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Lettera aperta al sindaco di Carpino della Consigliera di Parità della Regione Puglia, Serena Molendini. Riceviamo e pubblichiamo.

Egr. Sig. Sindaco,

la mia dimensione umana ed il mio profilo istituzionale mi hanno, da sempre, imposto di prescindere da provocazioni e polemiche, soprattutto allorquando esse si appalesano totalmente
gratuite. A tale principio, che reputo irrinunciabile, non intendo contravvenire neppure nel caso di specie.

Del pari, le efferate aggressioni verbali e gli attacchi livorosi rivolti all’azione del mio Ufficio confermano in me la già risoluta volontà di profondere il massimo impegno nel perseguimento dei fini istituzionali devoluti alla figura della Consigliera Regionale di Parità che, Le rammento, rappresenta, il “presidio” per la promozione ed il controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione. Le ricordo, altresì, che la Consigliera di Parità regionale è nominata (dunque per legge non è eletta) sulla base del Dlgs.198/2006 e successive modifiche e integrazioni, in particolare Dlgs. 151/2015, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, su designazione della Regione, sulla base di comprovati requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, parità, pari opportunità e mercato del lavoro e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa.

Come mi auguro saprà, la Consigliera Regionale di Parità ha il dovere di proporre ricorso davanti al tribunale in funzione di Giudice del Lavoro o al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, qualora rilevi l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori diretti o indiretti di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le lavoratrici o i lavoratori. A tale obbligo normativo non mi sono mai sottratta sin dal mio insediamento, risalente al lontano 2008, e ne sono evidente testimonianza le azioni giudiziali e stragiudiziali condotte (indipendentemente dal colore politico delle Giunte, vista la mia funzione super partes), con esiti lusinghieri, proprio in materia di parità di genere nella composizione degli organi giuntali, di cui, a livello nazionale, sono stata reputata pioniera, ma che da diversi anni vedono molte altre Consigliere di Parità impegnarsi sul territorio per affermare il principio di non discriminazione (basti pensare che la più importante sentenza del Consiglio di Stato che abbiamo su tale materia è a favore della già Consigliera Regionale della Calabria Stella Ciarletta).

Da ultimo, peraltro, con decreto congiunto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25.09.2017 sono stata nominata nuova Consigliera Nazionale di Parità supplente. Quanto all’incarico regionale, mi corre l’obbligo di precisare che, ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dall’art. 32 del D.lgs. 151/2015 « … Le consigliere e i consiglieri di parità continuano a svolgere le loro funzioni fino al completamento della procedura di cui all’articolo 12, comma 4. ….». Ebbene, poiché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono ancora in fase di valutazione le nuove designazioni operate dalla Regione Puglia, in virtù del chiaro tenore testuale del richiamato art.31 del D.lgs. 151/2015 che modifica l’art. 12 del D.Lgs.198/2006 (che prevede appunto la continuazione delle funzioni sino alle nuove nomine), sono abilitata ad esercitare le attribuzioni proprie del predetto ufficio, con assoluta legittimazione attiva in riferimento alle prerogative proprie del munus che legittimamente continuo a rivestire.

I chiarimenti, che precedono, all’apparenza pleonastici, poiché rinvenienti dal dato normativo e dalla voluminosa e trasparente attività svolta, si impongono a seguito delle veementi dichiarazioni rivolte al mio indirizzo. Quanto poi all’ordinanza collegiale n.14 dell’11.01.2018, resa dal T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez.II, al di là delle Sue personali interpretazioni, è sin troppo evidente che, per effetto dell’accoglimento dell’esperita istanza cautelare, risultano sospesi gli atti impugnati con il ricorso principale (nel dettaglio: decreto n. 2 prot.n.5004 del 27.06.2017 con cui sono stati nominati gli assessori chiamati a comporre la Giunta e designato il Vice-Sindaco; la nota prot.n.4999 del 27.06.2017 ad oggetto “Rappresentanza di Genere nella Giunta Comunale”; la deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 27.06.2017 di presa d’atto della compagine giuntale; il decreto n.3 del 06.07.2017 con cui sono state conferite le deleghe assessorili; ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli impugnati principaliter ivi comprese tutte le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale in illegittima composizione, nonché ove occorra, dello Statuto comunale nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di non prevedere il rispetto del principio costituzionale e legislativo di pari opportunità effettiva tra uomo e donna in materia di composizione della Giunta).

Del pari sono, allo stato, sospesi gli atti gravati con il successivo ricorso per motivi aggiunti (trattasi dell’avviso pubblico prot.n.7445 del 27.09.2017, edito in pari data, rubricato “nomina di un assessore esterno di sesso femminile”, pubblicato all’albo pretorio on line dal 27.09.2017 al 02.10.2017 e conosciuto in data 06.11.2017 all’esito della costituzione in giudizio dell’Ente intimato; di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale e/o connesso, ivi compreso ed ove occorra: -della nota sindacale prot.n.8030 del 23.10.2017, conosciuta in data 06.11.2017 all’esito della costituzione in giudizio dell’Ente intimato).
Ma di questo Lei è perfettamente consapevole, né può essere altrimenti!

Tanto si doveva.

Distinti Saluti
La Consigliera di Parità della Regione Puglia

Serena Molendini

 

 

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