Com’era prevedibile, il Tribunale di Foggia (Seconda Sezione civile) ha dichiarato cessata la materia del contendere nella decisione sul procedimento cautelare promosso da numerose imprese socie contro Confcommercio Foggia per la questione della mancata convocazione dell’assemblea elettiva per il rinnovo degli organi.
Il gruppo di associati – capitanato dal big del comparto turistico viestano Gigi Manzionna – da un lato aveva adito il giudice contro le modifiche statutarie per il terzo mandato al presidente uscente Damiano Gelsomino e, dall’altro, avevano presentato ricorso cautelare per sollecitare il voto. L’assemblea elettiva poi c’è stata, il 24 settembre scorso, dunque durante la causa, e ha designato presidente tra mille polemiche e contestazione l’attuale numero uno Antonio Metauro. Pochi giorni fa è stata comunicata la decisione, datata 16 novembre, adottata dalla giudice Antonella Cea, che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato Foggia a pagare ai ricorrenti le spese di lite, liquidate in 259 euro per esborsi e 3.828,00 euro per compensi, oltre accessori e IVA.
Il ricorso era stato presentato da Spiaggia lunga srl, Hotel degli aranci srl, Le Diomedee srl, Punta lunga srl, SLT Gargano srl, Panini di mare srl, Raffaele Murani, Camping Scialmarino di Rosiello Paolo e Giovanni & C. snc, Weatherill Linsey Christina sas, Art srl, assistiti dall’avvocato Francesco Lozupone.
La giudice spiega che per la regolamentazione delle spese di lite vale il principio della soccombenza virtuale, si considera cioè la fondatezza della domanda al momento della instaurazione del giudizio. “In tale prospettiva, deve ritenersi che la domanda sarebbe stata verosimilmente accolta atteso che appaiono destituite di fondatezza le preliminari eccezioni”, sollevate da Confcommercio.
Se l’assemblea non fosse stata convocata da Gelsomino ci sarebbe senz’altro stato l’intervento surrogatorio da parte del Tribunale. “Nel caso di specie, non può dubitarsi che ci fosse motivo idoneo a giustificare la necessità della convocazione, sicché il presidente avrebbe dovuto attivarsi affinché l’assemblea procedesse a nuove elezioni”, continua Cea.
“In ordine al merito, appare evidente la sussistenza originaria di entrambi i presupposti della domanda cautelare, non potendo ragionevolmente porsi in discussione che la omessa convocazione dell’assemblea per la elezione di un nuovo presidente fosse idonea ad arrecare grave pregiudizio al diritto degli associati di partecipare democraticamente alla vita associativa nel rispetto dello statuto e dei principi costituzionali”.