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SENTENZA DELLA CASSAZIONE: LA PENSIONE D’INVALIDITÀ NON SI PUÒ CHIEDERE SE TALE STATO SI VERIFICA DOPO I 65 ANNI

PER GLI ULTRASSESSANTACINQUENNI È PREVISTO L’ACCESSO ALL’ASSEGNO SOCIALE COME BENEFICIO ALTERNATIVO

—– La Corte di Cassazione ha stabilito (ordinanza n. 3011/2023) che la pensione di invalidità civile non può essere concessa a soggetti il cui stato di invalidità si è verificato dopo il compimento dei 65 anni di età. Ciò è dovuto al fatto che per gli ultrassessantacinquenni è previsto l’accesso all’assegno sociale come beneficio alternativo. Inoltre, dal 2023, la pensione di invalidità civile e quella di inabilità sono concesse da 18 anni a 67 anni, dopo di che si accede all’assegno sociale.

La decisione è stata presa in base al decreto legislativo n. 509/1988 che prevede che la pensione di inabilità e quella non reversibile sono concesse ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni, mentre per gli ultrassessantacinquenni è previsto l’accesso all’assegno sociale come beneficio alternativo. Inoltre, dal 2023, la pensione di invalidità civile e quella di inabilità saranno concesse da 18 anni a 67 anni, dopodiché si accede all’assegno sociale.

Nel caso in questione, l’Inps ha fatto ricorso in Cassazione dopo che in appello era stato riconosciuto ad una signora il requisito di invalidità civile a partire dal 2015, ma l’Inps ha ritenuto che la pensione non dovesse essere concessa poiché la titolare aveva già compiuto i 65 anni di età.