Affidamento diretto senza gara, ma per l’Ente la presenza dell’ex campione di motociclismo legittima l’installazione – tramite affidamento diretto – in funzione del riscontro in termini di attrattività turistica. Accolto il ricorso di un’altra società che aveva formulato la stessa richiesta a febbraio. L’avv. Michele Fusillo: “Sentenza ingiusta e non corretta”
La notorietà di Jorge Lorenzo non basterebbe a giustificare l’installazione della ruota panoramica a Vieste, atteso che nei mesi precedenti, presso lo sportello Suap del Comune, erano arrivate due proposte analoghe. L’operazione di marketing attorno all’ex campione di motociclismo non giustificherebbe la messa in opera, senza evidenza pubblica, della struttura circolare.
Così ha deciso la terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, che ha accolto il ricorso contro il Comune di Vieste, nei confronti della Jody Luxury Events di Jorge Lorenzo, proposto dalla società Emme. Ci. Esse. s.a.s, di Mario Pierino Montenero, che ha impugnato la concessione su area portuale della ruota panoramica disposta con affidamento diretto, benché agli atti, ha evidenziato il Tar, risultassero una pluralità di richieste aventi analogo contenuto.
La ruota panoramica era stata inaugurata in pompa magna il 28 maggio e il giorno successivo con una conferenza stampa a Palazzo Dogana.
Il ricorrente, operatore economico attivo nel settore degli spettacoli viaggianti, nel febbraio scorso, presso lo sportello unico per le attività produttive del Comune di Vieste, aveva presentato domanda per l’installazione di una ruota panoramica in area portuale, senza però ricevere alcuna comunicazione.
Il Comune di Vieste e la società di Jorge Lorenzo avevano rappresentato l’insindacabilità della scelta operata, implicante un discreto ritorno pubblicitario per la località.
Le ragioni degli amministratori della città del faro non sono bastate. Tuttavia, l’avv. Michele Fusillo, per l’avvocatura dell’Ente, a Foggiatoday esprime un forte disappunto: “Il Tar Puglia non ha vagliato minimamente la memoria difensiva del Comune di Vieste. La sentenza è assolutamente ingiusta, non è corretta”.
Inoltre, secondo il legale, il Tar avrebbe commesso un “errore macroscopico”, perché, sottolinea, “continua a parlare di concessione demaniale marittima, ma la ruota è stata posizionata in un’area comunale e non marittima, ovvero nell’area mercatale del Comune”.
Diversamente, sarebbe stata necessaria una gara pubblica.
Nelle intenzioni del Comune non ci sarebbe mai stata l’idea di installare una ruota panoramica, almeno fino a quando non si è presentata l’opportunità targata Jorge Lorenzo. Si sarebbe trattato di una sorta di ‘do ut des’, avendo, l’ex campione di motociclismo spagnolo, oltre due milioni di follower e un passato da assoluto protagonista in MotoGp. Nella sua carriera ha collezionato cinque titoli mondiali. Un profilo appetibile per la località turistica regina dell’Estate.
Tecnicamente, con l’annullamento della delibera, ad oggi la ruota panoramica non avrebbe alcun titolo a stare lì.
Il Comune di Vieste non percorrerà la strada della rimozione, ma opterà per un provvedimento di natura conservativa. I contro interessati potrebbero impugnare la sentenza (che ad oggi solo provvisoriamente esecutiva), Del resto, non c’è un diritto di terzi di poter contare sulla gara pubblica. Non è da escludere l’ipotesi di una nuova delibera.
LA SENTENZA DEL TAR PUGLIA
La fondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti sono stati così spiegati nella Camera di Consiglio del 26 giugno (atto pubblicato il 5 luglio): “La controversia è stata già oggetto di disamina nella sentenza della Sezione del 16 maggio 2024 dalla quale non v’è ragione di discostarsi, persistendo il Comune di Vieste nell’affido diretto – il cui provvedimento reca motivazione apparente – di porzione di demanio portuale, senza gara, pur in presenza di più domande pervenute, e senza aver mai diramato apposito avviso pubblico”.
“Pur in presenza di più domande presentate per la concessione di spazio in area portuale, ai fini del posizionamento di una ruota panoramica, per la stagione estiva dell’anno 2024, il Comune di Vieste, successivamente all’istanza depositata dalla società ricorrente, ha adottato la delibera di giunta con la quale provvedeva in sostanza ad affido diretto nei confronti della società dell’ex campione di motociclismo, sulla scorta della seguente motivazione “risulta particolarmente interessante per la promozione turistica del territorio la proposta ‘Grande Ruota Panoramica’….”
Tuttavia, per il Tar Puglia, “una simile motivazione è in toto insufficiente a supportare la legittimità del provvedimento, in quanto non dà conto di alcuna valutazione comparativa effettuata in ordine alle diverse domande pervenute; inoltre, non spiega il pregio della domanda presentata dalla contro-interessata, rispetto a tutte le altre; peraltro, nel caso di specie, non sono stati fissati preventivi e imparziali parametri o criteri di riferimento e di selezione; mentre solo enunciato genericamente è il dedotto “pregio” dell’apporto della presenza di un tale campione di motociclismo”.
Secondo il Tar Puglia, “è violato l’art. 8 della legge della Regione Puglia 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell’uso della costa), il quale dispone che il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del piano comunale della costa approvato, del codice della navigazione e delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia e che l’atto ampliativo deve essere quindi rilasciato “all’esito di selezione del beneficiario effettuata attraverso procedura a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, nonché della libera concorrenza”.
E ancora, si legge nella sentenza, “risulta altresì violato il richiamato principio, di cui all’art. 12 direttiva 2006/123/CE, secondo cui, “Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato […], gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”.
Infine – riporta il Tar – “non risulta alcun preavviso di rigetto, adottato ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, o soddisfatta altra istanza partecipativa istruttoria, palesandosi l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, dei principi di trasparenza, per difetto di istruttoria e di motivazione”.
“In ultima analisi – si legge nel dispositivo – l’affido diretto disposto non osserva la normativa applicabile al caso concreto, come richiamata in ricorso e più innanzi riportata, nonché palesa l’eccesso di potere per irragionevolezza, motivazione apparente e incongrua, endemica carenza istruttoria, violazione del giusto procedimento e ingiustizia manifesta”.
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