Il ‘‘gps” non è uno strumento utile alla captazione visiva o sonora e l’autovettura non è luogo di privata dimora: sono stati di riferimenti di base usati dall’avvocato Pierpaolo Fischetti, per chiedere ed ottenere l’assoluzione di un investigatore privato che aveva usato quel sistema elettronico che determina la posizione di un punto prefissato, un “gps” appunto, nel servizio di pedinamento di un coniuge sul quale la consorte aveva dubbi sulla sua fedeltà. L’investigatore privato è stato denunciato perché durante la propria attività investigativa ha utilizzato un sistema di rilevamento “gps” applicato sulla autovettura dell’interessato per ricostruire gli spostamenti del coniuge’fedifrago.
«Tanto è bastato – annota l’avvocato Fischetti – dopo le scottanti scoperte a far insorgere il marito infedele e a far scattare dapprima una denuncia e poi una imputazione per aver violato un peculiare articolo del codice penale: interferenze illecite nella vita privata». È scaturito un processo nel quale sono intervenuti, nel corso della lunga indagine da parte della Procura di Foggia condotta. dai carabinieri di Manfredonia, con attività investigative demandate in parte anche al Ris di Roma. Dopo diverse fasi procedurali ed un serrato dibattimento, per il Tribunale di Foggia la condotta osservata dallo 007 privato è risultata del tutto lecita per cui l’assoluzione, perché il fatto non sussiste, è stata la naturale conseguenza dell’intera istruttoria processuale. «L’utilizzo di questo sistema è strettamente connesso al tema della sorveglianza elettronica e, conseguentemente, è un ambito molto sensibile per i tempi attuali che sottende diverse tematiche» ha affermato l’avv. Fischetti, legale della società di investigazioni sotto accusa: «Non vi è uria specifica norma sul punto, ad eccezione di quanto previsto da un decreto ministeriale, con tutti i limiti esistenti in capo a tale fonte. Tuttavia, in tema di investigazione privata, è espressamente previsto che i soggetti autorizzati possano svolgere attività di osservazione statica e dinamica anche a mezzo di strumenti elettronici». Un processo che è servito a stabilire che il gps non è uno strumento utile alla captazione visiva o sonora, e l’autovettura non è un luogo di privata dimora, «e pertanto è abbastanza semplice convenire – conclude Fischetti – come qualsiasi denuncia sull’utilizzo del gps da parte dell’investigatore privato, si riveli essenzialmente pretestuosa».