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VIESTE/ FINO AL 30 SETTEMBRE, DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 01.00 TORNA L’ISOLA PEDONALE. ISTITUITA ANCHE, DALLE ORE 20 ALLE ORE 7,00, LA ZTL. LE VIE. L’ORDINANZA.

CITTÀ DI VIESTE
ORDINANZA
SETTORE TECNICO
N. 23 del 14-06-2024
REGISTRO GENERALE N. 142 DEL 14-06-2024
OGGETTO: ISTITUZIOME ISOLA PEDONALE ANNO 2024
IL DIRIGENTE
RILEVATO che nel periodo estivo la popolazione residente aumenta notevolmente per la presenza di turisti e villeggianti, tanto da rendersi ineludibile disciplinare in modo conveniente la complessiva organizzazione cittadina;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi quello di approntare opportune misure per la tutela della incolumità pubblica e privata, il decoro della città, la pubblica igiene, nonché per tutelare il rispetto della quiete pubblica e dell’altrui persona;
RITENUTO che per raggiungere tali obiettivi è indispensabile emanare opportune e puntuali direttive agli organi preposti, invitando i cittadini, ospiti ed associazioni di categoria ad osservarle nell’interesse reciproco di una più ordinata e responsabile convivenza;
VISTO l’articolo 7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. che al comma 9 prevede “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;
RITENUTO quindi necessario individuare nuove misure di traffico per assicurare la migliore vivibilità complessiva, contribuendo a migliorare in generale la sicurezza della circolazione ed eliminando cause di inquinamento acustico ed atmosferico determinati dal transito dei veicoli;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. del 16 Dicembre 1992 N° 495 modificato dal D.P.R. del 16 settembre 1996 N° 610 e s.s.m.m.i.i.
VISTO l’art. 107 del D. Lgs N° 267/2000 e ritenuta la propria competenza in materia;
RITENUTA l’esigenza per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati
VISTA la Delibera di Giunta Comunale N° 121 del 23.06.2017 istituente le Zone a Traffico Limitato;
VISTO l’art. 3 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. che al comma 1.2 prevede “Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”.
RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale e pertanto, di regolare con la prevista segnaletica stradale i flussi di traffico all’interno dell’area di cui in premessa;
VISTO l’art. 5, 30° comma, l’art. 6, 4° comma lett. b), l’art. 7 comma 3°, l’art 37 comma 3°, l’art. 39, 40 e l’art. 142 comma 2° del nuovo Codice della Strada che approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACCERTATA la propria competenza in materia, come disposto con Decreto N° 21/2021 emesso dal Sindaco del Comune di Vieste;
VISTA l’Ordinanza N° 166 del 05.07.2022 “Istituzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per la disciplina della circolazione veicolare sulle strade di competenza del Comune di Vieste”
ORDINA
1.
Con decorrenza dal 15 Giugno 2024 e fino al 30 Settembre 2024 dalle ore 20.00 alle ore 01.00 l’istituzione dell’area pedonale nelle seguenti vie:

Via Veneto (intera percorrenza)

Viale XXIV Maggio (fino all’incrocio con Via N. Tommaseo)

Via Madonna della Libera (da Lungomare E. Mattei a Corso L. Fazzini)

Corso C. Battisti (intera percorrenza)

Corso L. Fazzini (intera percorrenza)

Via S. Maria di Merino (da Corso Fazzini fino a incrocio con Corso Tripoli)

Viale Marinai d’Italia (intera percorrenza)
2.
Il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 20.00 alle ore 01.00, nelle arterie stradali interessate dall’area pedonale, nei giorni e negli orari indicati al precedente punto fatta eccezione per:
a.
I veicoli adibiti ai servizi di Polizia, di cui all’art. 12 del CDS, dei VV.FF., FF.AA., degli enti di Pubblico Soccorso adeguatamente riconoscibili da targa speciale;
b.
Ai veicoli a servizio di persone disabili che espongono regolarmente il C.U.D.E. nel rispetto dell’articolo 188 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. che al comma 3 prevede:
”I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.”
3.
Il divieto di transito dalle ore 20.00 alle ore 01.00, nelle arterie stradali interessate dall’area pedonale, nei giorni e negli orari indicati al precedente punto fatta eccezione per:
a.
I veicoli adibiti ai servizi di Polizia, di cui all’art. 12 del CDS, dei VV.FF., FF.AA., degli enti di Pubblico Soccorso adeguatamente riconoscibili da targa speciale;

Il divieto di transito dalle ore 20.00 alle ore 01.00, nelle arterie stradali interessate dall’area pedonale è istituito il divieto di circolazione ai velocipedi a propulsione muscolare o elettrici o a pedalata assistita, ai monopattini anche elettrici e a tutti gli acceleratori di andatura (pattini, roller, skateboards).
5.
Accesso e sosta consentiti a veicoli destinati a espletare attività tecniche o di cantiere, o per comprovate esigenze, previo rilascio di permesso da richiedere con congruo anticipo presso il Comando della Polizia Locale.
Tale permesso può essere:

Tipo A : permesso per accedere all’area pedonale senza possibilità di effettuare la sosta;

Tipo B : permesso per accedere e sostare all’interno dell’area pedonale.
Il Comandante della Polizia Locale, fatte le opportune valutazioni potrà rilasciare permesso temporaneo con le dovute prescrizioni sul percorso da percorrere, che dovrà avvenire sempre secondo il principio del “tragitto più breve”.
I veicoli autorizzati dovranno:
a)
Procedere ad una velocità particolarmente ridotta, prestando la massima attenzione ai pedoni;
b)
Sostare, solo se autorizzati e in modo tale da non costituire grave intralcio alla circolazione.
6.
In occasione di fiere, mercati ed eventi comunque denominati, gli esercenti potranno chiedere ed eventualmente ottenere l’autorizzazione per effettuare le sole operazioni di carico e scarico merci e attrezzature e una volta terminate, i veicoli dovranno essere ricoverati in altro luogo di sosta.
ORDINA ALTRESI’
Con decorrenza dal 15 Giugno 2024 e fino al 30 Settembre 2024 dalle ore 20.00 alle ore 01.00 l’interdizione della circolazione nelle strade intersecanti l’area pedonale, di seguito meglio indicate:

Via Apeneste (da Via Santa Maria di Merino a Via Dott. Giuliani)

Via Dott. Giuliani (da Via Apeneste a Via Principe di Napoli)

Via Principe di Napoli (da Via Santa Maria di Merino a Via Dott. Giuliani)

Via Regina Margherita (da Via Santa Maria di Merino a Via Dott. Giuliani)

Via Fleming (da Viale XXIV Maggio a Via Leonardo da Vinci)

Via IV Novembre (intera percorrenza)

Via Milano (intera percorrenza)

Via Napoli (intera percorrenza)

Via Santa Eufemia (da via Santa Maria di Merino a Via Dott. Giuliani)

Via Brigadiere Sollitto (da Via Benedetto Brin a Corso C. Battisti)

Via Trento (intera percorrenza)

Via Trieste (intera percorrenza)

Via Valeri (intera percorrenza)
STABILISCE
Che venga apposta la segnaletica stradale prevista del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione per la disciplina di quanto ordinato.
La presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente emanata in contrasto con il contenuto del presente provvedimento.
TRASMETTE
La presente ordinanza a:

Al Comando Polizia Locale

Alla Tenenza dei Carabinieri


Alla Tenenza Guardia di Finanza

All’Ufficio Circondariale Marittimo

Alla Sottosezione Polizia Stradale

Alla Stazione Carabinieri – Forestali – Parco

All’Azienda Sanitaria Locale distretto di Foggia – Vieste
DISPONE

L’INVIO agli altri uffici comunali per quanto di loro competenza e/o per opportuna conoscenza.

L’INVIO agli organi di informazione locale (Retegargano, GarganoTV, Il Faro Settimanale) per l’opportuna divulgazione al pubblico ed agli operatori interessati o interessabili;
AVVERTE
Che, in ossequio alle direttive dell’Amministrazione Comunale, la chiusura dell’area pedonale sarà delimitata, oltre che dall’apposita segnaletica verticale, anche da transenne mobili, movimentate da personale incaricato dall’U.T.C.;
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.
Tutto il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni e reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Vieste.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Puglia, ovvero in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO
Ing. Vincenzo Ragno
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

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CITTÀ DI VIESTE
ORDINANZA
SETTORE TECNICO

OGGETTO: ISTITUZIONE ZTL ANNO 2024
IL DIRIGENTE
RILEVATO che nel periodo estivo la popolazione residente aumenta notevolmente per la presenza di turisti e villeggianti, tanto da rendersi ineludibile disciplinare in modo conveniente la complessiva organizzazione cittadina;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi quello di approntare opportune misure per la tutela della incolumità pubblica e privata, il decoro della città, la pubblica igiene, nonché per tutelare il rispetto della quiete pubblica e dell’altrui persona;
RITENUTO che per raggiungere tali obiettivi è indispensabile emanare opportune e puntuali direttive agli organi preposti, invitando i cittadini, ospiti ed associazioni di categoria ad osservarle nell’interesse reciproco di una più ordinata e responsabile convivenza;
VISTO l’articolo 7 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. che al comma 9 prevede “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;
RITENUTO quindi necessario individuare nuove misure di traffico per assicurare la migliore vivibilità complessiva, contribuendo a migliorare in generale la sicurezza della circolazione ed eliminando cause di inquinamento acustico ed atmosferico determinati dal transito dei veicoli;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. del 16 Dicembre 1992 N° 495 modificato dal D.P.R. del 16 settembre 1996 N° 610 e s.s.m.m.i.i.
VISTO l’art. 107 del D. Lgs N° 267/2000 e ritenuta la propria competenza in materia;
RITENUTA l’esigenza per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale N° 121 del 23.06.2017 istituente le Zone a Traffico Limitato, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, nelle seguenti aree:
1.
Zona Centro Storico, compresa tra le seguenti vie: Lungomare E. Mattei (non incluso), Via Madonna della Libera (non inclusa), Corso Cesare Battisti (incluso), Via Barbacane (inclusa), Piazza Vittorio Emanuele II (inclusa), Via Pola (inclusa), Via San Francesco (inclusa), il tratto di falesia da Via Ripe a Giardini Cristalda;
2.
Zona Borgo Ottocentesco, delimitata dalle seguenti vie: Via Santa Maria di Merino (non inclusa), Corso L. Fazzini (non incluso), Viale Marinai D’Italia (non inclusa), Lungomare C. Colombo (non incluso), Via F. Magellano (non inclusa), Lungomare A. Vespucci (non incluso);
COME DA PLANIMETRIA ALLEGATA
DATO ATTO che con Decreto di Autorizzazione N° 189 del 13.06.2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Comune di Vieste è stato autorizzato all’istituzione delle Zone a Traffico Limitato denominate “Zona Centro Storico” e “Zona Borgo Ottocentesco”;
RITENUTO, nelle more dell’adozione di PGTU, di dover dare esecuzione a quanto richiesto a mezzo adozione di apposito provvedimento ordinatorio inerente alla disciplina della circolazione nelle aree indicate, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale, attraverso integrazione della segnaletica stradale lungo le vie e piazze interessate dalle Zone a Traffico Limitato;
VISTO l’art. 3 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. che al comma 1.54 prevede “Zona a Traffico Limitato: area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”.
RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale e pertanto, di regolare con la prevista segnaletica stradale i flussi di traffico all’interno dell’area di cui in premessa;
VISTI gli articoli 2,3,5,6,14,37,38,39,40,158,159 del nuovo Codice della Strada che approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACCERTATA la propria competenza in materia, come disposto con Decreto N° 21/2021 emesso dal Sindaco del Comune di Vieste;
VISTA l’Ordinanza N° 166 del 05.07.2022 “Istituzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per la disciplina della circolazione veicolare sulle strade di competenza del Comune di Vieste”
ORDINA
Con decorrenza dal 15 Giugno 2024 e fino al 30 Settembre 2024 dalle ore 20.00 alle ore 07.00 che la circolazione nelle Zone a Traffico Limitato sopra indicate, denominate rispettivamente “Zona Centro Storico” e “Zona Borgo Ottocentesco” come da

planimetria allegata, siano disciplinate a regime di “Zona a Traffico Limitato” (Z.T.L.) e regolate secondo le seguenti modalità:
1.
Delimitazione delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.)
Le zone indicate rispettivamente “Zona Centro Storico” e “Zona Borgo Ottocentesco” come da planimetria allegata, per il periodo intercorrente tra il 15 Giugno 2024 e fino al 30 Settembre 2024 vengono disciplinate a regime di “Zona a Traffico Limitato” (Z.T.L.) dalle ore 20.00 alle ore 07.00.
2.
Regolamentazione
Nelle predette aree, nei giorni e nella fascia oraria in cui risulta attiva la ZTL, sono vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli fatta eccezione:

Per quelli adibiti ai servizi di Polizia, di cui all’art. 12 del CDS, dei VV.FF., FF.AA., degli enti di Pubblico Soccorso adeguatamente riconoscibili da targa speciale;

Per quelli degli Enti di Pubblico Soccorso, Pubblico Servizio e per quelli a servizio di persone con limitate capacità motorie, detentrici di valido contrassegno CUDE, previa comunicazione di ogni targa per l’inserimento nella lista autorizzati come da Regolamento;

Per quelli in possesso di permesso di accesso alla Z.T.L.
I veicoli autorizzati ad accedere alle Zone a Traffico limitato dovranno procedere ad una velocità particolarmente ridotta, prestando attenzione ai pedoni.
3.
Nelle predette aree, nei giorni e nella fascia oraria in cui risulta attiva la ZTL è istituito il divieto di circolazione ai velocipedi a propulsione muscolare o elettrici o a pedalata assistita, ai monopattini anche elettrici e a tutti gli acceleratori di andatura (pattini, roller, skateboards)
STABILISCE
Che venga apposta la segnaletica stradale prevista del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione per la disciplina di quanto ordinato.
La presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente emanata in contrasto con il contenuto del presente provvedimento.
TRASMETTE
La presente ordinanza a:

Al Comando Polizia Locale

Alla Tenenza dei Carabinieri

Alla Tenenza Guardia di Finanza

All’Ufficio Circondariale Marittimo

Alla Sottosezione Polizia Stradale

Alla Stazione Carabinieri – Forestali – Parco

All’Azienda Sanitaria Locale distretto di Foggia – Vieste
DISPONE

L’INVIO agli altri uffici comunali per quanto di loro competenza e/o per opportuna conoscenza.

L’INVIO agli organi di informazione locale (Retegargano, GarganoTV, Il Faro Settimanale) per l’opportuna divulgazione al pubblico ed agli operatori interessati o interessabili;
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

Tutto il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni e reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Vieste.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Puglia, ovvero in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
Data, 14-06-2024
IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO
Ing. Vincenzo Ragno
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa