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D’Onofrio, ex dipendente Enichem di Manfredonia-Monte S. Angelo sui rischi dell’amianto

Il giorno 09 e 10 maggio 2011 i Giudici del Lavoro del Tribunale di Foggia, Dott.ssa RICUCCI e Dott. BASTA, si devono esprimere sul ricorso, per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall’art. 13, co. 8, Legge 257/92, per l’esposizione all’amianto.

 

    Agli atti di causa sono stati depositati il piano di bonifica, il parere INAIL 405/2000, l’atto di indirizzo del petrolchimico ENICHEM di Brindisi, ed altri documenti.
        E’ stata redatta una relazione tecnica dai Consulenti Tecnici d’Ufficio, i quali affermano che: “nel Petrolchimico ENICHEM di Manfredonia gli impiegati sono stati giornalmente sottoposti ad una esposi-zione indiretta all’amianto, “in quanto impegnati in locali o ambienti dove l’amianto era utilizzato a vario titolo nelle componenti costruttive (coibentazioni di tubazioni, reattori, essiccatori, apparecchiature varie, rivestimenti di alcuni elementi strutturali e coperture in eternit) contaminando tutti gli ambienti di lavoro di amianto”, mentre tutti gli altri lavoratori sono stati giornalmente sottoposti ad una esposizione indiretta e ad una esposi- zione diretta all’amianto, a seguito delle specifiche mansioni che prevedevano la manipolazione e/o il contat- to con materiali contenenti amianto. Tutto il personale del Petrolchimico era sottoposto giornalmente e genericamente ad una esposizione, perché tutti gli ambienti erano contaminati da amianto”. 
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1.    RICONOSCIMENTO ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO, ART. 13, CO. 8, LEGGE 257/92, PER PERIODI LAVORATOVI NON OLTRE IL 2.10.2003, ART. 1, CO. 20, LEGGE N.247/2007.
        La Legge 426/98, art. 1, co. 4. lett. d)-e) stabilisce : i Petrolchimici Enichem di Manfredonia e di Brin-disi sono siti di interesse nazionale, perché contaminati da amianto.  
II parere CONTARP INAIL Puglia n. 405 del 04.10.2000 afferma che :
1.    “Viste le conclusioni alle quali l’INAIL era pervenuto circa la situazione espositiva all’amianto nell’azienda in oggetto, nonché nelle altre aziende dello stesso comparto produttivo o di altri comparti produttivi con caratteri stiche analoghe”;
2.    “Valutati gli stessi elementi con riguardo alla globalità del settore produttivo di appartenenza dell’azienda”;
3.    “Vista la politica ENICHEM uguale in tutti i Petrolchimici”;
4.    “L’INAIL ritiene di poter assimilare la situazione del Petrolchimico di Manfredonia ,sia per la tipologia, sia per le lavorazioni svolte e sia per problematiche manutentive e di esercizio, a quella dello stabilimento chimico Eni-chem di Brindisi .
“Il Parere INAIL CONTARP PUGLIA N. 405/2000 stabilisce: “i Petrolchimici ENICHEM di Brindisi e Manfredonia sono uguali, con ciò deve essere applicato a quest’ultimo l’atto di indirizzo n. 451/2001 emesso dal SottoSegretario al Lavoro, riguardante il Petrolchimico di Brindisi.
        L’atto di indirizzo n. 451/2001 è un atto amministrativo dichiarativo a destinatario determinato; (riguarda la Società ENICHEM) collettivo; (riguarda tutto il personale dei Petrolchimici del Gruppo ENICHEM, di altri comparti produttivi con caratteristiche analoghe e alla globalità del settore, politica ENICHEM uguale in tutti i Petrolchimici di Brindisi, Manfredonia, Porto Marghera, ecc.), generale; (riconosce esposti coloro che svolgevano determinate attività lavorative e/o lavoravano in ambienti contaminati da amianto), composto e collegato a più atti (parere Contarp Puglia n. 405/2000, parere Contarp Puglia Petrolchimico di Brindisi; Piano di Bonifica; Legge 426/98; Atto di indirizzo, Indagini e conclusioni INAIL)”.
        Il Consiglio di Stato Sezione VI con sentenza n. 4576 del 23.03.2010, depositata il 15.07.2010,  afferma: “l’atto di indirizzo n. 451/2001,  riguardante il Petrolchimico ENICHEM di Brindisi applicato a Man-fredonia, attesta e prova, per le difficoltà riscontrate nell’accertamento dell’esposizione in quei siti ENICHEM bonificati non più con indagini sul campo bensì con criteri nuovi predeterminati per l’esposizione all’amianto, l’esposizione all’amianto di coloro che :
·    hanno svolto specifiche mansioni che comportavano la manipolazione e/o il contatto di materiali in amianto: manutentori meccanici, carpentieri, operatore esterno manutenzione impianto e reparti, muratori edili ”; (c.d. esposizione diretta);
·    hanno svolto attività in ambienti contaminati da amianto per aerodispersione delle fibre e polveri di amianto: Sono espressamente riconosciuti i benefici coloro che lavoravano in ambienti contaminati da amianto”; (c.d. esposizione indiretta)
·    hanno svolto un ruolo operativo o di responsabilità o vigilanza con manipolazione e/o contatto di ma-teriali in amianto: capi squadra, controllo lavori, tecnici, coordinatori lavori, capo cantiere, direttore, responsa-  bili, ecc..” (c.d. esposizione diretta)
·    sono stati addetti alla  manutenz. Centrale Termoelettrica e figure polivalenti, ecc. (Tribunale di Foggia –Sezione Lavoro, Dott.ssa CHIDDO, sentenza 7765 del 05.12.2007).
Nel caso di specie tutti i lavoratori del Petrolchimico ENICHEM di Manfredonia hanno ottenuto una certificazione INAIL di esposizione all’amianto collettiva e generale, con il riconoscimento del diritto ex lege – ratione temporis – di cui all’art. 18, co 8, della Legge 179/2002.
         
Il Terzo Rapporto Registro Nazionale Mesoteliomi – Tabella 16.14 Mansioni svolte dai lavoratori nell’Industria Chimica  afferma quali soggetti sono stati esposti all’amianto e cioè : 
1.    impiegati d’ufficio : Impiegati, Dirigente, per esposizione indiretta;
2.    personale qualificato e non : responsabile meccanico, tecnico, meccanico, operaio, carpentiere, manutentore macchine e tornitore, muratore, per esposizione indiretta e diretta;
         Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa CHIDDO, Tribunale di Foggia, sentenza n. 7765 del 05.12.2007 ha accertato, applicando l’atto di indirizzo del Petrolchimico ENICHEM di Brindisi, esposti sette addetti alla manutenzione Centrale Termo Elettrica del Petrolchimico di Manfredonia.
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    INTERPRETAZIONE LEGISLATIVA AUTENTICA DELL’ATTO DI INDIRIZZO N. 451/2001.
        La Legge 426 del 09.12.1998, art. 1, co. 4. lett. d)-e) definisce i Petrolchimici Enichem di Manfredo- nia e Brindisi siti di interesse nazionale contaminati da amianto.
L’atto di indirizzo n. 451/2001 del Petrolchimico ENICHEM di Brindisi consente il riconoscimento dei benefici, per i periodi di attività lavorativa svolti fino al 31.12.1992.
        L’art. 1, co. 20, della Legge 247 del 24.12.2007, ribadisce l’interpretazione autentica dell’atto di indirizzo n. 415/2001 e consente il riconoscimento dei benefici per i periodi di attività lavorativa svolta fino all’avvio delle operazioni di bonifica e comunque non oltre il 2.10.2003. 
 Il Consiglio di Stato Sezione VI con sentenza n. 4576 del 23.03.2010 afferma: “l’atto di indirizzo n. 451/2001 attesta e prova l’esposizione all’amianto, per i periodi lavorativi svolti fino alle operazioni di bonifica e comunque non oltre il 2.10.2003.
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        CONCLUSIONI FINALI.
        In conclusione : sono stati esposti gli impiegati ENICHEM, perché giornalmente sottoposti ad una esposizione indiretta. perché tutti gli ambienti erano contaminati da amianto per aerodispersione delle polveri di amianto, e tutto il resto del personale, escluso gli impiegati, perché giornalmente sottoposti ad una esposizione indiretta e diretta, perché svolgevano mansioni che comportava manipolazione di materiali in amianto.