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PUGLIA/ CAMCELLATI GLI “ESPROPRI D’ORO”. LA CONSULTA: STOP ALLA NORMA DEL 2005 CHE INTRODUCEVA UN PRINCIPIO DI PEREQUAZIONE TRA I PROPRIETARI DEI SUOLI. E’ INCOSTITUZIONALE.

Una controversia tra un privato e il Comune di Polignano ha portato la Consulta a dichiarare incostituzionale un pezzo non secondario delle nor­me pugliesi in materia di espro­pri. Ovvero quelle cinque righe, approvate a febbraio 2005, in base a cui «sono da considerar­si, comunque, sempre legal­mente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro conti­nuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D».

Quella norma fu considerata un primo tentativo di inserire il concetto di perequazione nell’ordinamento regionale. Si­gnifica infatti – banalizzando all’estremo – che a un’area a ser­vizi ricadente all’interno di una zona di espansione va attribui­to lo stesso valore dell’area vi­cina destinata dal prg a edifici residenziali. E dunque – nel mo­mento in cui il Comune decide di realizzare una scuola ed espropria l’area a servizi – il suo proprietario avrà diritto a una indennità parametrata non al valore venale del suolo, ma a quello delle aree edificabili.

Ecco che il proprietario di un’area destinata a giardini si è opposto alla quantificazione dell’indennità effettuata dal Co­mune di Rutigliano. La contro­versia è arrivata fino in Cas­sazione, dove è stata sollevata questione di legittimità costi­tuzionale dell’articolo 19 della legge regionale 3/2005 che im­pone «di considerare “legal­mente edificabili” terreni che edificabili non sono, in quanto destinati a standard».

La sentenza della Consulta (120/2022, redattore Navarretta) è stata pubblicata negli scor­si giorni, e ha ritenuto appunto che la legge regionale abbia in­vaso le competenze esclusive dello Stato. «I criteri che defi­niscono l’edificabilità legale – è riconosciuto in sentenza – non sono che lo specchio di un pos­sibile utilizzo economico del terreno da parte dei privati che, nel rispetto della legge, dimostrino prospettive di valoriz­zazione sul mercato».

Ma anche se attribuire edificabilità legale a un suolo non significa poterlo utilizzare per costruire (e dunque non interviene sui principi della zonizzazione urbanistica secondo la Consulta la norma regionale è – nei fatti – una deroga alle previsioni statali in materia di indennità di esproprio.

E le giustificazioni forniti dalla Regione, a proposito delle volontà di introdurre la perequazione, non sono state sufficienti a superare i dubbi delle Consulta. «I due ambiti – quelle della pianificazione ispirata alla perequazione e quello dell’espropriazione – è scritto in sentenza – sono evidentemente contigui e coordinati, ma non si possono indebitamente sovrapporre e confondere, spostando l’obiettivo della perequazione dalla pianificazione urbanisti­ca alla mera determinazione a livello regionale dell’indenniz­zo per l’espropriazione.

Non è dato, cioè, compensare a poste­riori, nella mera eventualità dell’espropriazione e con una disciplina regionale, gli effetti dell’apposizione su un fondo del vincolo conformativo, dotando quel terreno, che sul mercato non può spendere la qualità di bene edificabile, di tale fittizio valore». Anche perché il risul­tato di tutto questo sarebbe che «solo in una determinata Re­gione», cioè in Puglia «un ter­reno in sé non edificabile debba essere stimato come se lo fos­se».