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Lavori di manutenzione costa nello specchio acqueo al porto di Rodi Garganico

Ordinanza n° 21/2011

 

Il Capo del Circondario Marittimo  e Comandante del Porto di Vieste,

VISTO:    il D.L.vo n. 112/98 ex art. 105, comma 7;

VISTA:    l’ Ordinanza n.18 del 15.04.2011 del Comune di Rodi Garganico;

VISTA:    l’Ordinanza Balneare Regionale datata 04.06.2009 della Regione Puglia – Bari;

VISTA:    l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n.7 datata 03.04.2009 e succ. mod. di questo Comando;

VISTA:    la determinazione n. 324/6.15/Reg. deter. della Provincia di Foggia datata 03.02.2011;

VISTA:    la nota n. 3528 del 22.04.2011 del Comune di Rodi Garganico;

VISTA:    la nota n. 4275 del 17.05.2011 del Comune di Rodi Garganico, con cui il Comune comunicava che le sabbie rimosse verranno utilizzate, per eventuale ripascimento,  solo in seguito ad esito positivo delle analisi dei sedimenti da parte dell’ARPA Puglia;

RITENUTO NECESSARIO: interdire alla balneazione e alla  navigazione lo specchio acqueo interessato dai lavori al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione e scongiurare la possibilità del verificarsi di incidenti a danno di persone e/o cose;

VISTI:     gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

che dal 18.05.2011 fino al completamento, verranno eseguiti dei lavori di ordinaria manutenzione della linea di costa limitrofa al porto, consistente nel dragaggio, nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Rodi, come da allegati planimetrici depositati agli atti. I lavori di cui sopra saranno eseguiti dal Comune di Rodi per mezzo dell’Impresa Cidonio s.p.a. con sede in Roma (Rm)  mediante l’utilizzo di un escavatore meccanico operante sulla spiaggia adiacente all’impianto portuale e autocarri.

ORDINA

Articolo 1

Durante l’esecuzione dei lavori nello specchio acqueo interessato dagli stessi  è fatto assoluto divieto di transito, sosta, pesca, ancoraggio ed ogni altra attività subacquea e di superficie connessa agli usi pubblici del mare ad una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dalle aree e dagli specchi acquei interessati dall’intervento.
Articolo 2

     Il transito delle unità  in prossimità della zona interessata dai lavori dovrà avvenire a lento moto (velocità minima di manovra), prestando la massima attenzione ad eventuali segnali che possano essere fatti, dal personale e dai mezzi  impegnati nelle operazioni.

Articolo 3

Nelle zone interessate dai lavori la competente Autorità Comunale dovrà avere cura di apporre cartelli monitori indicanti il “DIVIETO DI BALNEAZIONE”;

    È fatto divieto a chiunque sia estraneo ai lavori di entrare nelle aree interessate dai lavori e l’impresa Cidonio, che opera per il Comune di Rodi Garganico, assicuri idonea vigilanza. Durante le ore notturne i lavori dovranno essere interrotti. Dal momento dell’interruzione e fino alla ripresa degli stessi, a cura dell’Impresa esecutrice, dovrà essere impedito l’accesso alle aree interessate dai lavori attraverso il posizionamento di idonea delimitazione dell’area interessata.

Articolo 4

    L’Autorità Marittima è manlevata da qualsiasi azione, molestia o danno che dovessero essere arrecati a persone o cose in dipendenza dell’occupazione demaniale di cui trattasi, nonché delle attività a questa connesse.

Il Comune di Rodi Garganico dovrà informare l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste dell’avvenuta conclusione dei lavori e della piena fruibilità delle zone di mare interessate dall’operazioni di dragaggio.

Articolo 5

    I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, che viene emanata ai fini della sicurezza della navigazione, oltre ad essere civilmente responsabili dei danni che potrebbero derivare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164, 1174, e 1231 del Codice della Navigazione e art. 53 del Decreto Legislativo n° 171 del 2005, e saranno ritenuti responsabili dei danni che potessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dell’avvenuta trasgressione.
 
Articolo 6

    E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

     Vieste, 17.05.2011

F.to p.IL COMANDANTE
   T.V. (CP) Guido LIMONGELLI t.a.
L’UFFICIALE IN IIª
S.T.V. (CP) Allegra AGAMENNONE