Vittoria davanti al TAR Puglia per una delle imprese commerciali storiche di Mattinata.
Si tratta del bar-ristorante Caratino dei fratelli Trotta, situato sulla spiaggia, in Via del Mare, accanto alle vecchie casette dei pescatori. Il caso Caratino finì sulle cronache nel 2020 per via del sequestro operato dalla Capitaneria di porto per presunto abusivismo demaniale.
Nelle scorse ore sono state pubblicate due sentenze, adottate il 10 maggio, entrambe favorevoli ad Antonio Trotta, titolare della struttura, che chiudono le vicende attivate tra 2019 e 2020 con altrettanti ricorsi al TAR.
Il primo è quello proposto dalla F.lli Trotta di Trotta Antonio e C. s.n.c. (assistita dagli avvocati Vittorio Di Salvatore, Michele Dionigi, Michele Arena) contro il Comune di Mattinata (difeso dall’avvocato Vittorio Triggiani) e nei confronti dell’Agenzia del Demanio, non costituita in giudizio.
Il giudice amministrativo ha annullato l’atto del 2 dicembre 2019 col quale il responsabile del V Settore del Comune di Mattinata invitò Trotta a “lasciare libera da ogni opera l’area in concessione nel restante periodo di novembre-aprile” di ogni anno in considerazione della sua natura stagionale. L’impresa di Caratino è titolare sin dal 2008 della concessione demaniale con cui è stata autorizzata l’occupazione di un’area demaniale marittima di circa 131 mq, sottoposta a vincolo paesaggistico, su cui potervi mantenere una struttura balneare e gli annessi servizi chiosco/bar-pizzeria. Sin dal 1976 sull’area in questione fu autorizzata la realizzazione di un chiosco, subordinatamente al rispetto della prescrizione “che ad ogni anno al termine della stagione estiva si provveda allo smontaggio”.
Poi, nel 2009, l’impresa, al fine di riqualificare l’area e la struttura, chiese al Comune di Mattinata il rilascio degli atti autorizzativi necessari per “la sostituzione della struttura zona d’ombra”. In particolare, chiese di eseguire interventi funzionali ad “allungare il periodo stagionale di installazione, includendo anche parte del periodo primaverile e parte del periodo autunnale, realizzando così un periodo di lavoro stagionale che va da maggio a ottobre”.
Nella richiesta rimase, dunque, fermo ed invariato l’obbligo di rimuovere i manufatti nel restante periodo di novembre-aprile. Il Comune accolse l’istanza e la Soprintendenza non formulò rilievi sull’autorizzazione comunale che, quindi, si consolidò.
Ma nel 2019 la struttura balneare fu interessata da un sopralluogo da parte della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia del Demanio: gli organi ispettivi, esaminata l’autorizzazione paesaggistica del 2009, chiesero chiarimenti al Comune di Mattinata in merito alla stagionalità o meno delle opere autorizzate.
L’Agenzia del Demanio estese la richiesta di chiarimenti anche alla Soprintendenza, la quale spiegò che le opere “sono state autorizzate nel rispetto della prescrizione che il loro mantenimento sia limitato al periodo dell’anno maggio/ottobre”.
Di conseguenza, con l’atto ora annullato dal TAR il Comune disse ai Trotta che “le opere insistenti sulla concessione demaniale, sulla scorta di quanto prescritto dalla Soprintendenza, si intendono autorizzate esclusivamente nel periodo maggio-ottobre di ogni anno”, invitando il concessionario ad ottemperare immediatamente alla prescrizione e a lasciare libera da ogni opera l’area in concessione nel restante periodo di novembre-aprile, pena la decadenza dalla concessione demaniale.
La questione è stata decisa insieme al connesso ricorso del 2020 con cui sono state contestate dall’impresa le determinazioni della Provincia di Foggia in ordine all’istanza di autorizzazione paesaggistica funzionale a rendere temporalmente permanenti le opere in questione. Il TAR ha giudicato fondato il ricorso, entro alcuni limiti. Richiamando quanto affermato nel 2022 dal Consiglio di Stato, il giudice amministrativo barese ha affermato: “I titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico possono mantenere i manufatti amovibili installati sino al 31 dicembre 2020. Lo scopo della norma è proprio quello di evitare il disagio e i costi dipendenti dagli obblighi di rimozione e dall’onere di installazione delle opere degli stabilimenti balneari che, di consueto, sono imposti e previsti a carico dei concessionari in coincidenza con la conclusione e l’inizio della stagione estiva di ogni anno. Ne consegue che, qualora la concessione demaniale marittima fosse contraddistinta da un obbligo di fare implicante la periodica rimozione delle strutture amovibili dello stabilimento balneare, verrebbe meno per il concessionario il dovere di adempiervi, essendogli espressamente riconosciuta dalla legge la speciale facoltà
di mantenere per l’intero anno solare e fino al 31 dicembre 2020 i manufatti amovibili del tipo indicato.
Non può che concludersi che, alla data di adozione dell’atto impugnato, l’obbligo di rimozione non sussisteva, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato, nella parte in cui invita alla rimozione per il periodo coperto dalla disposizione. Deve, tuttavia, evidenziarsi che il termine del 31.12.2020 è, al momento spirato e, pertanto, in assenza di eventuali ulteriori disposizioni di omologo contenuto, l’obbligo di rimozione riespanderà la propria efficacia dopo lo spirare del termine stagionale dell’anno successivo a quello per cui è applicabile la disposizione in questione, spettando all’ente comunale di adottare un nuovo ordine (e non mero invito) di riduzione in pristino a partire dalla prima stagione balneare successiva alla scadenza di quello previsto dalla legge”.
Ecco perché l’atto è stato annullato, con compensazione delle spese.
Col secondo ricorso – presentato dall’impresa dei Trotta nel 2020 contro Provincia, Soprintendenza e Ministero per i Beni e le Attività culturali – si chiedeva di annullare l’atto del 20.2.2020, con il quale il Soprintendente comunicò l’archiviazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per il mantenimento per l’intero anno del ristorante pizzeria Caratino e della nota della Provincia datata 19.3.2020 nella sola parte in cui si affermava la carenza di competenza in capo alla Commissione Paesaggistica Provinciale a formulare la proposta di provvedimento.
Poi l’impresa ha impugnato anche la nota provinciale del 22.9.2020, con la quale la Provincia comunicò di non essere competente a “esprimersi in ordine alla possibilità di differire il termine fissato per lo smontaggio dei manufatti in oggetto”, disponendo, nel contempo, l’archiviazione del procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Il TAR ha chiarito che “la Provincia doveva (e dovrà, in sede di riedizione del potere sull’Istanza presentata) pronunciarsi sulla compatibilità, a limitati fini paesaggistici, del mantenimento delle opere, immutate nella loro consistenza (purché venga mantenuto il loro carattere di amovibilità), per l’intera durata annuale”.
Anche in questo caso il TAR ha dato ragione all’impresa e annullato gli atti impugnati, condannando le amministrazioni in solido alla rifusione delle spese di lite in favore dei Trotta per 3mila euro. Una vicenda che si chiude dunque positivamente per i Trotta, che subirono anche un rinvio a giudizio per il mancato smontaggio e il deferimento all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva della spiaggia.
Gli avvocati Arena e Dionigi, che lavorano da tempo in partnership, esprimono a l’Attacco “soddisfazione perché, oltre all’inversione di tendenza, emerge la volontà del TAR di risolvere questo tipo di problematiche, che attanagliano l’intera fascia costiera garganica e pugliese, attraverso una presa di posizione che impone non solo alla Provincia di assumere decisioni di carattere tecnico ma dà un indirizzo precipuo rispetto alle competenze in merito alle concessioni demaniali”.
l’attacco