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Vieste – “Compensatore di bussola”, ordinanza del Circomare

ORDINANZA n. 06/2010
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vieste dispone…

VISTA    l’Ordinanza n.09/99 in data 10.04.1999 con la quale sono state disciplinate le modalità inerenti all’esercizio di attività nei porti, approdi o, in genere, nell’ambito demaniale marittimo ricadente nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Manfredonia anche ai fini della vigilanza prevista dall’Art.68 del Codice della Navigazione;
VISTO    l’art.141.6 del D.P.R. 8 novembre 1991 n.435 inerente l’approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che prevede che la compensazione delle bussole magnetiche di bordo, in quanto attività strettamente attinente alla sicurezza della navigazione, deve essere effettuata da persone particolarmente competenti, autorizzate dall’Autorità Marittima;
VISTO    il Decreto 29 settembre 1999, n.388 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle caratteristiche, i requisiti, le modalità per l’installazione a bordo delle bussole magnetiche, da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto” ed in particolare l’articolo 7 dello stesso decreto che prevede che le bussole magnetiche devono essere compensate da persone competenti autorizzate dall’Autorità Marittima;
RITENUTO che per l’accertamento della particolare competenza da parte dei “compensatori di bussola” possano essere applicate le disposizioni a suo tempo impartite dall’allora Ministero delle Comunicazioni Direzione Generale della Marina Mercantile con la circolare Serie I – n°23 Polizia della Navigazione del 30.06.1932;
VISTO    il dispaccio prot. n.DEM3/SP0 1100 in data 28.11.1999 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente ad oggetto “Tessere libero accesso nei porti – Provveditori, appaltatori navali, periti”;
VISTO    l’elenco delle categorie e sub categorie allegate al regolamento per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti delle Camere di Commercio Industria e Artigianato;
VISTI  gli art. 17,30, 68 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima):

O R D I N A

Articolo 1
L’attività di “compensatore di bussola”, non essendo strettamente legata ad un particolare ambito portuale, rientra tra le categorie per le quali è previsto il rilascio della tessera di libero accesso ai porti nazionali  e, quindi, non è soggetta all’iscrizione nei registri tenuti ai sensi dell’articolo 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 2
Coloro che intendono esercitare l’attività di “Compensatore di bussole” nei porti e approdi ricadenti nell’ambito della giurisdizione di Vieste devono essere autorizzati dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste.
A tal fine deve essere presentata apposita istanza, alla Sezione Tecnica dell’Ufficio Circondariale Marittimo, contenente le generalità complete del richiedente, corredata della seguente documentazione:
–    Titolo professionale marittimo di Capitano di Lungo Corso ovvero attestato dal quale si     evinca che l’interessato è un insegnate di ruolo di Navigazione ed Astronomia;
–    estratto di matricola mercantile (solo per i richiedenti in possesso del titolo professionale di     capitano di lungo corso);
–    dichiarazione autocertificativa da cui si evinca che l’interessato non risulta essere stato     condannato per un delitto punibile con la pena non inferiore nel minimo a tre anni di     reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o     per un delitto contro la fede pubblica (art.238.4 del Regolamento di esecuzione al Codice     della Navigazione);
–    iscrizione al Ruolo dei Periti ed Esperti della Camera di Commercio – Categoria XXI “Attività     marittime, aeree e di navigazione interna” – sub categoria “Verifiche e compensazione di     bussole”. In caso di mancanza di detta sub categoria, nelle more dell’apertura della stessa,     sarà accettata anche le sub categoria “Nautica” (condotta della navigazione, attrezzatura e     manovra delle navi);
–    elenco delle attività lavorative effettuate dalle quali si possa evincere l’esperienza maturata     nel     campo della navigazione marittima con particolare riferimento all’attività di     compensazione bussole;
–    copia di eventuali autorizzazioni rilasciate da altre Autorità marittime.
L’Ufficio Circondariale Marittimo valutata la richiesta e la documentazione allegata, prima di rilasciare l’autorizzazione, potrà effettuare una verifica pratica al fine di accertare la preparazione e competenza professionale in materia.

Articolo 3
I “compensatori di bussole” autorizzati ad esercitare l’attività nell’ambito del circondario marittimo di Vieste, dovranno, a compensazione avvenuta rilasciare le tabelle delle deviazioni residue che devono essere controfirmate dall’Autorità marittima del porto in cui è stata effettuata l’attività.

Articolo 4
I “compensatori di bussole” devono comunicare per iscritto alla Sezione Tecnica dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste l’intenzione di cessare l’attività per la quale sono stati autorizzati.

Articolo 5
L’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste per lo svolgimento dell’attività di “compensatore di bussole” sarà revocata:
–    a domanda dell’interessato ai sensi del precedente articolo 4 ;
–    per aver riportato il “compensatore di bussole” l’interdizione o la sospensione, anche     temporanea, dell’esercizio della professione;
–    per aver riportato il “compensatore di bussole” una delle condanne di cui all’art.238.4 del     Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Negli ultimi due casi, il “compensatore di bussola” avrà l’obbligo di comunicare la perdita dei requisiti per iscritto all’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste restituendo l’autorizzazione ottenuta.

Articolo 6
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo ed inclusione nella pagina “Ordinanze” del sito www.vieste.guardiacostiera.it.
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell’art. 1174 del Codice Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato.-

Vieste, lì 17.04.2010

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Vincenzo SACCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93.