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VIESTE/ AMBITO PORTUALE/MOLO SUD – DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO. L’ORDINANZA.

ORDINANZA SETTORE TECNICO N. 24 DEL 22-06-2024


OGGETTO: AMBITO PORTUALE/MOLO SUD – DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO
IL DIRIGENTE
RILEVATO che nel periodo estivo la popolazione residente aumenta notevolmente per la presenza di turisti e villeggianti, tanto da rendersi ineludibile disciplinare in modo conveniente la complessiva organizzazione cittadina;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi quello di approntare opportune misure per la tutela della incolumità pubblica e privata, il decoro della città, la pubblica igiene, nonché per tutelare il rispetto della quiete pubblica e dell’altrui persona;

RITENUTO che per raggiungere tali obiettivi è indispensabile emanare opportune e puntuali direttive agli organi preposti, invitando i cittadini, ospiti ed associazioni di categoria ad osservarle nell’interesse reciproco di una più ordinata e responsabile convivenza;

RITENUTO in particolare di dover disciplinare il transito veicolare in ambito portuale con particolare riferimento al Molo di Ponente, nel senso di dover interdire il transito veicolare in prossimità dei locali in concessioni ospitanti attività di pubblico esercizio, al fine di tutelare e garantire la pubblica incolumità di avventori e pedoni,

RITENUTO quindi necessario individuare nuove misure di traffico per assicurare la migliore vivibilità complessiva, contribuendo a migliorare in generale la sicurezza della circolazione ed eliminando cause di inquinamento acustico ed atmosferico determinati dal transito dei veicoli;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. del 16 Dicembre 1992 N° 495 modificato dal D.P.R. del 16 settembre 1996 N° 610 e s.s.m.m.i.i.

VISTO l’art. 107 del D. Lgs N° 267/2000 e ritenuta la propria competenza in materia;

RITENUTA l’esigenza per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;



VISTA la Delibera di Giunta Comunale N° 121 del 23.06.2017 istituente le Zone a Traffico Limitato;
VISTO l’art. 3 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. che al comma 1.2 prevede “Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”.
RITENUTO di dover intervenire a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale e pertanto, di regolare con la prevista segnaletica stradale i flussi di traffico all’interno dell’area di cui in premessa;
VISTO l’art. 5, 30° comma, l’art. 6, 4° comma lett. b), l’art. 7 comma 3°, l’art 37 comma 3°, l’art. 39, 40 e l’art. 142 comma 2° del nuovo Codice della Strada che approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i.
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
ACCERTATA la propria competenza in materia, come disposto con Decreto N° 5/2024 emesso dal Sindaco del Comune di Vieste;
VISTA l’Ordinanza N° 166 del 05.07.2022 “Istituzione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale per la disciplina della circolazione veicolare sulle strade di competenza del Comune di Vieste”
ORDINA
Con decorrenza dal 22 Giugno 2024 e fino al 30 Settembre 2024 dalle ore 20.00 alle ore 01.00 l’istituzione dell’area pedonale ed il divieto di transito nell’area portuale del molo sud, meglio indicata nella planimetria allegata, fatta eccezione per I veicoli adibiti ai servizi di Polizia, di cui all’art. 12 del CDS, dei VV.FF., FF.AA., degli enti di Pubblico Soccorso adeguatamente riconoscibili da targa speciale;
STABILISCE
Che venga apposta la segnaletica stradale prevista del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione per la disciplina di quanto ordinato.
La presente ordinanza annulla, revoca e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente emanata in contrasto con il contenuto del presente provvedimento.
TRASMETTE
La presente ordinanza a:



Al Comando Polizia Locale

Alla Tenenza dei Carabinieri

Alla Tenenza Guardia di Finanza

All’Ufficio Circondariale Marittimo

Alla Sottosezione Polizia Stradale



Alla Stazione Carabinieri – Forestali – Parco

All’Azienda Sanitaria Locale distretto di Foggia – Vieste
DISPONE

L’INVIO agli altri uffici comunali per quanto di loro competenza e/o per opportuna conoscenza.

L’INVIO agli organi di informazione locale (Retegargano, GarganoTV, Il Faro Settimanale) per l’opportuna divulgazione al pubblico ed agli operatori interessati o interessabili;

AVVERTE
Che, in ossequio alle direttive dell’Amministrazione Comunale, la chiusura dell’area pedonale sarà delimitata, oltre che dall’apposita segnaletica verticale, anche da transenne mobili, movimentate da personale incaricato dall’U.T.C.;
La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.
Tutto il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.s.m.m.i.i. è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni e reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Vieste.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Puglia, ovvero in via straordinaria entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Data, 22-06-2024
IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO
Ing. Vincenzo Ragno