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PIANO CASA/ DALLA CONSULTA DOPPIO STOP SUI “BONUS. BOCCIATA LA NORMA PER DEMOLIZIONE IN AREEVINCOLATE.

C’è il via libera alla rea­lizzazione di nuovi fabbricati rurale, quando sono necessari all’attività agricola. Ma dalla Consulta arriva uno stop abbastanza pesante all’ur­banistica creativa della Regione, con­tenuta nella legge 39 approvata nel novembre 2021, quella con cui è stato prorogato il Piano casa: lo stop alle demolizioni e ricostruzioni fuori sa­goma in aree vincolate, e quello agli ampliamenti creativi degli immobili destinati ad attività produttive.

Nella legge di cui la Corte costitu­zionale ha dichiarato l’illegittimità di due articoli, infatti, la Puglia aveva giocato d’astuzia. Gli interventi di de­molizione e ricostruzione fuori sagoma, che compor­tano un bonus di volume­tria, sono considerati ri­strutturazioni dalla legge nazionale ma soltanto se riguardano aree escluse da vincoli paesaggistici. In ca­so contrario sono conside­rate «nuove costruzioni» che devono passare attra­verso la normale trafila: e dunque hanno bisogno del parere paesaggistico.

La Regione aveva giocato di astuzia, inserendo nella legge regionale il riferimen­to a una circolare del Ministero Infrastrutture del 2 dicembre 2020 che sembrava consen­tire quella possibilità. Circolare smentita 15 giorni dopo da un parere di segno opposto. La Consulta ha gio­cato a rimpiattino e ha cancellato dal­la legge proprio quel riferimento alla corpoare. «In questo modo – scrive il giudice delle leggi -, l’incipit della di­sposizione regionale assume effettiva­mente la natura di rinvio mobile, con­sentendo fra l’altro l’applicazione del­la citata clausola di salvaguardia an­che nella formulazione attuale, risul­tante dalle modifiche medio tempore introdotte». Vuol dire che si toma a fare riferimento al Testo unico per l’edilizia, da ultimo modificato a lu­glio, secondo cui – appunto – gli in­terventi di demolizione e ricostruzione in area vincolata si considerano «ristrutturazioni» soltanto mante­nendo sagoma, prospetti e sedime dell’edificio pre-esistente.

Stop anche ai «bonus» su alcune tipologie di immobili destinati a in­dustria e terziario previsti da altri due commi della legge 39. Il primo è ri­masto in vigore appena tre mesi (è stato modificato a gennaio, ma anche là modifica è stata impugnata) e pre­vede che «l’ampliamento delle attività produttive non è soggetto a limitazio­ni di superficie coperta e di volume». Il secondo è il più importante, perché ha già consentito varie operazioni abba­stanza spericolate, alcune delle quali sono all’esame dell’autorità giudizia­ria (il progetto di ristrutturazione del mercato coperto di Otranto, un su­permercato in zona San Pasquale di Bari). Si tratta della norma in base a cui «gli ampliamenti fino al 20 per cento delle attività produttive» non hanno bisogno di variante urbanisti­ca (e dunque di conferenza di servizi), ma possono essere autorizzati diret­tamente attraverso il permesso di costruire: è l’equivalente urbanistico di una licenza di uccidere. La Consulta ha rilevato che la Regione non poteva farlo, perché quelli imposti dalla legge urbanistica nazionale sono «limiti massimi di densità edilizia a tutela del “primario interesse generale all’ordi­nato sviluppo urbano”».

Le decisioni non sono di poco conto, se si pensa a quante demolizioni e ricostruzioni in area vincolata sono state autorizzate dai Comuni. Le sen­tenze della Corte costituzionale val­gono ex tunc, con le salvezze previste dalla legge: vuol dire che le autoriz­zazioni rilasciate in base a quella nor­ma, per le quali non sono scaduti i termini di impugnazione, dovranno essere annullate.

lagazzettadelmezzogiorno