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 VIESTE/ ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI NONCHÈ DEGLI SCHIAMAZZI E DEI COMPORTAMENTI IN PUBBLICO LESIVI DELLA QUIETE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA. DISCIPLINA ORARI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE.

CITTÀ DI VIESTE

Ordinanza Sindacale

N. 20 del 06-07-2023

REGISTRO GENERALE N. 215 DEL 06-07-2023

Casella di testo: OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTEPREVENZIONE E REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI NONCHÈ DEGLI SCHIAMAZZI E DEI COMPORTAMENTI IN PUBBLICO LESIVI DELLA QUIETE PUBBLICA E DELLA SICUREZZA URBANA. DISCIPLINA ORARI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE.

                                                                       IL SINDACO                                                                      

PREMESSO CHE, l’inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza inerenti la problematica degli schiamazzi, musica a volumi eccessivi, rumori molesti, anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo quali locali pubblici, vie e piazze, giardini pubblici etc ;

CONSIDERATO CHE il predetto fenomeno ha anche gravi ripercussioni sulla salute pubblica, cagionando grave nocumento ai cittadini e sulla qualità del soggiorno dei turisti, che dimorano nel territorio comunale;

CONSIDERATO l’alto valore che il silenzio e ogni altra forma assumono per un’eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

CONSIDERATA la presenza di persone o gruppi di persone che stazionano nelle aree pubbliche in orario serale e notturno con atteggiamenti chiassosi molesti;

ATTESO CHE questi casi di disturbi nascono, sia in via diretta e spontanea o in via mediata, in conseguenza dell’esercizio di attività ludiche, economiche e, , nel contesto urbanizzato del territorio;

VISTA la legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 modificata dal Decreto Legislativo n. 42 del 17.02.2017;

PREMESSO che con la legge n. 214 del 22.12.2011 di liberalizzazione degli orari degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, sono state di fatto ampliate le fasce orarie di prestazione di servizio, con la conseguenza di aumentare l’attrattiva e la presenza di clienti ed avventori soprattutto nelle ore serali e notturne, anche incentivando varie iniziative come la diffusione sonora all’interno dei locali c.d. “musica di allietamento”;

PREMESSO che l’impiego di impianti elettroacustici di diffusione sonora e musicale, di piano bar, di musica dal vivo comporta un afflusso di persone nelle aree interessate rischiando di determinare disturbo per le occupazioni ed il riposo delle persone e dunque della quiete pubblica in generale;

PREMESSO che, tali circostanze e condizioni di affollamento ambientale, riconducibile alla c.d. “movida”, lo stazionamento soprattutto nei pressi delle attività e dei locali fino a tarda ora e fino alle prime ore del mattino, con il correlato consumo di alimenti e bevande sul posto, favoriscono e consentono l’insorgere di comportamenti incivili, gravemente lesivi del decoro cittadino, pregiudicanti l’igiene e la salute, la sicurezza urbana e delle persone, del patrimonio pubblico e privato, lo scadimento della qualità urbana;

PREMESSO che la musica dal vivo può essere fatta a condizione che la stessa non preveda coinvolgimento di pubblico e  quindi  non  si  concretizzi  un  pubblico  spettacolo  ma  soltanto  musica  di  allietamento. Tale azione non deve arrecare disturbo alle altre attività e non deve disturbare il riposo delle persone ai sensi dell’articolo 659 del codice penale. Nel caso in cui vi sia coinvolgimento del pubblico o che sia previsto il pagamento del biglietto, maggiorazione della consumazione o pubblicizzazione dell’evento è necessaria la licenza ex art. 68 e 80 TULPS, rilasciata dal Comune;

Ordinanza Sindacale n. 20 del 06-07-2023

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Casella di testo: AOO - POLIZIA LOCALE VIESTE PROT. N. 0006188 DEL 06-07-2023Casella di testo: Atto originale ORDINANZE numero 20 del 06-07-2023 firmato digitalmente da GIUSEPPE NOBILETTIVISTO l’Articolo 38 del regolamento Igiene e Sanità del Comune di Vieste in particolar modo i commi 1 – 6 – 7 che recitano:

1) In ogni intervento edilizio devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l’igiene e l’incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

  • Deve essere evitato ove possibile, l’uso di macchine, che provocano rumori molesti, le attività rumorose, che, comunque non possono essere svolte prima delle ore sette antimeridiane, devono essere sospese dalle ore tredici e trenta alle ore quindici e trenta nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, nei centri abitati e nelle zone turistiche.
  • E’ fatto divieto nel centro storico di lavori dal primo luglio al trentuno agosto.

VISTO l’Articolo 24 comma 2 del Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 48 del 10.10.2019 che recita:

24.2. Al fine di non turbare la quiete pubblica, l’installazione di macchinari a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d’arte e secondo la normativa vigente, al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini. A tal fine anche i lavori presso cantieri edili realizzati nelle zone urbane possono essere effettuati nei giorni feriali, non prima delle ore 7,00 e terminare non oltre le ore 20,00 con esclusione dalle ore 13,30 alle 16,00.

VISTO l’Articolo 119 bis del regolamento Igiene e Sanità del Comune di Vieste che recita:

Negli alberghi, villaggi, campeggi e residences è vietato esercitare lavori rumorosi dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 21 alle ore 8. Sono altresì vietati intrattenimenti musicali e danzanti e spari di fuochi pirotecnici dopo le ore 24.

VISTO il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125;

VISTO l’articolo 659 del Codice Penale Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;

VISTE le disposizioni di cui al Capitolo 7 – Titolo 1 – Articolo 3 – comma 15 del DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO redatto ai sensi della Legge Regione Puglia N° 24 del 16 Aprile 2015 “Codice del Commercio”, come modificata dalla Legge Regionale N° 12 del 9 Aprile 2018 approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 38 del 26 Luglio 2019 e s.s.m.m.i.i. introdotte dalla Delibera di Consiglio Comunale N° 10 del 18 Marzo 2022 che recita:

15. Al fine di limitare l’esposizione a suoni e rumori provocati dalle emissioni sonore, gli apparecchi di diffusione sonora dovranno essere installati all’interno del locale, e non dovranno essere orientati verso l’esterno dello stesso, in modo tale da assicurare agli avventori l’ascolto di musica di sottofondo. Il suono non dovrà arrecare disturbo all’esterno, alle attività contigue e in generale alla quiete pubblica.

E’ sempre vietato sul suolo pubblico l’utilizzo di unità microfoniche amplificate per svolgere attività di animazione vocale.

Sull’area in concessione sono vietati:

  • impianti dj;
  • complessi musicali;
  • karaoke, balli ed altre attività con coinvolgimento del pubblico;
  • la diffusione sonora di qualsiasi tipo all’esterno dei locali.

In ogni caso, compatibilmente con quanto disposto dall’art. 1 del Capitolo 6 del Documento Strategico del Commercio in relazione alle attività accessorie autorizzate sul suolo pubblico, alle attività di pubblico esercizio è vietato tenere in funzione impianti elettroacustici di diffusione sonora di qualsivoglia tipologia e svolgere attività di piccoli trattenimenti musicali, nei seguenti orari:

  • Dalle ore 24.00 alle ore 08.00
  • Dalle ore 13.00 alle ore 16.00

L’inosservanza di tutto quanto sopra detto è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da € 25,00 a € 500,00, oltre alla chiusura dell’attività per n. 10 giorni, fatta salva ogni ulteriore azione qualora si configurino altre fattispecie di violazione.

Nel caso di accertata reiterata violazione degli obblighi di cui sopra verrà disposta la revoca della concessione del suolo pubblico.

VISTO il DecretoLegislativo267/2000 ed in particolare:

† l’art. 50 comma 5 che recita testualmente:

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

(comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017

† l’art. 54 che ai commi 4, 4bis, 6 recita testualmente:

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di

Casella di testo: AOO - POLIZIA LOCALE VIESTE PROT. N. 0006188 DEL 06-07-2023Casella di testo: Atto originale ORDINANZE numero 20 del 06-07-2023 firmato digitalmente da GIUSEPPE NOBILETTIpersone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.

(comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lettera b), legge n. 48 del 2017)

  • In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

VISTA la circolare esplicativa n. 3644/C del 28.10.2011, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo la quale: “(…) specifici atti provvedi mentali adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” indispensabili per la protezione della salute umana (…) dell’ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale”, espressamente richiamati come limiti all’iniziativa e all’attività economica privata ammissibili, dall’art. 3 comma 1 del D.L. 13 agosto 2011, m. 138, convertito con modifiche in legge 14 settembre 2011, n. 148.

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.s.m.m.i.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all’applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva

VISTO l’articolo 2 lettere B ed E del DM 05 Agosto 2008;

VISTA la legge n. 94 del 15 Luglio 2009 con particolare riferimento agli articoli 3, 6, 7;

VISTA la legge n. 689 del 24.11.1981 Legge di depenalizzazione;

VISTA la legge n. 833 del 23.12.1978 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento all’articolo 32 comma 3 nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale.

CONSIDERATE le Ordinanze N° 102 del 25.07.2018 e N° 91 del 30.07.2019;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione nel doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a garantire la sicurezza dei cittadini;

DATO ATTO CHE la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti e la limitazione di quelli quindi, sono specificatamente riconducibili ad attività economico-sociali e assimilabili, quando queste attività sono svolte in ore serali e notturne necessari, ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa;

CONSIDERATO CHE è indispensabile porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando pregiudizio e danni nei confronti delle cose e delle persone, nonché all’igiene pubblica oltre che disagi psicofisici dovuti all’allarme ed insicurezza nella popolazione;

RITENUTO pertanto doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico- commerciali, ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, nonché la quiete pubblica e la tranquillità dei residenti, assicurando la serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

VALUTATO inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l’altro, l’adozione di misure sanzionatorie;

RAVVISATA l’esigenza che è indispensabile contemperare i rilevanti interessi costituzionali di tutela della salute pubblica delle persone nonché la tutela e il decoro dell’ambiente e l’iniziativa economica privata degli esercenti il commercio di cui si tratta, ai sensi degli articoli 9, 32, 41 della Costituzione.

                                                                          ORDINA                                                                         

Dal giorno 01 Luglio fino al giorno 15 Settembre, per le finalità di prevenzione e repressione dei rumori molesti nonché degli schiamazzi e dei comportamenti in pubblico lesivi della quiete pubblica e della sicurezza urbana:

  1. Casella di testo: AOO - POLIZIA LOCALE VIESTE PROT. N. 0006188 DEL 06-07-2023Casella di testo: Atto originale ORDINANZE numero 20 del 06-07-2023 firmato digitalmente da GIUSEPPE NOBILETTIIl divieto assoluto in tutto il tenimento comunale di effettuare lavori edili, o comunque lavori rumorosi di ogni tipo dalle ore 13.00 alle ore 16.00 e dalle ore 21.00 alle ore 08.00 dal Lunedì al Venerdì e la loro totale interdizione a partire dalle ore 12.30 del Sabato fino alle ore 08.00 del Lunedì successivo.-
  • Il divieto assoluto di effettuare lavori edili nel centro storico e nel borgo ottocentesco. Eventuali lavori d’urgenza devono essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio Tecnico Comunale e comunicati alla Polizia Locale di Vieste che fornirà rigorose disposizioni in merito;
  • Nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande al pubblico è severamente vietato tenere in funzione impianti elettroacustici di diffusione sonora e musicale, come pure attività di musica dal vivo e o piano bar o comunque di effettuare lavori rumorosi di ogni tipo nei seguenti orari:
  1. Nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì
  1. Nel centro abitato:Dalle ore 00.00 alle ore 08.00Dalle ore 13.00 alle ore 16.00
  • Fuori il centro abitato e sul porto turistico:Dalle ore 01.00 alle ore 08.00Dalle ore 13.00 alle ore 16.00
  • Nei giorni di Venerdì, Sabato e Domenica:
  1. Nel centro abitato e sui lungomari Europa e Mattei:Dalle ore 01.00 alle ore 08.00Dalle ore 13.00 alle ore 16.00
  • Fuori il centro abitato e sul porto turistico:Dalle ore 02.00 alle ore 08.00Dalle ore 13.00 alle ore 16.00
  • dalle ore 12.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 16.00 dal lunedí alla domenica nelle strutture ricettive di qualsiasi tipo (alberghi, villaggi, campeggi, residences, mini aree di sosta ecc….. ai sensi della l.r. 11 del 1999 oltre a B&B):
  • Nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande al pubblico (incluso bar, ristoranti, pub, pizzerie) la somministrazione di alcolici e superalcolici deve essere interrotta dalle ore 02.00 alle ore 07.00;
  • Negli esercizi di vicinato, la vendita di alcolici e superalcolici da asporto deve essere interrotta dalle ore

00.00 alle ore 07.00;

                                                                         SANZIONI                                                                       

L’inosservanza di quanto indicato nella presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da € 25,00 a € 500,00 oltre che ad altre eventuali violazioni di cui al Regolamento Igiene e Sanità e del Regolamento di Polizia Urbana, fatta salva , ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Casella di testo: AOO - POLIZIA LOCALE VIESTE PROT. N. 0006188 DEL 06-07-2023Casella di testo: Atto originale ORDINANZE numero 20 del 06-07-2023 firmato digitalmente da GIUSEPPE NOBILETTIL’inosservanza, della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni 10.

Ai sensi dell’art. 16 comma 1 della legge 24.11.81, N° 689, e s.s.m.m.i.i. è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il Comando della Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

                                                                         AVVERTE                                                                        

Il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 48 del 10.10.2019 all’articolo 41 “Obblighi dei gestori di locali, di attività di servizi e aggregative”

prevede testualmente:

  • Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 447-1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico, i gestori dei locali come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si determini l’aggregazione di persone all’interno o all’esterno dei locali stessi, che causano pregiudizio per la quiete pubblica, o pericoli col loro comportamento, hanno l’obbligo di porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare tali comportamenti, attivandosi per rimuovere le cause.
    • I soggetti di cui al comma 1 devono altresì porre in essere ogni cautela per assicurare che i suoni e rumori prodotti nei locali non arrechino disturbo all’esterno o all’interno del fabbricato in cui è inserito il locale del gestore tra le ore 23 e le ore 8.
    • Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
    • L’autorizzazione anche in deroga ai valori limite stabilito dalla normativa in tema di inquinamento acustico, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, deve contenere limiti e prescrizioni stabiliti di volta in volta in relazione allo stato dei luoghi, all’orario e tipo di manifestazione, in modo da evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
    • A seguito di accertamento di violazione ai sensi dei commi 1 e 2, il responsabile può ridurre l’orario di apertura di singoli locali e in caso di persistenza di fenomeni di disagio e turbativa può applicare il disposto di cui all’art.78.
    • Gli avventori, all’uscita dai pubblici esercizi, nelle pertinenze e nelle immediate vicinanze degli stessi, devono evitare comportamenti idonei a cagionare disturbo alla quiete pubblica e privata o contrari al decoro ed alla pubblica decenza.
    • Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata. Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, sempre che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

Il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 48 del 10.10.2019 all’articolo 78 “Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori e ai locali ove si esercitano le attività autorizzate”

prevede testualmente:

  • Per motivi di sicurezza urbana il dirigente del Settore che ha rilasciato l’autorizzazione può sospendere o revocare qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune.
    • Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca, la Polizia Locale applica appositi sigilli ai locali ove sono state esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio è stato sospeso o revocato.
    • Nel caso in cui il titolare di pubblico esercizio o esercizio commerciale incorra, nell’anno solare, in tre violazioni della stessa fattispecie, il responsabile del Settore che ha rilasciato l’autorizzazione può – tenuto conto della gravità delle violazioni – sospendere il titolo autorizzatorio per un massimo di giorni 60, anche nel caso di pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. (sanzione art. 79 c. 5)
    • L’inosservanza del provvedimento di sospensione dell’attività può comportare la revoca del titolo autorizzatorio.

                                                                       TRASMETTE                                                                      

Casella di testo: AOO - POLIZIA LOCALE VIESTE PROT. N. 0006188 DEL 06-07-2023Casella di testo: Atto originale ORDINANZE numero 20 del 06-07-2023 firmato digitalmente da GIUSEPPE NOBILETTILa presente Ordinanza:

  • Preventivamente al Prefetto dell’U.T.G. di Foggia come previsto dall’art. 54, comma 4, T.U.E.L.; ed ai Comandi di Polizia operanti sul territorio comunale presso le rispettive sedi:
    • Polizia Locale di Vieste,
    • Tenenza dei Carabinieri di Vieste,
    • Tenenza Guardia di Finanza di Vieste,
    • Seconda squadra Unità Navali Guardia di Finanza Vieste,
    • Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste,
    • Sottosezione Polizia Stradale di Vieste,
    • Stazione Carabinieri Forestali Parco di Vieste,
    • Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Manfredonia – Seconda Squadra Unità Navali Vieste,
    • Azienda Sanitaria Locale distretto di Foggia – Vieste;

                                                                  DISPONE INOLTRE                                                                

  • L’INVIO agli uffici comunali preposti alla disciplina del Traffico, dell’Ambiente, ed all’espletamento della Manutenzione per quanto di loro competenza.
    • L’INVIO agli organi di informazione locale (GarganoTV, Retegargano) per l’opportuna divulgazione al pubblico ed agli operatori interessati o interessabili;
    • L’AFFISSIONE previa comunicazione al Prefetto dell’U.T.G. della Provincia di Foggia, dell’ordinanza all’Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune di Vieste e sia immediatamente eseguita.

                                                                    EVIDENZIA CHE                                                                   

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o di violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione:

  • Al Tribunale Amministrativo Regionale
    • O in via alternativa, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica

nei termini e modi previsti dall’art.8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n. 1199.

Data, 06-07-2023                                                                                  IL SINDACO

Avv. Giuseppe Nobiletti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico

d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa