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Lavori di pavimentazione sulla banchina sud/est del porto di Vieste – L’Ordinanza –

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste.

VISTO:    il verbale di conferenza di servizi datato 07.04.2009 convocata dalla Regione Puglia – Area Politiche per l’ambiente, le reti, la qualità urbana – Servizio lavori Pubblici, avente ad oggetto il progetto di sistemazione antincendio del porto di Vieste e la manutenzione straordinaria del piazzale antistante lo scalo marittimo sud del bacino portuale;

VISTA:    la nota prot. n. 19212 datata 01.06.2009 della Regione Puglia – Area Politiche per l’ambiente, le reti, la qualità urbana – Servizio lavori Pubblici, avente ad oggetto il progetto di sistemazione antincendio del porto, area compresa tra il molo peschereccio e il molo in concessione Soc. “Aurora” – Progetto per la manutenzione straordinaria del piazzale antistante lo scalo marittimo sud del bacino portuale;

VISTA:    la nota prot. n. 25122 datata 23.06.2009 della Regione Puglia – Area Politiche per l’ambiente, le reti, la qualità urbana – Servizio lavori Pubblici, avente ad oggetto il progetto di sistemazione antincendio porto di Vieste – area compresa tra il molo peschereccio e il molo in concessione Soc. “Aurora” – Comunicazione di inizio lavori;

VISTA:    la nota prot. n. 66800 datata 03.12.2009 della Regione Puglia – Area Politiche per l’ambiente, le reti, la qualità urbana – Servizio lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento S.T.P. BA/FG – Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, avente ad oggetto i lavori di pavimentazione del piazzale antistante lo scalo marittimo sud a servizio del bacino portuale – Comunicazione inizio dei lavori e richiesta di apposita Ordinanza;

VISTA:    la nota prot. n. 69680 datata 15.12.2009 della Regione Puglia – Area Politiche per l’ambiente, le reti, la qualità urbana – Servizio lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento S.T.P. BA/FG – Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, avente ad oggetto la denuncia di inizio attività edilizia ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002 n. 301;
 
VISTI:    gli atti d’ufficio;

RITENUTO NECESSARIO: emanare i provvedimenti di competenza al fine di evitare il verificarsi di possibili danni a carico di persone e/o cose nell’ambito delle aree sopra specificate e di concorrere a salvaguardare la pubblica e privata incolumità nonché di garantire la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare;

RITENUTO NECESSARIO: interdire gli specchi acquei nonché la porzione della banchina interessata dai lavori al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di possibili incidenti;

VISTI:    gli artt. 17, 28, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO
a decorrere dal 27.01.2010 e per tutta la durata dei lavori, l’area demaniale marittima, meglio evidenziata nello stralcio planimetrico in allegato, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, sarà interessata dai lavori di rifacimento della banchina sud/est del porto di Vieste.

ORDINA

Art.1)    Interdizione dei luoghi oggetto dei lavori e degli specchi acquei adiacenti.
    Ad avvenuta comunicazione di inizio lavori, la ditta incaricata confinerà le aree impegnate comprensive di un’adeguata fascia di sicurezza per garantire l’ordinario svolgimento delle attività tecnico-nautiche anche sulle porzioni di banchina consegnate ma non interessate al momento dalle attività del cantiere. Tali aree momentaneamente escluse dalle attività lavorative continueranno ad essere destinate allo svolgimento delle attività portuali.
    Il confinamento dell’area verrà eseguito secondo quanto previsto dal piano operativo di sicurezza, avendo cura di garantire adeguati spazi per le operazioni dei mezzi di cantiere impiegati e garantire altresì un’adeguata fascia di sicurezza in modo da assicurare l’ordinario svolgimento delle attività tecnico-nautiche anche sulle porzioni di banchina non interessate dalle attività lavorative.
    Tutta l’area confinata secondo le modalità citate ai precedenti paragrafi dovrà essere munita dell’apposita segnaletica di sicurezza prevista dalla vigente normativa in materia ed al suo interno è interdetto l’accesso a tutti i non addetti ai lavori.
    Nello specchio acqueo attiguo e per una estensione di 20 (venti) metri, lungo tutta la porzione della banchina interessata dai lavori è vietata la navigazione, la sosta e qualsiasi attività alle imbarcazioni. Sono autorizzati alla navigazione i mezzi di Soccorso e delle Forze di Polizia che comunque dovranno procedere con la massima cautela ed attenzione, mantenendosi a distanza di sicurezza.
Art. 2)    Modalità di espletamento dei lavori.
    L’impresa appaltatrice dei lavori e quindi il Direttore dei lavori/responsabile della sicurezza, dovrà garantire una pronta ed immediata reperibilità telefonica da parte del personale impiegato nelle lavorazioni nonché dei soggetti che compaiono nel sistema di prevenzione del piano operativo di sicurezza.
    L’impresa curerà, altresì, di consentire per quanto possibile, l’esercizio delle attività commerciali dei concessionari presenti in sito, garantendo, con ogni idoneo accorgimento, agli operatori, l’esercizio in sicurezza.
    Qualora dovessero essere effettuati interventi negli specchi acquei compresi nel contesto portuale dovrà essere interessata, preventivamente, l’Autorità Marittima scrivente per l’emanazione dei provvedimenti di competenza.
    Durante le ore notturne i lavori dovranno essere interrotti. Dal momento dell’interruzione e fino alla ripresa degli stessi a cura della ditta esecutrice dovrà essere impedito l’accesso alle aree interessate dai lavori attraverso il posizionamento di idoneo sbarramento.
    Le macchine operatrici, quando inoperose, dovranno sostare all’interno dell’area di cantiere e non dovranno costituire intralcio e/o impedimento al regolare svolgimento delle operazioni portuali.
Il Direttore dei lavori/responsabile della sicurezza, è tenuto ad accertare il rispetto delle norme di prevenzione riguardanti l’accensione di fiamme libere e di fumo nella zona in cui vengono effettuate le lavorazioni di saldatura ossiacetilenica adottando misure atte ad evitare che sfuggano scintille e/o particelle incandescenti così come descritto nel piano operativo di sicurezza.
    Tutti i mezzi e le attrezzature che saranno utilizzate per la realizzazione dei predetti lavori dovranno essere in perfetta efficienza, in regola e conformi alle normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
    L’impresa appaltatrice ha l’obbligo di predisporre un idoneo servizio di vigilanza nella zona interessata dai lavori. Dovrà essere altresì comunicato tempestivamente all’Autorità Marittima ogni evento di natura straordinaria che dovesse insorgere durante l’esecuzione dei lavori di cui trattasi.
    Dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di organizzazione e sicurezza dei luoghi di lavoro così come previsto nei vari punti fin qui richiamati nel piano operativo di sicurezza.
    La ditta esecutrice dei lavori dovrà, oltre ad ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza dell’ambiente di lavoro e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, attuare la massima cautela al fine di evitare qualsiasi inquinamento e/o intorbidamento delle acquee marine con divieto assoluto di riversamento in mare di qualsiasi tipo di materiale inquinante.
    L’Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi azione, molestia o danno che dovesse essere arrecato a persone e/o cose in dipendenza dell’occupazione demaniale di cui trattasi e della realizzazione e posa in opera delle strutture funzionali ai lavori in virtù del presente provvedimento, nonché delle attività a questa connesse.
    La ditta esecutrice dei lavori si farà carico del riposizionamento della segnaletica stradale attualmente esistente all’interno dell’area portuale che sarà ricompresa e quindi confinata all’interno dell’area di cantiere. Le indicazioni a tale riguardo verranno fornite dalla scrivente Autorità Marittima.
Art. 3) Segnaletica.
    Così come previsto dal piano operativo di sicurezza, i lavori che insisteranno in prossimità di sedi stradali o comunque in vie di circolazione anche interne al cantiere, verranno segnalati adeguatamente con cartellonistica stradale appropriata.
    Sul fronte mare dell’area di cantiere, a cura della ditta esecutrice dei lavori, dovranno essere disposti cartelli, ben visibili dal mare, indicanti in più lingue il divieto di avvicinarsi o sostare nell’area di cantiere per una distanza di metri 20 (venti).
    Tale fascia di sicurezza è modificabile in funzione delle esigenze e delle necessità delle lavorazioni in atto a cura del Direttore dei lavori/responsabile della sicurezza.
    Durante le ore notturne verranno utilizzate lampade e segnalatori di emergenza conformi alle attuali normative. Inoltre, la segnaletica di sicurezza sarà tenuta sempre presente, ben visibile, in buone condizioni d’uso e continuamente aggiornata al progredire dei lavori. Le indicazioni generali dovranno essere collocate all’esterno del cantiere, mentre le indicazioni specifiche sulle singole macchine o zone di lavoro.
    Ai fini della sicurezza della circolazione stradale, è disposta la limitazione della velocità massima oraria di km 10 (dieci), con posizionamento temporaneo dei relativi cartelli, a cura dell’impresa appaltatrice.
   
Art. 4) Riposizionamento della segnaletica e confinamento delle aree non interessate ai lavori.
    In funzione dello stato di avanzamento dei lavori sarà cura della ditta appaltatrice riposizionare la segnaletica delle aree adibite alla sosta nell’ambito portuale ed al riconfinamento delle stesse.
Art. 5) Disposizioni finali.
    La presente ordinanza non esime dall’obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la Legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere.
    L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell’attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.                                            Al fine di permettere la regolare esecuzione dei lavori l’area interessata dagli stessi dovrà essere sgomberata da qualsiasi attrezzatura/apprestamento/arredo a cura di chi ne abbia la proprietà/disponibilità/possesso degli stessi.
Art. 6) Sanzioni.
    I contravventori a quanto dettato nei precedenti articoli saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme di polizia” e 1231 del Codice della Navigazione “Inosservanza di norme in materia di sicurezza della navigazione” art. 53 D.Lgs. 171/2005 e della normativa vigente applicabile in materia. Essi saranno ritenuti responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose a causa della loro inosservanza a quanto dettato dalla presente Ordinanza.
Art. 7) Entrata in vigore.
    La presente Ordinanza entra in vigore dalla data posta in calce, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Vieste, 20.01.2010
F.to IL COMANDANTE
 T.V. (CP) Vincenzo SACCO