IL SINDACO NOBILETTI: “E’ UNA RISPOSTA CONCRETA ALLE ESIGENZE ABITATIVE DEI VIESTANI” —
Vieste ha acquisito, nel corso dei decenni, una sempre maggiore connotazione turistica. Così è divenuta la prima mèta turistica del Sud Italia per numero di presenze. La richiesta di alloggi per vacanze ha comportato un aumento esponenziale dell’offerta anche attraverso lo strumento della “locazione per scopi turistici” (art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).
Per “locazioni turistiche” si intendono quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Il diffondersi indiscriminato delle locazioni turistiche anche in zone residenziali di Vieste ha generato nel tempo una crescente indisponibilità di alloggi per la popolazione residente. Così famiglie, giovani e non, non riescono a trovare un alloggio in relazione alle proprie necessità abitative.
L’Amministrazione comunale, in risposta a tali esigenze abitative, ha inteso sostenere la residenzialità dei suoi cittadini, sia con forme di sostegno economico, nel caso di soggetti inseriti nell’anagrafe del bisogno, ma anche con strumenti che vadano a limitare l’esercizio dell’attività turistica negli immobili a destinazione residenziale. Così nella seduta di lunedì 28 novembre il Consiglio comunale ha approvato un apposito “Regolamento comunale per lo svolgimento dell’attività di locazione turistica”.
In tale “Regolamento” si ribadisce che la “locazione turistica” (come disposto dalla Legge n. 178/20), è esercitabile fino ad un massimo di quattro appartamenti. Oltre tale limite vi è una presunzione di attività imprenditoriale. E’ esclusa dalla locazione turistica la fornitura di servizi ulteriori rispetto alla fornitura di biancheria e di pulizia dei locali. Qualsiasi altro servizio aggiuntivo fornito configurerebbe quella attività come esercizio di impresa e nello specifico come attività imprenditoriale di ricezione turistico alberghiera non autorizzata.
Dal punto di vista urbanistico il “Regolamento” prescrive che l’esercizio dell’attività turistica negli immobili ad uso abitativo è vietata nelle aree denominate “Zona 167” e “Piani integrati”, in quanto zone finalizzate alla residenzialità dei cittadini e realizzate con le forme agevolate di edilizia convenzionata/sovvenzionata.
La sanzione prevista per le violazioni al “Regolamento”, diverse da quelle previste dalle Leggi di settore, nell’ambito del valore minimo e massimo previsto dalla normativa.