“La norma italiana che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento”, sentenza la Corte UE.
L’articolo 49 del Codice della navigazione, che dal 1942 regolamenta l’acquisizione gratuita allo Stato delle opere non amovibili costruite su zona demaniale, non è in contrasto con i la normativa europea. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Va subito rimarcato il distinguo rispetto alla situazione in cui si trova la stragrande maggioranza dei concessionari demaniali: la sentenza riguarda i concessionari pertinenziali, ossia quelli che gestiscono beni in muratura, che alla scadenza della concessione iniziale sono incamerati dallo Stato, che successivamente li affida o riaffida e, tenendo Conto della presenza dei manufatti, maggiora il canone concessorio.
Il contenzioso è stato attivato dal Consiglio di Stato, che si è rivolto ai giudici di Lussemburgo perché valutassero se l’acquisizione senza indennizzo di un bene fosse in contrasto con la «libertà di stabilimento», ossia la possibilità di consolidare l’attività aziendale esercitata sul mercato interno, regolamentata dalla direttiva Ue sui servizi.
Al Consiglio, era a sua volta ricorsa la Siib-Società italiana imprese balneari, per contestare la procedura posta in essere dal Comune di Rosignano Marittimo, che aveva maggiorata il canone di un Lido acquisito dallo Stato.
La Corte di giustizia ha interpretato le norme del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nel senso che «non osta ad una norma nazionale secondo la quale, alla scadenza di una concessione per l’occupazione del demanio pubblico e salva una diversa pattuizione nell’atto di concessione, il concessionario è tenuto a cedere, immediatamente, gratuitamente e senza indennizzo, le opere non amovibili da esso realizzate nell’area concessa, anche in caso di rinnovo della concessione». E questo, ha rimarcato, «costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico».
Il riferimento alla «diversa pattuizione» suggerisce, però, che la stessa possa essere convenuta tra le parti, anche se, venuta meno una sorta di automatica decadenza dell’articolo 49 del Codice della navigazione, una diversa procedura reclama un intervento legislativo. È quanto sollecita Maurizio Rustignoli, presidente Fiba Confesercenti, il quale, sottolineato che la sentenza si riferisce esclusivamente alle strutture non amovibili, aggiunge: «Interpretarla come negazione del diritto
delle imprese balneari al riconoscimento dell’intero valore aziendale è fuorviante e banalizza un tema di vitale importanza per il comparto. La questione dell’indennizzo del valore aziendale è molto più complessa e in proposito ci aspettiamo nei prossimi giorni un intervento legislativo chiarificatore, che possa dare le giuste certezze alle imprese balneari».
Di certezze hanno bisogno anche le amministrazioni comunali. Giova ricordare che nello scorso maggio il Consiglio di Stato ha ribadito che la Direttiva europea nota come Bolkestein impone una durata limitata delle concessioni di occupazione del demanio e l’impossibilità di procedere al loro rinnovo automatico. In conseguenza, è consentita una proroga «tecnica» fino al prossimo 31 dicembre. ma soltanto previo avvio dell’iter per la predisposizione dei bandi.
Ha operato in questa direzione, ad esempio, il Comune di Gallipoli. L’esecutivo guidato dal sindaco Stefano Minerva ha prorogato fino alla fine dell’anno tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, che sul territorio comunale sono ben 119, ma ha contestualmente determinato un nutrito elenco di criteri che dovranno essere rispettati tanto nella distribuzione territoriale delle aree concedibili e di quelle lasciate alla libera fruizione, quanto nelle procedure di aggiudicazione, dalla premialità alla sostenibilità ambientale.
Ha anche determinato presupposti e parametri di quantificazione di indennizzi ai concessionari uscenti, posti a carico dei subentranti. È ora naturale chiedersi: è una previsione in linea con il Codice della navigazione, senza un preliminare intervento legislativo?
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