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VIESTE/ …TOLLERANZA ZERO. LA REPLICA. “L’ARTICOLO CITA UNA CIRCOLARE ORMAI SUPERATA DA RECENTISSIME SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE”. (2)

Riceviamo e pubblichiamo

Gentili Signori,

non sono originario di Vieste, ma vivo a Vieste da tanti anni, ho letto l’articolo “Vieste Tolleranza Zero” (https://www.retegargano.it/2022/08/23/vieste-tolleranza-zero/) e rispettando l’opinione di ognuno, vorrei dire la mia.

L’autore dell’articolo fa riferimento ad un parere, che seppur non citato dovrebbe essere il N° 2074/2015 del Ministero delle Infrastrutture, secondo cui non esiste una norma del codice della strada che sanzioni il mancato rinnovo del tagliando di parcheggio.

Con proprio parere dunque il Ministero, a seguito di alcune famose sentenze dei giudici di primo grado, aveva ammesso che la multa per ticket scaduto sulle strisce blu sarebbe illegittima: seppur esiste, infatti, la norma del codice della strada che impone il pagamento del tagliando all’atto della sosta sulle aree a pagamento, manca quella che obbliga al rinnovo dello stesso alla scadenza dell’orario coperto dal primo pagamento.

Il che significherebbe che l’automobilista ben potrebbe pagare il tagliando per pochi minuti e poi lasciare l’auto sulle strisce blu per tutto il giorno, senza preoccuparsi del rinnovo.

Mancando la norma, non scatterebbe alcun illecito amministrativo, ma – a tutto voler concedere – solo un illecito civile per mancato pagamento di una prestazione contrattuale: il che legittimerebbe la Pubblica Amministrazione ad attivare i normali sistemi di recupero del credito (decreto ingiuntivo), i quali però si rivelerebbero del tutto sproporzionati per piccole somme.

Il ministero aveva poi chiarito che alla lacuna legislativa possono porre rimedio le amministrazioni comunali con un provvedimento locale che disciplini le aree di sosta a pagamento, stabilendo le relative multe, cosa che il Comune di Vieste ha.

ATTENZIONE….. TALE CIRCOLARE E’ SUPERATA DA RECENTI SENTENZE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE.

La Sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 17 giugno – 3 agosto 2016, n. 16258) chiarisce definitivamente che sono valide le multe elevate sulle strisce blu esponendo un ticket scaduto e non rinnovato.

Secondo i Giudici della Suprema Corte di Cassazione, la disposizione esiste ed è inserita nel codice della strada (Art. 7 comma 15 codice della Strada). Pertanto chi lascia l’auto sulle strisce blu e si dimentica poi di rinnovare il ticket viene sanzionato. In tal caso il verbale è pienamente legittimo, ponendo in tal caso l’automobilista un comportamento classificabile come danno erariale, come tra l’altro già chiarito dalla Corte dei Conti (Corte Conti, sent. n. 888/2012).

Di recente la Cassazione è tornata nuovamente sulla medesima materia, affermando che:  “la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protrae oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale, ma illecito amministrativo sanzionato all’art. 7, comma 15, C.d.S. trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata introdotte per incentivare la rotazione e razionalizzazione dell’offerta di sosta”, come ribadito dalla recentissima ordinanza n. 14083 del 21 maggio 2021.

A chi protrae la sosta oltre il termine si contesta la violazione dell’articolo 7 comma 15, mentre a chi sosta senza aver attivato il parcometro si contesta la violazione dell’articolo 157 comma 8.

All’interno dei parcheggi è possibile notare che il numero delle auto sanzionate ha un’incidenza percentuale rispetto alle auto in sosta quasi irrisorio e questo perché ci sono controlli costanti da parte della Polizia Locale.

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