Con tre ordinanze del Comune di Vieste sono state disposte le demolizioni di manufatti abusivi nel territorio cittadino. Gli immobili interessati sono localizzati: a “Calma” (difformità relativa alla realizzazione di un ampliamento volumetrico extrasagoma di dimensioni 5.00 mt x 8.00 mt al piano prime del fabbricato laddove era prevista Ia realizzazione di un terrazzo scoperto); a “Cutinazzo-Chiesiola” (difformità nella realizzazione di un corpo di fabbrica ad un piano fuori terra avente forma irregolare di superficie pari a circa 200 mq ed altezza di circa 3.00 mt); alla “Reginella” (realizzazione di un manufatto ad un piano fuori terra di circa 120 mq con annessa veranda di circa 30 mq, destinati ad alloggi per turisti, lì dove in precedenza era presente una vecchia costruzione adibita a deposito/magazzino di circa 65 mq).
I manufatti oggetto delle tre ordinanza sono state realizzati, a seconda dei casi, in presenza di vincolo idrogeologico, in assenza di titolo edilizio, in assenza di autorizzazione paesaggistica, in assenza di autorizzazione per costruzioni in zona sismica, in assenza di nulla osta forestale. Pertanto è stato ordinato ai proprietari di provvedere entro novanta giorni, a decorrere dalla notifica dell’ordinanza, alla demolizione delle opere abusive.
Contro le ordinanze é ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente del1a Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica.
Trascorso infruttuosamente il suddetto termine, se il responsabile dell‘abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello state dei luoghi, il bene e l’area di sedime, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, con riserva dei provvedimenti che risultano necessari, fatti salvi e impregiudicabili quelli di carattere amministrativo e penale connessi alla violazione edilizia.
L‘opera acquisita è così demolita con ordinanza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale a spese del responsabile dell‘abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, provvederà ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 20.000 euro trattandosi di abusi edilizi realizzati in zone sottoposte a vincolo paesaggisticoti