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Un processo per contrabbando di manna nel 1717 a Ischitella.

25) Che venendo impedito all’Arrendatore suddetto nell’esattione del diritto del carlino à libra per causa di guerre ,peste, o altro caso fortuito e inopinato quod absit aut ex facto Principis ,in tal caso non sia tenuto l’Arrendatore suddetto pagare l’estaglio suddetto alla Regia Corte, anzi se li debbiano rifare tutti gli danni ,spese e interesse ,che ne venisse a patire con doversi però regolare all’intutto secondo la forma delli Capi della nova riforma e non altrimente.
26)Che tutte le informazioni che si dovranno prendere dei contrabanni ,intercetti o altri durante detto affitto sia lecito al detto Arrendatore farle prendere dal Mastrodatti assunto eligendo si debbia nominare in essa Regia Camera dove si debbiano trasmettere dette informazioni a questo fine, d’accertarsi con più chiarezza il servitio del detto Arrendamento e regia Corte per esserno le Corta fi fuori tutti dependenti da Padroni, Baroni e titolati.
E per ultimo e fatta sarà da me la nomina,e quella accertata dalla persona da me nominanda resto io liberato ,n’è sia d’altro tenuto ,non ostate qualsiasi disposizione in contrario valitura la presente offerta decorrendo per un mese da oggi ,fra il quale termine si debba accettare e accendere sopra di essa la candela, quale al termine esatto non trovandosi non trovandosi detta offerta accettata ,e successivamente sopra di essa accesa la candela ,la presente offerta s’intenda per non fatta e resti di niuno vigore non ostante qualsivoglia decisione a decisione o disposizione di tribunale in contrario, mentre espressa con quelle leggi e patti intendo fare e fò la presente offerta ,e non altrimente, n’è altro modo .Napoli ,lì 19 Novembre 1712.Io Dr. Fabio Pitocco osserisco ut sopra per persona nominanda.
E però si fa il presente banno, con il quale si fa noto a tutti e qualsivogliano persone di qualsivoglia genere ,stato e condizione si siano debbiano ad unque esequire e osservare li prainserti patti ,conditioni,e capitilazioni eseguite con la Regia Corte nell’affitto di detto Arrendamento sotto le pene contenute in esse da esigersi intermisissamente contro i trasgressori e affinchè vengano a notizia di tutti ordinamo che il presente banno si pubblichi non solo in questa città ,ma in tutto il presente regno ,eccentuate le dette Province di Calabria.&c Datum .Napoli ex Regia Camera Summaria, Die 22 mensis Jannuarii 1713. Angelo D’avolio Sostituto.
Don Giuseppe De Lagno R.M.C.L.
Vidit fiscus. Conf.Scop.Sacr. Don Francesco del tufo.Eufebius Girardus al Mag. Ioseph Cerchi A& Luisw Moccia.
Locus Sigilli.
Adì 1713 Io Luise Moccia Lettore delli Reggi banni dico di aver pubblicato il soprascritto banno con la scritta reali nelli luochi soliti ,consueti di questa fedelissima città di Napoli.
IN NAPOLI ,PER CARLO POLLE REGIO STAMPATORE.1713.

Giuseppe Laganella