Sono appena il 10 per cento le imprese in possesso della qualificazione Soa, obbligatoria per fruire dei bonus. Sarà un anno nero per l’edilizia: i lavori di riqualificazione energetica degli immobili da tempo stretti in un «collo di bottiglia». Stasi: «l’attestazione non è una certificazione di qualità. Se mancano i requisiti, non è possibile conseguirla e a pagarne le conseguenze saranno le famiglie che dovranno restituire l’importo dei bonus fiscali».
Sarà un anno nero per l’edilizia. I lavori di riqualificazione energetica degli immobili sono ormai da tempo stretti in un «collo di bottiglia». È quanto emerge da uno studio condotto dal data analyst Davide Stasi. «Non bastassero le procedure lunghe e farraginose tra autorizzazioni e varianti – dice – le asseverazioni sul rispetto dei requisiti tecnici, nonché quelle di congruità sulla spesa sostenuta per arrivare poi al visto di conformità necessario ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura. Oltre alla crescente difficoltà di trovare aziende edili disposte ad accollarsi il costo dei lavori, ora già molte ditte non potranno nemmeno più effettuarli. È stata introdotta, infatti, un’ulteriore stretta: l’attestazione Soa, già obbligatoria per gli appalti pubblici di importo superiore ai 150mila euro, è necessaria anche per i lavori privati per poter fruire dei bonus se di importo superiore ai 516mila euro».
La novità, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, si pone l’obiettivo di aumentare il livello di qualificazione delle imprese che effettuano i lavori incentivati, considerato l’ingente ammontare delle risorse pubbliche investite dallo Stato.
Lo strumento scelto per portare avanti la selezione fra le imprese è l’attestato rilasciato da una Soa (acronimo di «società organismo di attestazione») che è un soggetto privato ma vigilato dall’Anac (acronimo di «Autorità nazionale anticorruzione»). Ne erano in possesso soltanto le aziende impegnate in opere pubbliche di importo superiore ai 150mila euro.
In Puglia, si contano ben 46.111 imprese nei registri delle camere di commercio, di cui 17.474 hanno sede legale nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani; 4.994 in quella di Brindisi; 7.334 in quella di Foggia; 10.704 in quella di Lecce e 5.605 in quella di Taranto. Dall’analisi delle attestazioni presenti nel portale gestito dall’Anac, risultano circa 5mila aziende in possesso dell’attestazione, ma tra queste figurano anche quelle che non hanno più rinnovato il documento che ha una validità quinquennale oppure quelle che sono ormai in liquidazione.
«Per il rilascio della qualificazione Soa – spiega Davide Stasi – viene dapprima verificata una lunga serie di requisiti, come, ad esempio, la regolarità contributiva previdenziale, oltre al rispetto delle norme in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose e interdittiva antimafia. Ma si eseguono anche verifiche sulla capacità economica, misurando i lavori effettuati in passato, le attrezzature, il personale dipendente e non solo. Tagliando corto, è sostanzialmente impossibile che un’impresa appena costituita o improvvisata possa ottenere una qualificazione Soa».
Va detto che in base all’articolo 10-bis del decreto-legge 21/2022 «le imprese, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali – puntualizza Stasi – devono possedere la qualificazione Soa oppure dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa attestazione nel periodo che va dal primo gennaio fino al 30 giugno prossimo (comma 1, articolo 10-bis) mentre dal primo luglio dovranno essere in possesso dell’attestazione (comma 2, articolo 10-bis). Più semplicemente, il semestre in corso è considerato come periodo transitorio durante il quale le imprese esecutrici devono, al momento dell’affidamento dei lavori, dimostrarne il possesso o la stipula di un contratto con una Soa. Ma l’avvio della procedura per ottenere l’attestazione non garantisce l’esito finale. Anzi, è tutt’altro che scontato. Così, le imprese che adesso stanno rispettando il nuovo adempimento semplicemente avendo avviato l’iter per qualificarsi, a luglio, quando sarà obbligatoria la Soa vera e propria, potrebbero finire in fuorigioco. L’attestazione – fa notare il data analyst – non è una certificazione di qualità o di sicurezza che, di solito, prevede un percorso alla fine del quale è comunque possibile certificarsi. Per la Soa, invece, se mancano i requisiti, non è possibile conseguire l’attestazione. Senza requisiti e attestazione, il rischio è che a pagarne le conseguenze siano i committenti, che perderebbero le detrazioni. L’unica difesa può essre quella di fare delle verifiche già adesso: assieme al contratto che avvia la procedura per il rilascio della Soa, bisognerà controllare che l’impresa abbia un curriculum compatibile con l’attestazione. Sono salvi solo i contratti relativi a interventi avviati e in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e i contratti i cui lavori non erano avviati al 21 maggio, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata prima di quella data».
CAPITOLO PREZZI E APPALTI PUBBLICI. L’inflazione e la guerra in Ucraina con le relative tensioni internazionali hanno reso insostenibile l’aumento dei prezzi delle materie prime. Senza un concreto e urgente intervento normativo per la revisione dei prezzi negli appalti così da far fronte agli esorbitanti incrementi (una sorta di compensazione) accadrà che alle gare pubbliche non parteciperà più nessuno oppure solo chi poi chiederà varianti con aumento dei prezzi. L’obiettivo deve essere quello di stabilire meccanismi che consentano di riguadagnare un equilibrio contrattuale, tenendo conto dei costi reali. Sarebbe meglio stabilire dei meccanismi trasparenti e sicuri di indicizzazione, così da favorire un’autentica libera concorrenza e apertura al mercato plurale. Va ribadito che la trasparenza non rallenta gli appalti, ma schiva aree grigie di opacità che penalizzano le imprese sane e riducono la concorrenza. Ma come primo effetto del decreto «Semplificazione» si continua a registrare un aumento di affidamenti diretti, senza la pubblicazione del bando, a scapito delle procedure aperte e di quelle negoziate».