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Sbarco 38 curdi a Porto Greco – Vieste, confermata condanna per Khmelyik Vitalii

“La Guardia di finanza e Carabinieri avevano rintracciato, alle ore 3.50 dell’8 giugno 2017, trentotto persone di etnia curda appena sbarcate sul litorale e prive di documenti di identificazione”

“(..) richiamando la gravità oggettiva della condotta, riguardante un consistente numero di migranti, anche minorenni, e il pericolo loro fatto correre in mare nella lunga traversata, nonché la proclività a delinquere del suo autore (..)”. Con sentenza di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato “inammissibile il ricorso proposto da Khmelyik Vitalii, nato in Ucraina il 31/03/1987, contro la sentenza del 19/12/2018 della Corte di appello di Bari che, confermando la decisione del Tribunale di Foggia, con cui, all’esito del dibattimento, l’uomo era stato riconosciuto colpevole, assieme ai coimputati Serhi Nikolaiev e Volodymyr Yarush, del delitto di trasporto illegale nel territorio nazionale di  stranieri non appartenenti all’Unione europea ed era stato condannato alla pena principale di dieci anni di reclusione“.

I fatti. “In località Portogreco del Comune di Vieste (provincia di Foggia), Guardia di finanza e Carabinieri avevano rintracciato, alle ore 3.50 dell’8 giugno 2017, trentotto persone di etnia curda, appena sbarcate sul litorale e prive di documenti di identificazione. Taluni migranti, sentiti a sommarie informazioni, poi acquisite in giudizio, avevano riferito di essere partiti dalla Turchia, a bordo di un’imbarcazione a vela, condotta da tre uomini di nazionalità ucraina; di avere versato un’ingente somma di denaro per raggiungere la costa italiana; di avere viaggiato per sei o sette giorni. Partivano così le ricerche del natante. Alle ore 7.30, quarantacinque miglia al largo di Portogreco, in acque internazionali, veniva individuata un’imbarcazione a vela, battente bandiera dello Stato americano del Delaware, visibilmente contraffatta.

A bordo erano rinvenuti Vitalii Khmelyik e i due coimputati, poi riconosciuti in fotografia, come componenti dell’equipaggio, dai medesimi migranti, che riconoscevano altresì il natante. Quest’ultimo era sequestrato e condotto nel porto di Bari.

Nel corso del dibattimento di primo grado erano acquisiti, come elementi a carico, taluni filmati, registrati a bordo da una delle persone trasportate, che ritraevano tanto la barca che l’imputato Khmelyik; i tabulati telefonici relativi ai cellulari in uso al medesimo, e ai coimputati, la cui localizzazione rifletteva una rotta prospiciente, da ultimo, la costa pugliese; gli SMS, estrapolati dai medesimi cellulari, e un waypoint, memorizzato sul GPS dell’imbarcazione, che, per contenuto e cronologia, consentivano di riscontrare la traversata compiuta. Gli stessi imputati, infine, non avevano negato l’effettuazione di quest’ultima, adducendo piuttosto, a sua giustificazione, ragioni umanitarie, giudicate del tutto implausibili.

Su tale base probatoria, ritenuta congrua dalla Corte territoriale, poggiava l’affermazione di penale responsabilità, che la Corte stessa dunque ribadiva, assieme al trattamento sanzionatorio, dopo aver respinto le plurime questioni di rito poste dalle difese”.

L’imputato Khmelyik ha dunque presentato ricorso per cassazione; dopo l’udienza dello scorso febbraio, lo stesso è stato dichiarato inammissibile.

 

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