Tar di Bari, dopo quello di Lecce, giudica legittime le autorizzazioni concesse in base al Codice della Navigazione. Il sindacato balneari esulta. Ma l’Ue ha chiesto che a fine anno ci sia l’asta pubblica.
Questa volta a pronunciarsi sul caso delle concessioni demaniali è il Tar di Bari. Che con una sentenza, depositata ieri, ribadisce un principio, in parte già espresso dal Tar di Lecce: le concessioni attuali, messe a bando con la procedura prevista dal Codice della Navigazione, sono legittime.
E quindi rimangono valide. I giudici della terza sezione, questa volta, si sono espressi sul ricorso presentato da una impresa che gestisce un casotto in muratura utilizzato per deposito di attrezzi da pesca professionale: nel maggio del 2020, l’azienda aveva chiesto e ottenuto dal Comune la proroga della concessione sino al dicembre del 2033.
Sulla base del Codice della Navigazione, l’amministrazione aveva istruito una procedura: la richiesta di proroga della concessione era stata pubblicata sull’albo pretorio e in assenza di una controproposta era stata rilasciata dal Comune. Che, nel dicembre scorso, però, facendo proprie le indicazioni della Corte di Giustizia Europea sulla necessità di bandire vere e proprie gare per il rilascio delle concessioni, con una delibera di giunta, ha affermato che tutti i permessi rilasciati sulla costa scadranno non più nel 2033, ma alla fine di quest’anno.
La scelta del Comune di Monopoli è , simile a quelle di altre amministrazioni, come ad esempio
quella di Bari. La delibera di giunta è finita, però, al centro del contenzioso amministrativo e i giudici del Tar hanno accolto il ricorso. E lo hanno fatto, spiegando come il Comune di Monopoli, con i suoi provvedimento, abbia ridotto «illegittimamente l’orizzonte temporale» della validità della concessione in questione. «La procedura selettiva impiegata dal Comune per la proroga delle concessioni, disciplinata in particolare dall’art. 18 del regolamento di attuazione del codice della navigazione – scrivono i giudici – garantiva adeguatamente la competizione tra più operatori del settore turistico balneare, in ragione della possibilità loro offerta di presentare domande concorrenti nel periodo di pubblicazione dell’istanza di rinnovo, oppure osservazioni».
La conclusione è semplice: le procedure sulla base delle quali sono state rilasciate e prorogate le concessioni (che prevedono la pubblicazione sull’albo pretorio) sono legittime e garantiscono anche i principi di concorrenza, chiesti dalla Corte di Giustizia Europea.
La sentenza, dello stesso tenore di quella pronunciata dai giudici del Tar di Lecce sul caso di due concessioni rilasciate dal Comune di Carovigno, costituisce un precedente. Ad esultare per la sentenza adesso sono i sindacati dei balneari.
«Il caso di Monopoli dimostra che oggi, alla luce del diritto europeo, non vi è alcuna necessità di bandire gare» spiega l’avvocato Nicolò Maellaro, vicepresidente nazionale di La Base Balneare con Donnedamare, che ha difeso la società insieme all’avvocato Vito Fabio Colonna. Per Antonio Capacchione, presidente del Sindacato Italiano Balneari aderente a Fipe Confcommercio ora è necessario «un intervento legislativo chiarificatore che elimini l’attuale caos amministrativo sulla materia».
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