Menu Chiudi

Vieste/ Cosap temporanea e permanente. L’avviso.

ESONERO pagamento per le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della Legge n. 287/ 1991 ossia:

  1. a) Esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. b) Esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. c) Esercizi di cui alla lettera a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago , in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. d) Esercizi di cui alla lettera b), nei quali  è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

per il periodo dal 1° marzo al 31 Dicembre 2020

(rif. art. 181 del D.L. n. 34/2020 e delibera di G.M. n. 121 del 04.06.2020)

 

COSAP TEMPORANEA

ESONERO pagamento per tutte le altre tipologie di occupazione di cui all’allegato A (Fattispecie di occupazione temporanea) del Regolamento Cosap vigente:

per il periodo dal 1° marzo al 31 Dicembre 2020

(rif. delibera di G.M. n. n. 121 del 04.06.2020)

COSAP PERMANENTE

ESONERO pagamento per tutte le altre tipologie di occupazione di cui all’allegato A (Fattispecie di occupazione permanente) del Regolamento Cosap vigente:

per l’intero periodo di chiusura obbligatoria imposto da appositi decreti

( rif delibera di G.M. n. n. 121 del 04.06.2020)

Per le attività che non hanno subìto la chiusura obbligatoria, si è disposto il differimento del versamento del Canone al 30.09.2020.

L’esonero di cui all’art. 181 del D.L. n. 34/2020 trova applicazione oltreché per il rinnovo, anche con riferimento alle nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e all’ampliamento delle superfici già concesse, presentate dal 1° maggio al 31 ottobre.

La norma in parola semplifica il regime autorizzatorio in materia di occupazione ex novo di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse per il periodo transitorio che va dal 1° maggio al 31 ottobre nel seguente modo:

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dall’Ufficio Tributi minori avverrà dietro presentazione, per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.comune.vieste.fg.it“>protocollo@pec.comune.vieste.fg.it, di una istanza (secondo i relativi fac-simili editabili) con allegata la  planimetria dei luoghi oltre il versamento dei diritti d’istruttoria, senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al DPR N. 642/1972. Resta salva l’istruttoria relativa all’acquisizione di tutti i pareri propedeutici al rilascio del provvedimento autorizzatorio di che trattasi.

Per i rinnovi delle autorizzazione pregresse, occorrerà semplicemente inviare per via telematica all’indirizzo protocollo@pec.comune.vieste.fg.it“>protocollo@pec.comune.vieste.fg.it, una istanza (secondo i relativi fac-simili editabili) allegando il versamento dei diritti d’istruttoria, senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al DPR N. 642/1972.

In tutti gli altri casi la cui esenzione non è stato disposta con Decreto bensì con Delibera di G.M. n. 121 del 04.06.2020, resta ferma l’applicazione dell’imposta di bollo sia per la richiesta che per il rilascio del provvedimento autorizzatorio.

MODULISTICA COSAP 2020 in pdf  scaricabile dal sito del comune di Vieste