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Un contrabbando di manna nel 1717 A Ischitella 4° parte

Riportiamo dopo le testimonianze del processo dei testimoni ,contro coloro che avevano contrabbandato manna ,le disposizioni del Commissario Provinciale Generale di Capitanata.
Carolus de Grataia Rex.
D.Matteo Capano,Patrizio Napoletano ,dei Principi di Frasso,duchi di Cancellara e conti di Oppido Preside per S.M. Gov.re dell’Armi,Comm Gen.le della campagna colla potestà e straordinaria ad modum bel si contro Banditi e delinquenti ed anco in questa Provincia di capitanata e Contado di Molise.
Il M.co Giuseppe Antonio di tonno generale della terra d’Ischitella vi significamo come dal M.co Leonardo d’avolio Subaffittatore della manna di questa Provincia di capitanata ,ci è stato rappresentato con un suo memoriale esservi pervenuto a notizia ,che in cotesta terra d’Ischitella si siano commessi ed alla giornata si commettano moltissimi contrabbandi di manna in pregiudizio notabile di esso subaffittatore che ne porta il peso ,facendosi istanza ,che per accertare quelli,dovessimo destinar persona che ingiungesse tanto per i contrabbandi commessi ,quanto proibire quelli da farsi. Che però fidati in voi e in vostra diligenza abbiamo stimato fare la presente ,con la quale vi diciamo e ordiniamo e ingiungiamo che dobbiate inurgilare in questa terra d’Ischitella e nel territorio della vostra giurisdizione à che non si commettano contrabanni di manna e vi trovando che forsì che se ne fossero commessi ò in avvenire se ne commetteranno ,dobbiate prenderne diligente informazione facendone relazione et contrabanni in fragante procederete all’arresto ,e sequestro dei loro beni ,per sicurezza delle pene contenute nei Reggi banni. Quell’informazione ben accasata con l’atto di sequestro l’indirizzerete a noi chiusa e sigillata ut decet ad finem e quando detenerete i carcerati in nome nostro;dandovi per l’effetto suddetto tutta l’autorità bastante vices e voces nostras.La presente per me vaglia da oggi ,Lucera 20/11/1717. Dall’ordinanza esposta si desume come severe fossero le disposizioni contro i cantrabbandieri di manna facendo seguito a una ordinanza emanata già dal 1713 dalla Regia camera di Napoli.

Don Matteo Capano. Monacello attesta.