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Vieste/ Modalità attuative e di gestione del “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” e CIS.

Comune di Vieste

Provincia di Foggia

La Legge Regionale N° 57 del 17.12.2018, pubblicata sul BURP (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia) N° 161 suppl. del 20.12.2018, integrando la Legge Regionale N° 49/2017, ha istituito il “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”.

Con la summenzionata L.R. 49/2017, la Regione Puglia ha disposto che i titolari di “tutte” le strutture ricettive sono obbligati a comunicare telematicamente i prezzi, utilizzando l’apposito sistema applicativo predisposto dalla Regione (CPS); i prezzi comunicati s’intendono quali prezzi massimi praticabili e la comunicazione va presentata all’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, entro e non oltre il primo ottobre di ogni anno.

La Giunta Regionale con Deliberazione N° 22 del 13.01.2020 (pubblicata sul BURP N° 19 dell’11.02.2020), ha disciplinato le modalità attuative e di gestione del “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere”, che attribuisce il “Codice Identificativo di Struttura (CIS)”.

Il CIS è un codice alfanumerico che identifica univocamente la struttura all’interno del territorio regionale. Viene attribuito automaticamente dai servizi digitali del DMS e resta associato alla struttura per tutta la durata dell’attività.

Il Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere è un elenco, a formazione progressiva e aggiornato quotidianamente, contenente tutte le strutture ricettive non alberghiere, tra cui sono compresi anche gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche. Sono esclusi dalla disciplina in argomento e, dunque, esonerati dal CIS solo ed unicamente le attività ricettive alberghiere di cui all’art. 3 della L.R. N° 11/99.

L’art. 10 quater della L.R. N° 57/2018 obbliga tutti i soggetti destinatari a riportare il CIS in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell’offerta ricettiva.

Nello specifico, i soggetti interessati dall’applicazione della L.R. N° 57/2018 sono:

 I gestori delle strutture ricettive extra alberghiere;

 Coloro che locano, in tutto o in parte, alloggi per finalità esclusivamente turistiche;

 I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività dei soggetti di cui sopra.

 

FUNZIONALITA’ SPECIFICHE PER LE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

Sono definite strutture ricettive extra alberghiere, ai fini della L.R. N° 57/2018:

 I villaggi turistici, i campeggi, le mini-aree di sosta, gli ostelli della gioventù, i residence, le case ed appartamenti per vacanza, le case per ferie, gli affittacamere;

 Le attività agrituristiche con ricettività;

 I Bed and Breakfast, sia a conduzione familiare che in forma imprenditoriale.

Il sistema provvede automaticamente ad attribuire il CIS alla strutture ricettive già registrate al DMS. Tale CIS resterà associato alla struttura per tutta la durata dell’attività; verrà sostituito automaticamente da un nuovo codice solo in caso di cambio di tipologia o di classificazione e sarà revocato automaticamente in caso di cessazione dell’attività. Il CIS sarà riportato, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sulla Comunicazione dei prezzi e dei Servizi (CPS) in corso di validità, che dovrà essere opportunamente stampata dall’Operatore Turistico. Il CIS sarà ricavabile anche attraverso la funzionalità “Ottieni CIS” disponibile nell’Area Riservata del DMS. I titolari delle strutture ricettive extra alberghiere che iniziano l’attività successivamente all’entrata in vigore del provvedimento di che trattasi, dovranno compilare la Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS): in caso di valutazione positiva e quindi di validazione della CPS, verrà anche attribuito il CIS e la struttura sarà inserita nel Registro.

 

FUNZIONALITA’ SPECIFICHE PER LE “LOCAZIONI TURISTICHE”

I soggetti titolari dell’offerta locativa di cui al comma 2 dell’art. 10 bis della L.R. 57/2018, ossia gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della L. 431/1998, sono tenuti, a partire dal primo marzo 2020, ad effettuare la registrazione della struttura offerta in locazione all’interno del DMS, attraverso le seguenti fasi:

 Accedere al DMS, all’indirizzo www.dms.puglia.it. La registrazione e l’’accesso al DMS vengono effettuati attraverso il sistema SPID, cliccando sulla voce “ACCEDI O REGISTRATI CON SPID”. Selezionare il proprio fornitore SPID tra quelli elencati e seguire la procedura;

 Effettuato l’accesso, nell’Area Riservata occorre cliccare su “Aggiungi locazione turistica”;

 Dopo aver inserito i dati prima relativi al titolare dell’offerta locativa, poi relativi all’immobile, occorre aggiungere i dati relativi all’eventuale denominazione dell’attività, al numero dei posti letto, camere, bagni, ecc.;

 Dopo aver cliccato su “Invia Registrazione”, la locazione turistica risulterà registrata al DMS.;

 Al termine, il sistema attribuirà il CIS, rilasciando attestazione di avvenuta registrazione e l’attività sarà inserita nel Registro. Allo scopo di scoraggiare inadempimenti agli obblighi stabiliti, la L.R. prevede sanzioni amministrative a carico dei soggetti inadempienti, in particolare: o Le strutture ricettive non alberghiere che non ottemperano correttamente o che contravvengono all’obbligo di riportare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggette alla sanziona pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 per ogni attività pubblicizzata; o I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività delle strutture non alberghiere che contravvengono all’obbligo di pubblicare il CIS o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. Il CIS deve essere esplicitamente richiesto alla struttura non alberghiera, che deve obbligatoriamente fornirlo, pena la mancata pubblicazione dell’offerta locativa e deve essere fedelmente pubblicato senza alterazioni del contenuto. L’obbligo di indicare o di pubblicare il CIS per ogni singola unità ricettiva pubblicizzata con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all’uopo utilizzato, decorre dal primo giugno 2020. Un’ultima considerazione in merito alle locazioni turistiche. L’allegato 1 della Circolare Istat dell’11.03.2019 classifica gli esercizi ricettivi in “esercizi alberghieri” ed “esercizi extralberghieri” a loro volta divisi in “esercizi complementari” e “alloggi privati in affitto” e questi ultimi in “Bed and Breakfast” e “Altri alloggi privati”. In quest’ultima fattispecie rientrano le locazioni turistiche, intendendo per esse gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità esclusivamente turistiche, che trovano disciplina nella L.R. N° 57/2018, discendendone l’obbligo, quindi, anche per questa tipologia di struttura, della trasmissione dei dati relativi alla movimentazione turistica, analogamente a quanto già avviene per le altre tipologie di strutture turistico ricettive.

Per finire, gli obblighi normativi per le attività oggetto di trattazione sono:

 Comunicazione delle persone alloggiate all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Alloggiatiweb);

 Trasmissione dei dati sulla movimentazione turistica (SPOT);

 Pubblicazione del CIS;

 Imposta di soggiorno.

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro DIRODI – Servizio SUAP – 0884/712240 a.dirodi@comune.vieste.fg.it.

 

Il Dirigente del Settore Tecnico

Ing. Vincenzo RAGNO