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Gargano/ Il servizio sperimentale di elisoccorso sarebbe dovuto terminare a dicembre 2008

L’avvocato D’Altilia scrive e diffida l’Asl a provvedere.

 

A luglio del 2008, il servizio di eliambulnza veniva tolto dal Gargano Nord con una delibera dell’allora Commissario Straordinario dell’ASL FOGGIA Donato Troiano, che lo sostituiva con quello di elisoccorso con base a Foggia.
Purtroppo la delibera dell’ASL riceveva anche l’autorizzazione regionale.
Il costo di questo nuovo servizio con base a Foggia è di quasi 2 milioni di euro in più, costo interamente sobbarcato dall’ASL FOGGIA già in deficit di 88 milioni di euro.
Riportandoci con attenzione alla predetta delibera di luglio 2008, però,si pone in rilievo che il servizio di elisoccorso con base a Foggia, è nato come sperimentale e sarebbe dovuto terminare a dicembre 2008.
Tirando le somme, non solo il servizio di elisoccorso veniva istituito frustrando i reali bisogni dell’utenza nord-garganica, non solo giungeva in ritardo durante gli interventi sul nord-Gargano in questi mesi di sperimentazione, ma illecitamente tale servizio continua oltre il suo periodo sperimentale in maniera del tutto arbitrale , ossia senza alcuna delibera o autorizzazione che decida il suo prosieguo.
I cittadini nord-garganici, patendo sulla propria pelle queste assurde disfunzioni, hanno cercato in tutti i modi di far capire alle istituzioni competenti che su questo territorio si rischia la gratuita morte, raccogliendo migliaia di firme, scendendo in piazza in un corteo di protesta (26/10/2008), presentandosi a denunciare il tutto alla nazione attraverso una trasmissione di RAI 1, ma purtroppo non sono sinora riusciti a farsi comprendere da chi di dovere. Tali cittadadini, si chiedono ora: perché la ASL FOGGIA è libera e padrona di proseguire con l’elisoccorso con base a Foggia in maniera discrezionale ed arbitraria, senza nemmeno alcuna copertura di legittimità derivante dall’adozione di apposita delibera o autorizzazione??? Chi le ha stabilite e valutate le condizioni giuridiche-economiche del prosieguo dell’elisoccorso con base a Foggia??? E ci si chiede ancora: perché nessuno interviene innanzi a tale illecito???
La gente del Gargano nord, ora, per riottenere il mal tolto, proverà la strada dell’azione popolare partendo dalla formale diffida a provvedere riportata qui di seguito.
Che Dio (almeno lui) ci assista. 

 

Al Direttore Generale dell’ASL FOGGIA

OGGETTTO: DIFFIDA  A PROVVEDERE

Lo scrivente avv. Nicola D’Altilia, residente in Vieste p.le Aldo Moro, 3, a nome proprio ed in qualità di membro promotore del comitato per il ripristino dell’Eliambulanza con domicilio eletto in p.le Aldo Moro, 1 Vieste , da atto della seguente Diffida, come atto prodromico di un’azione popolare nei confronti dell’ASL FOGGIA,
PREMESSO CHE
-nel mese di luglio 2008 con delibera dell’allora Commissario Straordinario dell’ASL FOGGIA Donato Troiano veniva approvato il progetto sperimentale di trasformazione del servizio di eliambulanza con base a Vieste in servizio di elisoccorso con base in Foggia, ottenendo anche la relativa autorizzazione regionale;
-senza espletare alcuna gara d’appalto per il servizio di elisoccorso, l’ASL di Foggia, quindi affidava il servizio alla società Alidaunia;
-che i costi del servizio di elisoccorso sono di gran lunga maggiori di quelli dell’eliambulanza;
-che il periodo di sperimentazione oggetto di delibera e oggetto di autorizzazione regionale è terminato al 31 dicembre 2008;
-che detto termine è scaduto da quasi tre mesi ;
-che quindi si stanno sperperando fondi pubblici senza alcuna copertura di delibera o di autorizzazione che proroghi la sperimentazione;
-che il servizio di elisoccorso con base a Foggia si è rivelato non confacente ai bisogni dell’utenza del Gargano Nord, in quanto giunge in ritardo e si dedica solo al trasporto, non effettuando sul posto alcun intervento di quelli vantati;
-la persistenza di questo illegittimo servizio danneggia e penalizza i cittadini del Gargano Nord, che già troppo hanno pagato sulla propria pelle in termini di disagio e ritardi dal luglio 2008 ad oggi;
pertanto, in virtù dell’art. 32 della Costituzione Italiana,
DIFFIDA A PROVVEDERE
 LA ASL FOGGIA IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE PRO TEMPORE AFFINCHE’ RIPRISTINI IL SERVIZIO DI ELIAMBULANZA CON BASE A VIESTE ENTRO E NON OLRE 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA DIFFIDA.
Nel contempo, ricordando l’assenza di ospedale, di pronto soccorso e scarsezza di ambulanze nel territorio del Gargano Nord, si chiede al Direttore Generale dell’ASL FOGGIA di fornire ex art. 328 c.p. 2° comma , entro 30 giorni dal ricevimento della presente, informazioni riguardanti la motivazione secondo la quale un servizio inidoneo e oltretutto sperimentale (quello di elisoccorso con base a Foggia) debba a fortiori continuare anche al di là del periodo sperimentale, e non si ripristini il servizio di eliambulanza con base in Vieste.
Vieste 11 marzo 2009                                                                                            avv. Nicola D’Altilia

AZIONE POPOLARE

Un particolare diritto dell’elettore    

La legge 142/90 al capo III° elenca una serie di istituti e di diritti di partecipazione dei cittadini alle scelte politiche alla funzione amministrativa e al controllo dei poteri degli enti pubblici.
La partecipazione dei cittadini è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà.
L’azione popolare consiste in un particolare diritto dell’elettore che può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative (TAR Consiglio di Stato), le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
Il giudice amministrativo, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, ossia chiama il Comune a partecipare alla trattazione della causa in difesa dei propri interessi.
Responsabile del ricorso rimane colui che lo ha promosso ed infatti in caso di soccombenza (perdita della causa) le spese sono a carico del cittadino che ha promosso l’azione o il ricorso. Gli effetti favorevoli dell’azione o del ricorso invece ricadono sul Comune stesso.
La legge 142/90 non distingue, naturalmente, tra il Comune e gli altri Enti Locali (Provincia e Regione) nei confronti dei quali può essere esercitata l’azione popolare.
L’azione popolare rappresenta il diritto di ogni cittadino elettore a sostituirsi alla Pubblica Amministrazione inadempiente nella tutela giurisdizionale dei propri interessi.

L’azione popolare

Ciascun elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
In tali casi il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del comune.
In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l’azione o il ricorso.
L. 142/90
Art.7
(Azione popolare, diritti d’accesso e di informazione dei cittadini)
Inoltre….
Ciascun cittadino elettore può proporre anche le seguenti azioni davanti:
1.    al Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, avverso le operazioni relative alle operazioni relative alle elezioni comunali, provinciali e regionali;
2.    al Tribunale civile l’impugnativa delle deliberazioni dei rispettivi Consigli in materia di eleggibilità dei Consiglieri comunali, provinciali e regionali;
3.    alla Corte d’Appello di Campobasso avverso le decisioni dellaa Commissione elettorale circondariale sui ricorsi (da chiunque proponibili) in materia di iscrizione e cancellazione nelle liste elettorali.

L’azione popolare di cui all’art. 9 co. 1 T.U.E.L. ha natura sostitutiva o suppletiva, in quanto è volta ad assicurare la tutela dei diritti e degli interessi del comune o della provincia nel caso di inerzia degli amministratori locali in ordine all’esercizio di tale tutela; si tratta dunque di una azione di tipo eccezionale, esercitata da un soggetto diverso da quello che è titolare della situazione sostanziale tutelata e che non può trasformarsi in una azione di tipo correttivo, in cui il cittadino faccia valere una posizione contrastante con quella espressa dall’ente esponenziale della collettività; in altre parole, l’azione popolare ex art. 9 presuppone che il comune o la provincia abbia omesso di esercitare le azioni ed i ricorsi che gli competevano e non può essere invece utilizzata dal cittadino per opporsi alla volontà manifestata dall’ente locale, perché ciò concreterebbe un evidente vulnus del principio di rappresentatività