Nella versione preliminare dell’ATECO 2025, infatti, le strutture dedicate alle attività di gestione di porti turistici vengono impropriamente inserite nella macro categoria dedicata alle Altre attività ricreative e di divertimento (codice 93.29).
“I porti turistici” – sottolinea Luciano Serra -“non svolgono attività di intrattenimento, per quanto all’interno di essi possano essere presenti attività economiche operanti in tale settore. I porti turistici prestano servizi di estrema importanza sotto il profilo dell’interesse pubblico e della collettività di supporto al trasporto marittimo e per vie d’acqua interne”.
“Per questo” – aggiunge Serra – “in considerazione della loro funzione pubblica di supporto alle attività di ricovero e gestione delle imbarcazioni, i porti turistici sono stati sempre classificati nella categoria ATECO 52.22.09 “Servizi di supporto al trasporto marittimo e per vie d’acqua interne”. Classificazione che ha consentito la regolare prosecuzione delle attività portuali durante tutte le fasi di “lock down” legiferate durante la Pandemia da Covid 19.
È pertanto impensabile che le nostre imprese, che hanno alle spalle notevoli investimenti infrastrutturali per garantire la sicurezza delle imbarcazioni e che svolgono effettivamente le proprie attività in mare e per vie d’acqua, possano essere equiparate ad attività ricreative e divertimento”.
“È essenziale” – conclude Serra – “ancor di più oggi in un momento così rilevante per l’Economia del Mare italiana con il suo primo Piano del Mare, riaffermare le peculiarità e la centralità della portualità turistica. Per questo abbiamo convocato il 20 febbraio prossimo a Roma i primi Stati Generali della Portualità Turistica Italiana, nuova tappa nel percorso di definizione di un Piano strategico nazionale 2025/2027 che dia al nostro settore la giusta riconoscibilità”.