In ambito turistico la Regione Puglia (L. R, 17 dicembre 2018, n. 57 “Integrazione alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49”) ha inserito il “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” che attribuisce il “Codice Identificativo di Struttura – CIS” ad ogni azienda del settore.
Questo “Registro regionale delle strutture ricettive non alberghiere” è un elenco, che contiene le strutture ricettive extra alberghiere quali villaggi turistici, campeggi, mini – aree di sosta, ostelli della gioventù, residenze turistiche o residence, case e appartamenti per vacanza, case per ferie, esercizi di affittacamere, attività agrituristiche con ricettività, attività ricettive di Bed and Breakfast (sia a conduzione familiare sia in forma imprenditoriale) e gli alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità̀ turistiche. Tale registro è consultabile liberamente on-line all’indirizzo https://registroregionale.ect.regione.puglia.it/pubblico. Accedendo al link riportato è possibile ottenere informazioni sulla struttura pubblicizzata tra cui la precisa ubicazione della stessa.
“La Polizia Locale di Vieste – ha spiegato il Comandante Caterina Ciuffreda – ha accertato oltre 60 violazioni a tale normativa, provvedendo ad elevare sanzioni amministrative nei confronti dei responsabili. Inoltre sono in corso ulteriori accertamenti per verificare le comunicazioni mensili ed annuali dei dati relativi alla tassa di soggiorno”.
Il CIS (Codice Identificativo di Struttura) è costituito da 19 caratteri alfanumerici ed è obbligatorio riportare tale codice in tutti gli scritti o stampati o supporti digitali utilizzati a scopo di pubblicità, promozione o commercializzazione dell’offerta ricettiva. Il CIS, pertanto, è importantissimo: senza di esso non sarà possibile pubblicare gli annunci online sui vari portali di affitto turistico, sulle OTA e sui siti delle agenzie immobiliari di qualsiasi tipo.
Per chi non ottempera a tali obblighi sono previste delle sanzioni. Tali sanzioni possono essere suddivise in due categorie: chi non provvede ad indicare correttamente il CIS, oppure lo riporta in maniera errata o ingannevole è soggetto alla sanzione da euro 500,00 ad euro 3000,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata; i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, pubblicizzano, promuovono senza indicare il CIS oppure riportandolo in maniera errata sono soggetti alla sanzione da euro 250,00 ad euro 1.500,00 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata.
L’esito dei controlli è stato comunicato al Sindaco Giuseppe Nobiletti che si è complimentato con il personale operante.