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CONFCOMMERCIO/ RICORSO CAUTELARE PER L’ASSEMBLEA ELETTIVA, LA GIUDICE FA PAGARE LE SPESE ALL’ASSOCIAZIONE

Com’era prevedibile, il Tribunale di Foggia (Seconda Sezio­ne civile) ha dichiarato cessa­ta la materia del contendere nella de­cisione sul procedimento cautelare promosso da numerose imprese so­cie contro Confcommercio Foggia per la questione della mancata con­vocazione dell’assemblea elettiva per il rinnovo degli organi.

Il gruppo di associati – capitanato dal big del comparto turistico viestano Gigi Manzionna – da un lato aveva adito il giudice contro le modifiche statutarie per il terzo mandato al pre­sidente uscente Damiano Gelsomi­no e, dall’altro, avevano presentato ricorso cautelare per sollecitare il vo­to. L’assemblea elettiva poi c’è stata, il 24 settembre scorso, dunque du­rante la causa, e ha designato presi­dente tra mille polemiche e contesta­zione l’attuale numero uno Antonio Metauro. Pochi giorni fa è stata co­municata la decisione, datata 16 no­vembre, adottata dalla giudice Anto­nella Cea, che ha dichiarato la ces­sazione della materia del contende­re e condannato Foggia a pagare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in 259 euro per esborsi e 3.828,00 euro per compensi, oltre accessori e IVA.

Il ricorso era stato presentato da Spiaggia lunga srl, Hotel degli aranci srl, Le Diomedee srl, Punta lunga srl, SLT Gargano srl, Panini di mare srl, Raffaele Murani, Camping Scialmarino di Rosiello Paolo e Giovanni & C. snc, Weatherill Linsey Christina sas, Art srl, assi­stiti dall’avvocato Francesco Lozupone.

La giudice spiega che per la regolamenta­zione delle spese di lite vale il principio della soccombenza virtuale, si considera cioè la fondatezza della domanda al momento del­la instaurazione del giudizio. “In tale pro­spettiva, deve ritenersi che la domanda sa­rebbe stata verosimilmente accolta atteso che appaiono destituite di fondatezza le pre­liminari eccezioni”, sollevate da Confcom­mercio.

Se l’assemblea non fosse stata convocata da Gelsomino ci sarebbe senz’altro stato l’intervento surrogatorio da parte del Tribu­nale. “Nel caso di specie, non può dubitarsi che ci fosse motivo idoneo a giustificare la necessità della convocazione, sicché il pre­sidente avrebbe dovuto attivarsi affinché l’assemblea procedesse a nuove elezioni”, continua Cea.

“In ordine al merito, appare evidente la sus­sistenza originaria di entrambi i presupposti della domanda cautelare, non potendo ra­gionevolmente porsi in discussione che la omessa convocazione dell’assemblea per la elezione di un nuovo presidente fosse ido­nea ad arrecare grave pregiudizio al diritto degli associati di partecipare democratica­mente alla vita associativa nel rispetto dello statuto e dei principi costituzionali”.