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Vieste/ ZTL (Zona a Traffico Limitato): c’è l’ORDINANZA in vigore dal 20 agosto al 15 settembre. Dalle 19,00 alle ore 8,00 zona CENTRO STORICO e zona BORGO OTTOCENTESCO vietato il traffico. Per non incorrere in multe munirsi di permesso.

ORDINANZA Nr. 113 del 14 agosto 2018

IL SINDACO

Vista la Delibera di Giunta Comunale il 121 del 23/06/2017; con la quale sono state istituite le Zone a Traffico limitato, dalle ore 19:00 alle ore 08:00, nelle seguenti aree:

  1. zona Centro Storico, compresa tra le seguenti vie: lungomare E, Mattei (non incluso), via Madonna della Libera (non inclusa), corso C. Battisti ( incluso) – via Barbacane (incluso) – Piazza V. Emanuele II° (incluso) – via Pola (incluso) – via San Francesco (incluso), il tratto di falesia da via Ripe a Giardini Cristalda;
  2. zona Borgo Ottocentesco, delimitata dalle seguenti vie: via Santa Maria di Merino (non inclusa), corso Fazzini (non inclusa), viale Marinai d’Italia (non inclusa), lungomare C. Colombo (non incluso), via F. Magellano (non incluso), lungomare A. Vespucci (non incluso );

COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA

Dato atto che con decreto di autorizzazione n. 189 del 13.06.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Comune di Vieste è stato autorizzato all’istituzione delle ZTL denominate “Centro Storico” e “Borgo Ottocentesco”:

Vista la delibera di C.C. n. 31 del 05.07.2018. con la quale si è approvato il disciplinare delle ZTL “Centro Storico” e “Borgo Ottocentesco”;

Vista l’Ordinanza n. 79 del 13.06.2018. con la quale è stata delimitata l’area pedonale tra cui Viale Marinai d’Italia, intera percorrenza dalla entrata in vigore delle due ZTL “Centro Storico” e “Borgo Ottocentesco”;

Ritenuto di dover dare esecuzione a quanto richiesto a mezzo adozione di apposito provvedimento ordinatorio inerente la disciplina della circolazione nelle aree indicate, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale e veicolare, attraverso l’integrazione della segnaletica stradale lungo le vie e piazze interessate dalle “Zone a Traffico Limitato”;

Visti gli arti. 2, 3. 5. 6,7, 14, 37, 38,158 e 159 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche;

Visto l’art. 77 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

ORDIN A

Con decorrenza dal 20/08/2018 e fino al 15/09/2018, dalle ore 19:00 alle ore 08:00, che la circolazione e la sosta veicolare nelle aree sopra indicate e denominate: Zona Centro Storico e Zona Borgo Ottocentesco – come da planimetria allegata -, siano disciplinate a regime di “Zona a Traffico Limitato ( Z.T.L. )” e regolate secondo le seguenti modalità:

1. DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Le Zone indicate come Centro Storico e Borgo Ottocentesco – delimitate come da planimetria allegata – per il periodo intercorrente tra il 20/08/2018 ed il 15/09/2018, vengono disciplinate a regime di ” Zona a Traffico Limitato ” dalle ore 19:00 alle ore 08:00.

1.1 DELIMITAZIONE AREA PEDONALE

Viale Marinai d’Italia (intera percorrenza) interdizione alla circolazione veicolare dalle ore 20,00 alle ore 01,00. come da Ordinanza n. 79 del 13.06.2018.

 

1.2 REGOLAMENTAZIONE

Nelle predette aree, nei giorni e nella fascia oraria in cui risulta attiva la Z.T.L., sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli fatta eccezione per i veicoli adibiti a tutti i servizi di polizia di cui all’art. 12 del D.Lgs n.285 del 30.04.1992, dei VV.FF., delle Forze Armate, degli Enti di Pubblico Soccorso adeguatamente riconoscibili; nonché ai veicoli al servizio di persone con limitate capacità motorie, detentrici di contrassegno valido previsto dall’art. 12 del D.P.R. n.503 del 24.07.1966 e i veicoli in possesso di permesso di accesso alla Z.T.L.

STABILISCE

Che venga apposta la segnaletica stradale prevista dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione, per la disciplina di quanto ordinato.

Il presente provvedimento revoca tutti i precedenti incompatibili cori il contenuto del presente dispositivo.

AVVERTE:

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve più gravi responsabilità penali, comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, NONCHÉ’ la rimozione forzata del veicolo ove previsto.

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;

Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

Entro 60 giorni, ai sensi delPart. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

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Tutto il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare, è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente sarà inviata a tutti gli Organi Istituzionali preposti ed ai Servizi di Emergenza e Soccorso, nonché agli organi di stampa locali per la più ampia informazione.

Il presente atto, viene pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni, e reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Vieste.

 

Il SINDACO

Avv. Giuseppe NOBILETTI

Vieste - Planimetria ZTL