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Notizie utili – ACCORDO SUL FITTO SALVA INQUILINO E PROPRIETARIO / ARRIVA LA QUALIFICA DI «CONTRIBUENTE SOLIDALE» / SBLOCCATA L’ANTICIPAZIONE DEL TFS-TFR AGLI STATALI

La difficoltà di pagare i canoni di locazione, in questo periodo di crisi determinata

dall’emergenza Coronavirus, può essere superata con un ac­cordo per rendere la situazione meno gravosa. L’accordo, se re­gistrato con le giuste modalità, consente al proprietario di ri­durre le imposte che sarebbe tenuto a pagare anche nel caso in cui l’inquilino non riuscisse a corrispondere il canone di lo­cazione. Il proprietario non deve temere di trovarsi di fronte a un nuovo contratto di affitto con un canone diverso oppure che pos­sano ricominciare a decorrere i termini di durata della locazione. L’accordo però deve essere re­gistrato presso l’Agenzia delle Entrate. Per l’inquilino i van­taggi della riduzione del canone sono facilmente calcolabili per­ché si tratta di un esborso immediatamente inferiore per il periodo pattuito con il locatario. Per chi affitta, invece, ridurre il canone comporta un risparmio sulle imposte da pagare. La nor­mativa prevede infatti che le imposte siano pagate anche sui canoni annui non riscossi, a me­no che vi sia in atto una sentenza di sfratto.

Fino al 13 novembre 2020 chi non rispetta le regole del con­tenimento del Covid sarà sottoposto a pesanti sanzioni che varieranno da 400 a 1.000 euro. Doppio della pena per i recidivi che possono andare incontro a una sanzione che varia da un minimo di 800 a un massimo di 2.000 euro oltre la sanzione ac­cessoria, ossia la chiusura dell’esercizio o dell’attività per 30 giorni. La norma prevede anche chiusure da 5 a 30 giorni se si violano le disposizioni del DPCM o le ordinanze che riguardano nello specifico cinema, teatri, sa­le da concerto e da ballo, di­scoteche, sale giochi, sale scom­messe e bingo, centri culturali, sociali e ricreativi e luoghi di aggregazione. Chi viene sanzio­nato per la violazione delle mi­sure anticontagio, ha la possi­bilità di contestare l’ordinanza – ingiunzione di pagamento con ricorso al presentare al Giudice di pace entro il termine di 30 giorni alla notifica. La somma è ridotta del 3% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Dopo l’ok alle estrazioni “zerocontanti” della lotteria degli scontrini, è tutto pronto anche per il debutto del «cashback», il rimborso per le transazioni con carta o bancomat effettuate. Il piano «cashback» partirà effet­tivamente dal 1° dicembre 2020: sono poi previsti diversi seme­stri in cui si potrà richiedere il rimborso fino al 10% delle spese sostenute tramite pagamenti elettronici. Questi rimborsi ar­riveranno poi, rispettivamente ai periodi indicati, nei mesi di luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022. Per il 2020 sono stati stan­ziati 2,2 milioni di euro. Per il prossimo, invece, anno sono stati messi a disposizione 1.750 milioni e per il 2022 si arriverà a 3 miliardi. I consumatori potran­no scegliere di aderire al «Pro­gramma cashback» tramite l’App IO oppure banche o società che emettono, carte di pagamen­to. Il rimborso sarà pari al 10% di quanto speso dal consumatore, a patto che i pagamenti elettronici nell’arco dell’anno siano pari ad almeno 3.000 euro e che si fac­ciano almeno 50 operazioni «cashless» a semestre. Si parla inol­tre di un «supercashback»: in pratica un rimborso di 3.000 euro che verrà riconosciuto in ag­giunta al «cashback» standard ai primi 100.000 registrati che ab­biano effettuato il maggior nu­mero di operazioni «cashless». a patto che eseguano almeno 50 operazioni di pagamento nel cor­so dell’anno.

Arriva la qua­lifica di «contribuente solidale» a tutti coloro che, pur potendo usu­fruire del rinvio dei pagamenti delle imposte fissati con i diversi provvedimenti sull’emergenza sanitaria, hanno preferito paga­re quanto dovuto. Sul sito isti­tuzionale del ministero dell’Economia e delle finanze sarà pub­blicato un elenco dei «contri­buenti solidali» che ne abbiano fatta espressa richiesta. La do­manda per conseguire la men­zione di «contribuente solidale» è gratuita e può essere presentata dalle persone giuridiche e dalle persone fisiche, esclusivamente in via telematica a uno degli indirizzi e-mail dedicati.

Sbloccata l’anticipazione del Tfs-Tfr agli statali. Arrivata dall’Inps la convenzione per ga­rantire ai lavoratori di accedere a finanziamenti, a valere sul fu­turo TFS/TFR loro spettante, fi­no a massimo di 45.000 euro attraverso le banche, alle quali l’Inps assicura la piena agibilità della garanzia a supporto dell’an­ticipo. Per accelerare l’operati­vità dei finanziamenti, l’Inps ha già inviato ai Ministeri com­petenti anche la bozza di cir­colare contenente le istruzioni operative per l’accesso alla ga­ranzia, dirette agli Enti erogatori e alle banche. I lavoratori in­teressati potranno così chiedere al proprio Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto, necessaria per richiedere l’anticipazione ad una delle banche aderenti presenti sul www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr.

L’Autorità Garante della Con­correnza e del Mercato ha av­viato 13 procedimenti istruttori nei confronti delle società Enel Energia, Optima, Grèen Network, Illumia, Wekiwi, Sentra, Olimpia-Gruppo Sinergy, Gasway, Dolomiti Energia, E.On, Axpo, Audax, Argos riguardanti la mancanza di trasparenza nell’indicazione delle condizioni economiche di fornitura di ener­gia elettrica e gas sul mercato libero. In particolare risulta che, prima della sottoscrizione del contratto, gli utenti non siano adeguatamente informati dell’esistenza di alcune voci di costo aggiuntive al prezzo della componente energia, con la con­seguenza che, solo al momento della ricezione delle bollette, i consumatori si rendono conto degli effettivi costi delle forni­ture di energia elettrica e gas applicati da queste imprese. In molti casi gli oneri di commer­cializzazione non sono indicati nel loro esatto ammontare op­pure alcuni oneri previsti dal contratto non trovano fondamento in una corrispondente attività. Talvolta invece altre voci di co­sto risultano impropriamente addebitate agli utenti in caso di recesso anticipato, a titolo di penale o sotto forma di storno dei bonus concessi per incentivare l’adesione alle offerte commer­ciali.

Eleven Sports deve risarcire gli abbonati che a causa delle restrizioni per l’emergenza Covid l9, non hanno potuto guar­dare in «streaming» le partite di serie C così come quelle di pal­lavolo né seguire nella loro in­terezza le cinque partite in pro­gramma della Superlega. Lo chiede l’associazione Codici che invita gli abbonati interessati agli eventi trasmessi da Eleven Sports a segnalare il disservizio a segreteria.sportello@codici.org. L’associazione Codici si occuperà di richiedere il rim­borso ed il risarcimento danni.