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Vieste/ Gare di velocità su battelli a remi l’ordinanza del Circomare

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del Porto di Vieste;
VISTA l’istanza assunta a protocollo n. 840/s in data 03.09.2009 con la quale il Sig. AZZARONE Vincenzo, Presidente pro-tempore del comitato per i festeggiamenti in onore della Madonna “Santa Maria Stella Maris”, ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare, il giorno 6 Settembre 2009 alle ore 10.00 circa, una gara di velocità su battelli a remi all’interno del porto di Vieste; VISTA    la propria autorizzazione n. 38/2009 rilasciata in data 05.09.2009 al Sig. AZZARONE Vincenzo, Presidente pro-tempore del comitato per i festeggiamenti in onore della Madonna “Santa Maria Stella Maris”, per l’esecuzione di una gara di velocità su battelli a remi da effettuarsi all’interno dell’ambito portuale e più precisamente dal trabucco in località Punta Santa Croce alla radice del molo di San Lorenzo;
VISTI     gli artt. 17, 30 ed 80 del codice della navigazione e l’articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;
VISTO    il messaggio n. 875/S/TEC in data 4 settembre 2009 con il quale è stato richiesto al Comando Militare Marittimo di Ancona l’emissione di apposito avviso ai naviganti;
CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità Marittima, ai fini della sicurezza delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità all’interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;
RENDE NOTO
che dalle ore 10.00 fino al termine della gara del giorno 6 settembre 2009, la zona di mare all’interno del porto di Vieste, e più precisamente dal trabucco in località Punta Santa Croce alla radice del molo di San Lorenzo, sarà interessata da una gara di velocità su battelli a remi organizzata dal comitato per i festeggiamenti della “Madonna Stella Maris”;
O R D I N A
Art. 1    – Interdizione del campo di gara
Nel periodo stabilito al rende noto, nelle zone di mare all’interno del porto di Vieste sopra descritte, è vietato:
§    Transitare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale o effettuano qualsiasi attività marittima subacquea e di superficie;
Le unità in transito, prestino massima attenzione alle segnalazioni effettuate dalle unità in assistenza alla gara, si mantengano ad almeno 100 metri di distanza dal campo di gara a velocità ridotta.
                        Art. 2    – Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme di polizia” e ai sensi dell’articolo 1231 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme in materia di sicurezza della navigazione”, ovvero ai sensi della vigente ed applicabile normativa in materia.
Essi saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa della loro inosservanza.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Vieste, 05.09.2009

F.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Vincenzo SACCO