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Sanità/ “Troppi tagli sui farmaci danneggiano i malati”. Il Tar di Bari boccia la Regione: eccessiva la stratta sui “biologici”.

Le azioni per il con­tenimento della spesa farmaceu­tica, pur giustificate dagli obiet­tivi di bilancio, non possono sca­valcare le disposizioni di legge perché altrimenti si rischia di intaccare la libertà di cura dei medici. Per questo il Tar di Bari, con due sentenze fotocopia (l’ul­tima è stata depositata giovedì) ha bocciato le delibere della giun­ta regionale che la scorsa estate hanno dato un giro di vite all’ac­quisto dei farmaci biosimilari a base di somatropina e eritropoietina.

Parliamo, per la Puglia, di far­maci che costano alle casse pub­bliche circa 28,5 milioni di euro l’anno (21 per la sola epo, più nota come ormone della crescita) con una dinamica piuttosto partico­lare rispetto al resto d’Italia: ap­pena il 24% dei piani terapeutici relativi alla somatropina e il 19% di quelli per l’epo riguardano farmaci biosimilari (cioè gli equi­valenti del farmaco biologico, det­to «originator») e dunque a minor costo a parità di caratteristiche terapeutiche.

Ecco perché, con le due delibere ora annullate dal Tar su ricorso della Sandoz (una multinazionale specializzata nella produzione di farmaci biosimilari), la Regione – dopo aver preso atto dei risultati delle gare effettuate da InnovaPuglia per la fornitura di questi farmaci – aveva imposto ai medici di utilizzare prioritariamente la specialità prima classificata (cioè quella che costa meno) rispetto alla seconda e alla terza spe­cialità, pure «vincitrici» della se­lezione, che vanno invece uti­lizzate «solo in “caso di docu­mentata motivazione clinica”». Tutti gli altri farmaci in com­mercio (compreso dunque l’«originator») diventano dunque re­siduali e possono «essere pre­scritti per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già intrattamento».

In altre parole: l’«originator» potrà essere pre­scritto solo a chi già lo utiliz­zava. Con questo approccio la Puglia ipotizzava di risparmiare, già a partire dal primo anno (che – dati i tempi di aggiudicazione – sarà il 2020) circa il 30% della spesa del 2018. Ma i giudici amministrativi baresi (Seconda sezione, presi­dente Adamo, estensore Leva) hanno deciso che le condizioni poste ai prescrittori sono troppo restrittive.

La legge nazionale, a proposito degli accordi quadro per l’acquisto dei farmaci bio­similari, prevede infatti che i pazienti debbano essere trattati con uno dei primi tre farmaci della graduatoria di gara. «È evi­dente – secondo il Tar – che la disposizione statale non contem­pla alcuna limitazione in favore del primo classificato, a discapito del secondo e del terzo classificato e che l’individuazione del pro­dotto più adatto è riservata alla libera scelta del medico, secondo la propria scienza, coscienza ed esperienza». Ordinare l’utilizzo del solo farmaco primo classi­ficato, prosegue la sentenza,con­diziona «la libertà di scelta del medico e, in ultima analisi, la tutela della salute del paziente»: è la legge nazionale «il punto di equilibrio tra le esigenze di con­tenimento della spesa sanitaria, attraverso l’utilizzo dei farmaci biosimilari, e la libertà prescrit­tiva del medico», e ulteriori li­mitazioni introdotte dalle Regioni potrebbero «determinare l’ap­provvigionamento da materie prime viventi di non sicura pro­venienza oppure l’utilizzo di me­todiche produttive di minore si­curezza e igiene».