LA SANATORIA
In particolare la norma stabilisce che fino alla scadenza dei termini del permesso di costruire e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative “il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione”.
Arriva una tolleranza fino al 5% della superficie prevista dai titoli edilizi per gli interventi effettuati fino al 24 maggio 2024. E’ quanto prevede una bozza del piano casa all’esame del preconsiglio convocato in vista del Consiglio dei ministri di domani.
La norma prrevede in particolare che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituiscono violazione edilizia se rientrano entro il 5% di quanto previsto dal titolo abilitativo per immobili fino a 100 mq; entro il 4% per immobili da 100 a 300 mq, entro il 3% per immobili da 300 a 500 mq ed entro il 2% per immobili oltre 500 mq.
La bozza introduce “tolleranze esecutive” anche per “il minore dimensionamento dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere”.
Nelle zone sismiche un tecnico dovrà attestare che gli interventi rispettino le prescrizioni di sicurezza.
PIANO CASA, CAMBIO DESTINAZIONE D’USO
“Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale” e “tra le categorie funzionali relative alla categoria: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale e commerciale”. E’ quanto prevede una bozza del piano casa all’esame del preconsiglio e che dovrebbe andare al Consiglio dei ministri di domani.
Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra “il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio”.
POSSONO RIMANERE TENDONI DI FARMACIE E SCUOLE
Potranno essere installati in edilizia libera, e quindi senza “alcun titolo abilitativo, nè permesso e/o comunicazione” vetrate amovibili su logge e balconi, tende a pergola ma anche porticati rientranti all’interno dell’edificio. E’ quanto prevede una bozza del piano casa all’esame del preconsiglio e che dovrebbe andare al Consiglio dei ministri di domani.
Gli elementi installati non dovranno configurare “spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici” e dovranno “ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente”.
Le strutture amovibili realizzate per finalitè sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale” legato al Covid-19 e “mantenute in esercizio” possono “rimanere installate in deroga al vincolo temporale” in presenza di “comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità