CITTÀ DI VIESTE ORDINANZA SINDACALE
OGGETTO: RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFUTI “PORTA A PORTA”
CONSIDERATO CHE, le pubbliche amministrazioni nel perseguimento delle finalità tutelate dalla Carta Costituzionale e dalla legislazione nazionale e regionale, hanno l’obbligo di salvaguardare e migliorare le condizioni dell’ambiente, al fine di garantire la salubrità del territorio ed il mantenimento del decoro urbano.
CONSIDERATO CHE, la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclo costituiscono un prioritario obiettivo, anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento di alte percentuali di raccolta differenziata.
CONSIDERATO CHE, tale prioritario obiettivo passa anche attraverso una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o ad impianti di trattamento.
CONSIDERATO CHE, il Comune di Vieste deve impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di Raccolta Differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle discariche.
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare:
Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti) comma 1 che recita testualmente:
- Nell’ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano
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modalità autorizzative semplificate nonché le misure necessarie, comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.
Art. 198 (Competenze dei comuni) che recita testualmente: - I comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’ente di governo dell’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d’ambito adottati ai sensi dell’articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
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g) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d). - I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla provincia ed alle Autorità d’ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
- I comuni sono altresì tenuti ad esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.
Art. 222 (Raccolta differenziata e obblighi della pubblica amministrazione) che recita testualmente: - La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico; b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti. - Nel caso in cui l’osservatorio nazionale sui rifiuti accerti che le pubbliche amministrazioni non abbiano attivato sistemi adeguati di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, anche per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 205, ed in particolare di quelli di recupero e riciclaggio di cui all’articolo 220, può richiedere al Consorzio nazionale imballaggi di sostituirsi ai gestori dei servizi di raccolta differenziata, anche avvalendosi di soggetti pubblici o privati individuati dal Consorzio nazionale imballaggi medesimo mediante procedure trasparenti e selettive, in via temporanea e d’urgenza, comunque per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, sempre che ciò avvenga all’interno di ambiti ottimali opportunamente identificati, per l’organizzazione e/o integrazione del servizio ritenuto insufficiente. Qualora il Consorzio nazionale imballaggi, per raggiungere gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti dall’articolo 220, decida di aderire alla richiesta, verrà al medesimo corrisposto il valore della tariffa applicata per la raccolta dei rifiuti urbani corrispondente, al netto dei ricavi conseguiti dalla vendita dei materiali e del corrispettivo dovuto sul ritiro dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche omogenee. Ove il Consorzio nazionale imballaggi non dichiari di accettare entro quindici giorni
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dalla richiesta, l’Autorità, nei successivi quindici giorni, individua, mediante procedure trasparenti e selettive, un soggetto di comprovata e documentata affidabilità e capacità a cui affidare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti di imballaggio in via temporanea e d’urgenza, fino all’espletamento delle procedure ordinarie di aggiudicazione del servizio e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi in caso di impossibilità oggettiva e documentata di aggiudicazione. - Le pubbliche amministrazioni incoraggiano, ove opportuno, l’utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle attività produttive curano la pubblicazione delle misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui all’articolo 224, comma 3, lettera g).
- Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive cura la pubblicazione delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all’articolo 226, comma 3, e ne dà comunicazione alla Commissione dell’Unione europea.
RICHIAMATE le precedenti Ordinanze:
Ordinanza N° 162 Reg. Ord. del 18.08.2021 “Modalità di raccolta dei rifiuti nella Città di Vieste”.
Ordinanza N° 135 Reg. Ord. del 29.07.2020 “Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nel Centro Storico e nel Borgo Ottocentesco.
Ordinanza N° 106 Reg. Ord. del 01.06.2017 “Modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio comunale”.
Delibera di Giunta Municipale N° 100 del 31.05.2017 “Violazione norme sul conferimento dei rifiuti ingombranti e/o beni durevoli dismessi. Determinazione del pagamento in misura ridotta.
DATO ATTO che, al fine di raggiungere gli obiettivi, il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale dovrà essere adottato il sistema di raccolta “porta a porta” e che pertanto risulta opportuno disciplinare meglio il servizio con apposita ordinanza al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle attività previste.
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ATTESA, quindi, la necessità e l’urgenza, per le sopraindicate esigenze, di adottare un apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni e norme tecniche per la separazione ed il conferimento dei rifiuti da parte di tutte le utenze domestiche e non domestiche del Comune di Vieste, titolate a conferire al servizio pubblico di raccolta.
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 N° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:
l’art. 50 comma 5 che recita testualmente: - In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
(comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017
RITENUTO, in merito, che la natura degli interessi tutelati consente di ricorrere allo strumento di cui all’art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 N° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
VISTO il Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. ed in particolare:
Art. 1 (Principi generali)
Art. 15 (Atti vietati)
Art. 24 (Pertinenze delle strade)
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RILEVATO CHE, la legge 9 ottobre 2023, n. 137 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105”, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, ha reso quindi definitivo la penalizzazione dell’abbandono di rifiuti da parte dei privati che da illecito amministrativo diventa un reato contravvenzionale.
In base a quanto previsto dalle modifiche all’articolo 255, comma 1 del d.lgs. 152/2006, modificato dall’articolo 6-ter del decreto-legge 105/2023 contenuto nella legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 137:
“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”.
Sanzioni penali, dunque, per gli abbandoni effettuati anche da un quisque de populo, al pari di quelli effettuati da un titolare d’impresa o responsabile di ente, per i quali la disciplina sanzionatoria continua a rinvenirsi immutata nell’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTE le leggi Regionali 20 Agosto 2012 N° 24 e 01 Agosto 2014 N° 37.
VISTE le ulteriori Leggi in materia.
CONSIDERATO CHE il gestore del servizio ha già avviato la distribuzione degli appositi contenitori, del calendario relativo ai giorni di esposizione nonché del materiale informativo che illustra le modalità del nuovo sistema di raccolta.
DATO ATTO che, contestualmente alla distribuzione, è stata condotta una campagna di informazione e sensibilizzazione dell’utenza.
ORDINA
L’avvio della raccolta dei rifiuti in maniera differenziata con il sistema del “porta a porta” su tutto il territorio del Comune di Vieste, che sarà attuato, secondo le modalità di seguito indicate.
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Utenze domestiche:
Lunedì:
Umido
Martedì :
Secco residuo
Mercoledì:
Umido – Vetro
Giovedì:
Plastica e metalli
Venerdì:
Carta e cartone
Sabato:
Umido
Utenze non domestiche:
Lunedì:
Umido – Carta e cartone
Martedì :
Secco residuo – Carta e cartone
Mercoledì:
Umido – Vetro – Carta e cartone
Giovedì:
Plastica e metalli – Carta e cartone
Venerdì:
Carta e cartone
Sabato:
Umido – Vetro – Carta e cartone
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L’esposizione dei contenitori per il loro svuotamento al di fuori della propria abitazione/esercizio, su fronte strada, lungo il percorso di raccolta. Tale esposizione dovrà obbligatoriamente rispettare i giorni di conferimento stabiliti per ogni frazione merceologica e potrà avvenire dalle ore 22.00 del giorno precedente alle ore 04.00 del giorno di raccolta.
Gli indumenti usati possono essere conferiti in qualsiasi ora nei contenitori stradali dedicati.
Per quanto concerne i “rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche” c.d. RAEE I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le televendite e le vendite elettroniche, hanno l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
Per il conferimento di ingombranti l’utenza dovrà contattare telefonicamente il Servizio comunale che provvede al ritiro, previo appuntamento. L’esposizione di tali rifiuti potrà avvenire dalle ore 22.00 del giorno precedente alle ore 04.00 del giorno concordato.
ORDINA ALTRESI’
E’ severamente vietato:
Non rispettare l’obbligo della effettuazione della raccolta secondo frazioni differenziate.
Servirsi di contenitori diversi da quelli consegnati e di contenitori di altri utenti.
Il deposito dei rifiuti all’esterno nei contenitori propri o di altri utenti.
Lasciare i contenitori aperti o non chiusi bene.
Utilizzare i contenitori per fini diversi o danneggiarli.
Conferire rifiuti fuori degli orari ammessi.
Introdurre materiali estranei alle varie frazioni innanzi elencate.
Il conferimento dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore.
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Abbandonare rifiuti urbani di qualsiasi genere nel suolo e sul suolo.
Bruciare rifiuti di qualsiasi genere che possano generare inquinamento, disturbo o danni alle cose e alla salute delle persone.
Il conferimento nel normale circuito di raccolta R.U. di imballaggi terziari.
Apporre manifesti o scritte di qualsiasi tipo.
Lo spostamento dei contenitori più grandi dalle postazioni individuate dal gestore.
AVVERTE
Ribadendo l’obbligo di ritirare il kit per il conferimento dei rifiuti e che il mancato ritiro sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 N° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”. - In presenza di contenitori con rifiuti non conformi alle tipologie da raccogliere, il personale addetto non raccoglierà i rifiuti provvedendo:
- Alla segnalazione all’utenza interessata con applicazione sul contenitore di un apposito adesivo di non conformità. L’utenza sarà tenuta a ritirarlo e a conferire nuovamente i rifiuti in modalità corretta.
All’archiviazione dei dati relativi alle irregolarità rilevate.
SANZIONI
L’inosservanza di quanto indicato nella presente ove non risulti già punito ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” o del Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 N° 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
DISPONE
Che la presente ordinanza sia:
Pubblicata sull’albo pretorio del Comune di Vieste.
Inserita sul sito Internet del Comune di Vieste.
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Trasmessa si dirigenti responsabili dei vari settori comunali interessati nell’ambito delle rispettive competenze.
Trasmessa al Comandante della Polizia Locale di Vieste e a tutti gli Organi di Polizia operanti sul territorio comunale e preordinati a funzioni di controllo.
Trasmessa per opportuna conoscenza all’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Foggia, alla Regione Puglia e all’Amministrazione Provinciale di Foggia – Settore Ambiente.
Trasmessa all’ufficio notifiche del Comune di Vieste, che provvederà a notificare copia della presente alla Società IMPREGICO s.r.l.
INFORMA
Che la presente Ordinanza integra e sostituisce per le parti in contrasto i provvedimenti sindacali precedentemente adottati.
Che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta (60) giorni ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi (120) giorni dalla pubblicazione.
IL SINDACO
Avv. Giuseppe Nobiletti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa