di realizzare fasce protettive di almeno 10 metri lungo il perimetro del terreno.
A tutt’oggi, permane:
1. per quanto previsto dalla Legge Regionale 12 maggio 1997, n. 15, e dalla Delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 2460 “Norme sulla condizionalità”, la possibilità di bruciare le stoppie dal 1° settembre nelle aree SIC e ZPS e dal 1° agosto in tutte le altre aree; nei Parchi nazionali la deroga per la bruciatura delle stoppie è disciplinata dai singoli Enti di Gestione, i quali adotteranno tempestivamente i relativi provvedimenti.
2. per quanto previsto dalla legge regionale 12 maggio 1997, n. 15, la possibilità di bruciare prima del 1° agosto nel caso in cui l’imprenditore agricolo debba realizzare, su superfici irrigabili, una coltura in secondo raccolto, previa autorizzazione del Sindaco del Comune del quale agro ricadono i terreni.
Nel caso di ricorso alla pratica della bruciatura delle stoppie deve essere attuato almeno uno degli interventi alternativi previsti dalla “condizionalità”, ovvero:
• la letamazione o altro tipo di concimazione organica;
• la semina su sodo; in alternativa, nel caso in cui l’azienda non è dotata di seminatrice ad hoc, è consentito effettuare un’erpicatura superficiale seguita da semina con seminatrice tradizionale;
• il sovescio di colture miglioratrici nell’annata successiva.