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VIESTE/ FINO AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO, DAL LUNEDÌ FINO AL SABATO, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 09.00 E DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 14.00, ISTITUITO IL SENSO UNICO DI MARCIA IN “LOC. GIOIA – MACCHIA DI

MAURO”, CON PROVENIENZA INNESTO S.S. 89 E DIREZIONE SUD

CITTÀ DI VIESTE
ORDINANZA
SETTORE TECNICO

OGGETTO: ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE “LOCALITA’
GIOIA – MACCHIA DI MAURO”
PREMESSO CHE, con Delibera di Giunta Comunale n.405 del 27.12.2021 si è deliberato
di approvare gli atti
progettuali del progetto esecutivo inerente i lavori di intervento di sostituzione edilizia con
demolizione, ricostruzione del plesso scolastico denominato Luigi Fasanella.
PREMESSO CHE, con Delibera Provinciale n.106 del 19 gennaio 2022, il Presidente della
Provincia concede in uso gratuito, in favore del Comune di Vieste, il plesso “Vincenzo
Giuliani” di Vieste, costituito da n.3 piani di proprietà di questo Ente necessario alla
ospitalità delle attività didattiche della scuola Media Inferiore Alighieri-Spalatro di Vieste in
vista dell’intervento di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione del plesso
scolastico Fasanella.
ATTESO CHE, per effetto del trasferimento della predetta comunità scolastica, il numero
degli alunni che giornalmente frequenterà il plesso Fazzini – Giuliani supera le 700 unità.
CONSIDERATE le criticità in merito alla viabilità, rappresentate dal Comandante della
Polizia Locale, risolvibili adottando nuove misure di traffico.
RITENUTO che per raggiungere tali obiettivi è indispensabile emanare opportune e
puntuali direttive agli organi preposti, invitando i cittadini, ospiti ed associazioni di
categoria ad osservarle nell’interesse reciproco di una più ordinata e responsabile
convivenza.
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato
con D.P.R. del 16 Dicembre 1992 N° 495 modificato dal D.P.R. del 16 settembre 1996 N°
610 e s.s.m.m.i.i.
VISTO l’art. 107 del D. Lgs N° 267/2000 e ritenuta la propria competenza in materia.
RITENUTA l’esigenza per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo.

RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza e della fluidità della
circolazione stradale e pertanto, di regolare con la prevista segnaletica stradale i
flussi di traffico veicolare.
VISTO l’art. 5, 30° comma, l’art. 6, 4° comma lett. b), l’art. 7 comma 3°, l’art
37 comma 3°, l’art. 39, 40 e l’art. 142 comma 2° del nuovo Codice della Strada che
approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i.
CONSIDERATO CHE il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare prot.
16742, del 22.02.2010, ha ribadito che la regolamentazione della circolazione strada
spetta, innanzitutto, e come regola generale, al Dirigente competente.
ACCERTATA la propria competenza in materia, come disposto con Decreto N° 21/2021
emesso dal Sindaco del Comune di Vieste.
ORDINA
A decorrere dal 11 Settembre 2023 fino al termine dell’anno scolastico, dal lunedì fino al
sabato, dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 12.00 alle ore 14.00, l’istituzione del
senso unico di marcia nel tratto di strada comunale denominato “Loc. Gioia – Macchia Di
Mauro”, con provenienza innesto S.S. 89 e direzione Sud verso innesto S.P. 53 Bis
“Pagliaro Freddo” (c.d. Statale Mare Cupari).
ORDINA ALTRESI

L’installazione di opportuna segnaletica verticale ed altresì l’apposizione di ostacoli mobili.
TRASMETTE
La presente ordinanza a:
 Al Comando Polizia Locale
 Alla Tenenza dei Carabinieri
 Alla Tenenza Guardia di Finanza
 All’Ufficio Circondariale Marittimo
 Alla Sottosezione Polizia Stradale
 Alla Stazione Carabinieri – Forestali – Parco
 All’Azienda Sanitaria Locale distretto di Foggia – Vieste
DISPONE
 L’INVIO agli altri uffici comunali per quanto di loro competenza e/o per opportuna conoscenza.
 L’INVIO agli organi di informazione locale (Retegargano, GarganoTV, Il Faro Settimanale) per
l’opportuna divulgazione al pubblico ed agli operatori interessati o interessabili;
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà
punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

Tutto il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12
del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. è
incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni e reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet del Comune di Vieste.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
al T.A.R. Puglia, ovvero in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.


IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo RAGNO