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CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA /OBBLIGO DI COMUNICARE IL DOMICILIO DIGITALE (PEC) DELL’IMPRESA AL REGISTRO DELLE IMPRESE

La Camera di commercio di Foggia avvierà nei prossimi giorni il procedimento di rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, contestualmente, l’irrogazione delle sanzioni. Nel frattempo le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese e chiederne l’iscrizione, evitando il procedimento d’ufficio e sanzionatorio. L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 

Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare il domicilio digitale (PEC) è possibile consultare l’apposita pagina informativa

Si ricorda che i professionisti, le pubbliche amministrazioni, le imprese, costituite in forma societaria o di ditta individuale, sono obbligate a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’art.1, comma 1, lettera n-ter del D.lgs n.82/2005, comunicandolo al competente Registro delle imprese.

CAMERA DI COMMERCIO DI FOGGIA /OBBLIGO DI COMUNICARE IL DOMICILIO DIGITALE (PEC) DELL’IMPRESA AL REGISTRO DELLE IMPRESE

La Camera di commercio di Foggia avvierà nei prossimi giorni il procedimento di rilascio d’ufficio dei domicili digitali e, contestualmente, l’irrogazione delle sanzioni. Nel frattempo le imprese possono ancora comunicare il proprio domicilio digitale (PEC) al registro delle imprese e chiederne l’iscrizione, evitando il procedimento d’ufficio e sanzionatorio. L’iscrizione del domicilio digitale nel Registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria. 

Per verificare la regolarità della propria posizione e per scoprire come comunicare il domicilio digitale (PEC) è possibile consultare l’apposita pagina informativa

Si ricorda che i professionisti, le pubbliche amministrazioni, le imprese, costituite in forma societaria o di ditta individuale, sono obbligate a indicare il proprio domicilio digitale di cui all’art.1, comma 1, lettera n-ter del D.lgs n.82/2005, comunicandolo al competente Registro delle imprese.